Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

giovedì 16 giugno 2005


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI

E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

In relazione ad alcuni quesiti formulati dalle Regioni in merito al Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvato nella seduta del 9 giugno u.s., è necessario un primo chiarimento interpretativo su alcune norme.

 

 

L’articolo 7, comma III del Regolamento, laddove afferma che le Commissioni sono formate “dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dai Presidenti” va interpretato nel senso che, per tali componenti (a parte ovviamente il Coordinatore e il Coordinatore vicario che devono sempre essere indicati) nel caso - in particolare - di aree con materie diversificate o nel caso in cui la materia sia di competenza dello stesso Presidente, l’indicazione del componente la Commissione può avvenire di volta in volta – da parte dello stesso Presidente - a seconda dei temi trattati dalla Commissione.

In ogni caso tutte le convocazioni delle Commissioni devono essere inviate sempre per conoscenza a tutte le Presidenze e alla Segreteria generale della Conferenza.

 

 

In relazione all’articolo 7, commi III, IV e seguenti va evidenziato che la ripartizione delle materie all’interno della Commissione è possibile trattandosi, nel caso in cui avvenga, di rapporti all’interno della Commissione di carattere organizzativo-procedurale.

Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione ed il buon andamento dei lavori.

Qualora vi sia delega di materie al Coordinatore vicario, la delega si intende attribuita anche per le convocazioni, l’ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all’Assemblea. Ne consegue, come del resto prevede l’art. 3 comma III, lett b) del Regolamento, che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario.

E’ necessario che tutte le decisioni relative all’organizzazione interna delle Commissioni relativamente alle deleghe conferite al vicario siano comunicate preventivamente all’Ufficio di Presidenza.

 

 

In relazione ai compiti delle Commissioni è opportuno evidenziare come questi si sostanzino nell’attività istruttoria degli argomenti e delle tematiche di competenza delle Commissioni stesse, al fine di espletare quanto previsto dal comma VI dell’articolo 7 del regolamento (formulazione di proposte all’Assemblea, determinazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno delle Conferenze ai fini della loro approvazione in Assemblea; formulazione delle proposte di designazione negli organismi a composizione mista). Da ciò, discende che eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, etc) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall’Assemblea per essere successivamente comunicate all’esterno.

Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza.

 

 

In riferimento all’articolo 3, comma I, del Regolamento “l’Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome”. Al riguardo, occorre chiarire, anche ai fini del conteggio del quorum strutturale, che il numero dei componenti è ventidue (20 Regioni e due Province autonome).

 

 

In relazione al comma VIII dell’articolo 7 del Regolamento, la disposizione va interpretata nel senso che la presenza minima di 3 componenti le Giunte regionali o provinciali per la validità della seduta delle Commissioni, deve essere costante per tutta la riunione.

 

 

L’articolo 7, comma I lett i), del Regolamento istituisce la Commissione Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione e alla lettera l) la Commissione attività produttive. Nella nota esplicativa delle materie di quest’ultima Commissione è indicato il sostegno all’innovazione per i settori produttivi”. Si ritiene che l’innovazione prevista dalla lettera i ) debba fare riferimento alla ricerca di base, mentre l’innovazione come sostegno ai settori produttivi della lett. l) riguardi invece prevalentemente la ricerca applicata alle nuove tecnologie.

 

 

In relazione, infine, al testo del regolamento è necessario apportate alcune correzioni di carattere formale:

 

articolo 3, comma I:  sostituire “e” con “o” alla seconda riga dell’articolo;

 

articolo 4 comma IV : sostituire la parola “entro” con “non meno di”;

 

articolo 7 comma I lettera i): invertire le parole innovazione e ricerca;

 

articolo 9: il richiamo è al comma VIII (non al VI) dell’articolo 4.

 

 

L’Ufficio di Presidenza, valutata la necessità di garantire il buon andamento dei lavori e il passaggio di consegne fra i vecchi e i nuovi coordinamenti, ha stabilito che le istruttorie in corso al 9 giugno 2005 debbano essere completate dai Coordinamenti uscenti in collaborazione con i nuovi coordinamenti e che debba esserci un congruo periodo di affiancamento per garantire la continuità dell’attività.

 

 

 

 

Roma, 16 giugno 2005