Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PERSONALE - IPOTESI DI ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA FISSAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ANNI 2005, 2006, 2007 PER LE REGIONI, GLI ENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, LE PROVINCE E I COMUNI, PER GLI ALTRI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 93 E 98, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 28 luglio 2005
IPOTESI DI ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER LA FISSAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ANNI 2005, 2006, 2007 PER LE REGIONI, GLI ENTI APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, LE PROVINCE E I COMUNI, PER GLI ALTRI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 93 E 98, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311
Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata
1. L'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98. Tale comma prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
2. Le misure di cui al comma 98 devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, non inferiori a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. In considerazione della pluralità dei livelli di governo a cui fa riferimento il comma 98 e delle loro diversità organizzative, strutturali e gestionali si ritiene opportuno rinviare a separati appositi accordi, sempre da stipulare con le modalità di cui al predetto comma 98, la definizione, per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, da una parte, e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'altra, delle modalità di riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi del comma 93, nonché l'individuazione, ai sensi del comma 98, di criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007 che garantiscano la realizzazione delle economie di spesa lorde di cui al punto 2.
4. Le modalità di rideterminazione di cui al punto precedente devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
5. Qualora nel corso del triennio 2005/2007 si procedesse ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle Regioni, ai Comuni ed agli altri enti locali, le stesse potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque, essere aumentate con l'ingresso di personale derivante dai processi di ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche amministrazioni nonché nel personale docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 289/2002.
6. Le Aziende sanitarie e ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i fabbisogni di personale o le rispettive dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali, secondo criteri da definirsi, fermo restando quanto previsto dal punto 4, con i successivi accordi di cui al punto 3, tenendo conto prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e considerati i vincoli finanziari posti alle medesime regioni in attuazione dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005 ed in particolare di quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 4 della medesima Intesa.
7. Lo specifico accordo di cui al punto 6 individuerà, per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, anche la quota teorica attribuibile alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e Bolzano da scorporare dal riparto di calcolo delle economie di spesa previste per le Aziende sanitarie ospedaliere e per gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità previste dal successivo punto 12.
8. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, considerato che le autonomie di spesa sono individuate dal comma 98 in modo complessivo per le autonomie regionali e locali, si ritiene necessario individuare un criterio di ripartizione. L'ammontare delle economie di spesa di cui al precedente punto 2, primo periodo, è suddiviso per regioni, - escluse quelle a Statuto speciale e le Province Autonome, il cui risparmio è regolato sulla base di quanto previsto dal successivo punto 12 -, province e restanti enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: n. complessivo dei dipendenti al 31.12.2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il numero complessivo delle economie di spesa lorde da realizzare per l'intero comparto Regioni Autonomie locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell'intero comparto Regioni Autonomie locali al 31.12.2003.
9. Nel triennio 2005/2007, conseguentemente, per quanto riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli enti di cui al presente punto, le economie di spesa lorde da realizzare sono individuate nelle seguenti:
a) Regioni, ad esclusione di quelle a Statuto speciale e province Autonome, il cui risparmio è regolato sulla base di quanto previsto dal successivo punto 12, e relativi enti strumentali: 23,5 milioni di euro per l'anno 2005;
76 milioni di euro per l'anno 2006, 114 milioni di euro per l'anno 2007, 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilità sottoscritti dalle Regioni a Statuto speciale e Province Autonome con le modalità di cui al punto 12.
Sono comunque fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004;
b) Province: 20 milioni di euro per l'anno 2005. Da questa cifra va dedotta la somma da attribuire alle Province della Regione Friuli Venezia Giulia calcolata con gli stessi criteri che saranno adottati con gli accordi di cui al punto 3;
53 milioni di euro per l'anno 2006, 79 milioni di euro per l'anno 2007 e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dal patto di stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le modalità di cui al punto 12.
c) Comuni 160 milioni di euro per l'anno 2005. Da questa cifra va dedotta la somma da attribuire ai Comuni delle Regioni Valle D’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano calcolata con gli stessi criteri che saranno adottati con gli accordi di cui al punto 3;
430 milioni di euro per l'anno 2006, 639 milioni di euro per l'anno 2007 e 707 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 . Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilità sottoscritti dalle Regioni Valle D’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano con le modalità di cui al punto 12.
10. Con i successivi e specifici accordi di cui al punto 3 saranno individuate le modalità operative sulla base delle quali
verranno assicurate dai singoli enti ed amministrazioni, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, le rispettive quote di economie di spesa lorde degli anni 2005, 2006 e 2007.
11. Per il personale infermieristico degli enti del Servizio sanitario nazionale, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia Autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le Province Autonome, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio.
Per l'anno 2005 al perseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica si provvede in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilità già stipulati.
Nel triennio 2005/2007 gli enti di cui al presente punto concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale della spesa corrente, come segue:
a) per l'anno 2005 l’importo è così determinato: 4,5 milioni di euro cui vanno aggiunti gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 9 e l’importo di cui al punto 7 per il solo anno 2005;
b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi che saranno stabiliti dai patti medesimi in base ad un criterio di proporzionalità a parità di condizioni, con le Regioni a statuto ordinario e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. I relativi importi saranno dedotti per gli altri enti dagli importi complessivi previsti dai punti 7 e 9.
Roma 28 luglio 2005