Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Codice Ambiente
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 19 luglio 2006
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO MODIFICATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
Punto 4) Odg Conferenza Unificata
LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
fa seguito alla richiesta di parere, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 4 dell’art. 1 della legge n. 308/04, per rappresentare quanto segue:
PREMESSO che le Regioni
- sin dalla prima presentazione nel settembre del 2005 dello schema di decreto attuativo della legge delega ambientale n. 308/04, hanno sostenuto che il testo normativo, oltre alla inaccettabilità del metodo con il quale si era addivenuti alla stesura delle norme, non aveva visto in nessun momento la cooperazione e l’apporto concreto delle stesse, in aperto contrasto con l’ accordo firmato in tal senso dal Ministro dell’ambiente e del territorio nel 2001, presentando tra l’altro problemi di costituzionalità per il mancato rispetto della legge delega e le numerose violazioni del diritto comunitario, oltre che delle proprie prerogative;
- nonostante le reiterate richieste di leale collaborazione, hanno preso atto che il Governo ha proceduto comunque all’approvazione definitiva del testo, ora decreto legislativo n. 152/06, determinano un vulnus nel principio costituzionale della leale collaborazione;
- per le ragioni sinteticamente sopra delineate, hanno chiesto con forza e più volte in tutte le sedi istituzionali la sospensione del decreto stesso, esprimendo la volontà di fornire un apporto di merito, volto a superare i nodi di maggiore criticità ed impatto dell’impianto del decreto sull’ordinamento nazionale, anche per adeguarlo alle direttive comunitarie, scongiurando per questa via il rischio di infrazioni comunitarie;
CONSIDERATO che i primi due mesi di applicazione del ricordato decreto stanno dimostrando come in diversi settori si stia determinando pressoché la paralisi dell’azione amministrativa, a causa della scarsa chiarezza delle norme, dell’assenza o dell’inapplicabilità concreta del regime transitorio e del congelamento dei decreti attuativi, nel frattempo adottati dal Ministero dell’ambiente, dopo un primo periodo di loro applicazione;
RILEVATO che la Commissione Europea ha – tra l’altro - di recente deferito lo Stato italiano alla Corte di Giustizia in quanto, dall’invio del parere motivato sull’interpretazione della definizione di rifiuto operata dalla legge delega n. 308/04, non solo non si è conformato alla legislazione comunitaria in materia, ma al contrario con il decreto legislativo n. 152/06 ha riconfermato tale normativa;
Per tutto quanto sopra esposto:
MANIFESTA
- apprezzamento in ordine alla volontà del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo correttivo posto all’esame, poichè preordinato all’avvio di un percorso teso alla rivisitazione delle parti ritenute più critiche del Codice dell’Ambiente, pur ribadendo l’opportunità di differirne gli effetti nelle more della sua rielaborazione;
ESPRIME
pertanto parere favorevole sullo schema di decreto in esame condizionandolo:
1.all’accoglimento integrale delle proposte di modifica concordate in sede tecnica, riportate nella tabella riassuntiva allegata
2. all’attuazione, in applicazione del principio di leale collaborazione, di un percorso condiviso di modifica del Codice dell’Ambiente, mediante l’istituzione di un tavolo misto;
3. alla conservazione dei conferimenti di funzioni regionali, già operati con le disposizioni regionali previgenti, al sistema delle autonomie locali laddove compatibili con le disposizioni del decreto medesimo.
Roma, 19 luglio 2006
ALLEGATO A
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI (Parte III – Titoli II e III)
All’articolo 74, comma 1, lettera ff) si rende necessario ripristinare la previgente nozione di scarico, cardine dell’intera disciplina, in quanto - come rilevato anche dalla Commissione della Camera - con l’eliminazione del riferimento a qualunque immissione diretta “tramite condotta”, si sconvolge una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza sul tema e si rimette in discussione il difficile rapporto con la normativa sui rifiuti.
All’articolo 96 si richiede di fare salva la diversa disciplina delle regioni o delle province autonome, al fine di non inficiare - con disposizioni statali di minuto dettaglio successive nel tempo - le regolamentazioni già assunte in sede regionale e che hanno adeguato le procedure del T.U. 1775/1933 ai principi della semplificazione amministrativa e del coordinamento delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni di tutela ambientale.
Per quanto concerne le previsioni dell’articolo 101, comma 7 lettera b) si reputa necessario ripristinare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche previsto dall’articolo 28, comma 7 del d.lgs. 152/1999, in quanto il riferimento all’articolo 112, comma 2 ivi contenuto crea ingiustificatamente un rapporto tra fattispecie (scarico e utilizzazione agronomica) completamente diverse e diversamente regolamentate.
Con riferimento al riparto di competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e introito dei relativi proventi di cui agli articoli 135 e 136 si richiede di far salva espressamente l’eventuale diversa allocazione delle funzioni operata dalla legislazione regionale, al fine di superare le gravi incertezze interpretative registrate nei primi mesi di vigenza del decreto legislativo in questione.
Nelle more di una revisione dell’intero sistema di pianificazione di tutela qualitativa e quantitativa delle acque che ripristini il violato riparto di competenze costituzionalmente garantite e persegua un adeguato recepimento della direttiva 2000/60/CE, si reputa indifferibile modificare l’articolo 121, comma 1 del d.lgs. 152/2006 al fine di restituire al Piano regionale di tutela delle acque quella forza propria degli strumenti di tutela, appunto, che gli derivava direttamente dall’essere stralcio del Piano di bacino e quindi sovraordinato alle pianificazioni di settore.
Il “declassamento” del piano regionale a mero atto di pianificazione di settore e in quanto tale privo dell’efficacia tipica degli atti posti a tutela delle risorse naturali comporta infatti un inaccettabile scadimento della protezione delle risorse idriche da assicurare nel territorio regionale.
Si rende inoltre necessario, confermando il testo governativo dell’art. 1, comma 3, dello schema di D.lgs in esame, di meglio precisare il termine di proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, ancorandolo alla riscrittura del decreto correttivo. Pertanto al comma 2 bis dell’art. 170 del dlgs n. 152 del 2006, come introdotto dall’art. 1, comma 3 dello schema di decreto in esame, le parole “distretti idrografici” sono sostituite dalle parole “bacini distrettuali” e le parole “al 31 dicembre 2006” sono soppresse.
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Parte III –Sezione III – Titoli II e III)
Si richiede l’abrogazione immediata dell’articolo 148, comma 5 del d.lgs. 152/2006 che, nell’introdurre l’adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, mina alle basi il complesso processo di riforma del settore.
L’immediata operatività della disposizione considerata, senza previsione neppure di regime transitorio o clausola di salvezza dell’attuale operatività degli ambiti territoriali ottimali e delle gestioni già esistenti, spezza improvvisamente un sistema che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è strutturato, dimensionato e finanziariamente esposto per rispondere alle esigenze di gestione e infrastrutturazione unitaria dell’ambito territoriale ottimale, senza che a ciò possano in alcun modo ovviare le funzioni di regolazione generale e di controllo attribuite all’Autorità d’ambito.
Occorre prevedere alla lett. b) del comma 2 dell’art. 147 e all’art. 150, comma 1, anziché l’unicità della gestione l’unitarietà della medesima.
Occorre sospendere l’art. 154 sulla tariffa del servizio idrico integrato al fine di addivenire ad una riscrittura dell’articolo che preveda l’esistenza di un metodo tariffario nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni.
Occorre prevedere la sospensione degli artt. 159 e 160 relativi alla costituzione dell’Autorità di vigilanza al fine di valutarne la soppressione in quanto non solo detta Autorità non era prevista dalla legge delega, ma così come configurata nel decreto risulta fortemente lesiva delle attribuzioni delle autonomie locali. L’insieme delle norme del titolo dovrà poi essere rivista con il decreto legislativo correttivo al fine di rendere la disciplina omogenea, organica e meno pervasiva delle competenze regionali, essendo la regolazione dei servizi pubblici di interesse locale materia residuale regionale, ad eccezione degli aspetti di tutela della concorrenza.
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI (Parte IV)
Si chiede la riscrittura all’art. 183 della nozione di rifiuto oggetto di deferimento alla Corte di Giustizia; si chiede la sospensione dell’art. 206, comma 2, che prevede gli accordi per derogare all’applicazione delle disposizioni ordinarie; si chiede di riportare la competenza in materia di procedure semplificate in capo alle Province modificando la previsione di cui all’art. 212, comma 18, che le pone in capo all’Albo; si chiede l’obbligo del ripristino, all’art. 189, del MUD per tutte le tipologie di rifiuti.
Si propone altresì il “congelamento” della disposizione di cui all’art. 195, comma 2, lett. e) che consente di assimilare i rifiuti speciali agli urbani solo nell’ambito di determinate superfici.
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFUTI ( Parte IV)
Occorre prevedere, analogamente a quanto avviene per il ciclo dell’idrico integrato, che siano fatte salve le individuazioni delle Autorità di ambito effettuate dalla Regioni ai sensi del D.Lgs. 22/97 ed il loro operato, qualora conformi alle norme del D.Lgs. n. 152/06; all’art. 202, comma 1, occorre rimuovere la gara quale unico modello di affidamento del servizio e fare riferimento alle modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 267/00, così come per la parte del ciclo dell’idrico integrato.
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI (Parte IV – Titolo V)
In assenza della previsione di un regime transitorio che consenta di chiudere i procedimenti pendenti alla data del 29 aprile 2006 con le vecchie regole della formalizzazione di un modello per l’analisi del rischio e di una formazione degli operatori, la nuova disciplina diventa di difficilissima applicazione. Si chiede pertanto un differimento dei termini della normativa vigente attraverso la sospensione del Titolo V della Parte IV (Art. da 239 a 253) e il ripristino della normativa previgente, ai fini della riscrittura di alcune norme allo scopo di meglio chiarire ruoli e soggetti competenti, come ad esempio nei procedimenti d’ufficio dove è assegnato un potere di ordinanza alla Provincia e una competenza a procedere ai Comuni.
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (Parte V)
Si chiede la sospensione dell’art. 271 e degli allegati 1 e 5. L’articolo, infatti, fa riferimento ai valori limite del 1988 per gli impianti già autorizzati, per cui si dovrebbero rivedere le autorizzazioni vigenti con un arretramento dei livelli di tutela.