Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Schema d. Lgs. sul controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose e di modifica e integrazione del D:lgs. 334/1999. Analisi e proposte di emendamenti

giovedì 14 luglio 2005


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose e di modifica e integrazione del D:lgs. 334/1999. Analisi e proposte di emendamenti.

 

Punto 12) Odg Conferenza Unificata

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l’accoglimento di tutti gli emendamenti  di seguito riportati, con particolare riferimento alle proposte di cui agli art. 1, 1bis e 15 bis, finalizzati eminentemente ad una maggior trasparenza, efficacia ed efficienza delle attività assegnate alle Regioni; anche in vista della prossima stipula degli Accordi di programma ex art. 72 del D. Lgs. 112/1998.

 

·        all’art. 1 dello schema di decreto, per ragioni di chiarezza e completezza, dev’essere aggiunta una lettera d) di modifica all’art. 4, comma 3 del D. Lgs. 334/1999:

“d) il comma 3 è sostituito dalla seguente:

Nei porti industriali, petroliferi, commerciali e ove vi sia un’autorizzazione a detenere e movimentare sostanze pericolose di cui all’art. 2, comma 1, si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale

 

·        dev’essere aggiunto l’art. 1 bis allo schema di decreto che recita così:

“ART. 1 BIS

All’art. 5 del D. Lgs. 334/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         il comma 3 del D. Lgs. 334/1999 è abrogato unitamente a tutti i riferimenti al documento denominato Relazione.”

Questa richiesta è motivata da quanto esposto nel seguito.

In primo luogo, i disposti dell’art. 5, comma 3 del D. Lgs. 334/1999 che, pur consentendo di ampliare il numero dei soggetti autodichiarati ai sensi della normativa Seveso e quindi noti all’autorità, non trovano alcuna corrispondenza nelle direttive europee 96/82/CE e 2003/105/CE, determinando inoltre un obbligo aggiuntivo per le aziende italiane rispetto a quelle europee sia per quanto attiene le spese relative alla predisposizione dei documenti, le risorse impegnate in occasione dei controlli della PA ovvero le tariffe applicabili.

Inoltre, l’attuazione di tale articolo risulta difficoltosa in quanto non è chiaramente individuata l’autorità competente sia per quanto attiene l’assegnazione delle funzioni amministrative sia per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo.

 

·        l’art. 2 dello schema di decreto deve essere così integrato per ragioni di coordinamento degli articoli:

a)                  “la lettera d) va posticipata rispetto alla lettera e)

la lettera d) è così integrata:

dopo le parole “di cui al comma 1” va aggiunto “e la scheda di cui all’allegato V”.”

b)                  il comma 7 è così integrato: dopo le parole “aggravio del preesistente livello di rischio” va aggiunto “ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per stabilimento stesso ai sensi del presente decreto,”

 

·        l’art. 5 dello schema di decreto deve essere così modificato:

le parole “al comma 1” vanno sostituite con “ai comma 1, 3 e 5”

 

·        l’art. 6 dello schema di decreto deve essere coordinato con l’art. 11 dello stesso schema di decreto poiché riguardano entrambi l’art. 20 del D. Lgs. 334/1999.

L’art. 6 dello schema di decreto va quindi eliminato e il testo è aggiunto all’art. 11 dello schema di decreto. Inoltre, lo stesso art. 11 va integrato come segue.

a)      “Al comma 2, lettera b) dopo le parole “incidenti rilevanti” va aggiunto “in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di Protezione Civile

b)      4 bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di Protezione Civile, d’intesa con la Conferenza Unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L’aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall’analisi dei piani di emergenza esterna esistenti.

c)      Il comma 7 va modificato come segue.

7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all’attuazione dell’articolo 72 del D. Lgs. 112/1998, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai comma 4 e 4 bis.”

 

·        l’art. 9 dello schema di decreto deve essere così modificato:

“L’art. 15 del D. Lgs. 334/1999 è così modificato:

a)                  al comma 2 prima delle parole “ogni qualvolta” vanno inserite le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”

b)                  al comma 3, dopo il comma c) è aggiunta la seguente:

d) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l’indirizzo degli stabilimenti soggetti all’art. 2, comma 1 del presente decreto, nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti.”

 

·        all’art. 11 dello schema di decreto deve essere aggiunto il testo di cui all’art. 6 dello stesso schema di decreto poiché riguardano entrambi l’art. 20 del D. Lgs. 334/1999, come già evidenziato in precedenza.

 

·        deve essere aggiunto l’art. 15 BIS nello schema di decreto relativo alle modifiche di cui all’art. 27 del D. Lgs. 334/1999 deve essere così modificato per quanto motivato nel seguito.

“ART. 15 bis

L’art. 27 del D. Lgs. 334/1999 è così modificato ed integrato:

a)                  ai comma 3 e 4 dopo le parole “eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente” va aggiunto “anche a seguito di controlli ai sensi dell’art. 25”

L’art. 27 “Sanzioni” del D. Lgs. 334/1999, infatti, presenta diverse significative problematiche dettagliate nel seguito che determinano difficoltà nell’attuazione dello stesso articolo.

Innanzitutto non è chiaro, nonostante quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato n. 3510/2003 del 26/11/2003 emesso dalla Sezione II, se l’art. 27, comma 3 e 4 del D. Lgs. 334/1999 siano applicabili anche a seguito delle prescrizioni individuate in sede di verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza effettuate ai sensi dell’art. 25 dello stesso decreto e, quindi, anche presso gli stabilimenti soggetti ai soli obblighi di cui all’art. 6 dello stesso decreto.

 

·        l’art. 19 nello schema di decreto relativo alle modifiche di cui all’allegato V del D. Lgs. 334/1999 deve essere così integrato:

a)                  Sezione 1: sembra utile inserire, in coordinamento con quanto richiesto all’art. 6, comma 6 del D. Lgs. 334/1999, uno spazio per riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento.

b)                  Sezione 3: sembra utile richiedere una cartografia in scala adeguata che metta in rilievo l’indicazione dei confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative.

c)                  Sezione 4: oltre a quanto già previsto, sarebbe utile inserire una colonna con il numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/preparato, ove presente.

d)                  Sezione 9: l’intestazione della sezione deve essere così modificata.

Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di Emergenza Esterno. Quando il PEE non è stato predisposto o non è previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all’analisi dei rischi).”

 

In ultimo si fa presente che sembrano esserci alcuni errori materiali quali:

·          Art. 22 D. Lgs. 334/1999, sostituire il riferimento “all’art. 8, comma 10” con “all’art. 8, comma 9”

·          Art. 27, comma 7 D. Lgs. 334/1999: non pare applicabile il riferimento all’art. 15 , comma 5 che dispone “sono fatte salve le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto”

 

 

 

 

 

Roma, 14 luglio 2005