Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PROTEZIONE CIVILE: COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 12 luglio 2006
PROPOSTE DELLE REGIONI DI MODIFICA DELL’ART. 94 E DELL’ART. 104 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001, IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Le Regioni ritengono necessario e urgente un intervento legislativo, in materia di vigilanza sulle costruzioni nelle zone sismiche, che sappia coniugare le esigenze primarie di tutela dell’incolumità pubblica con un sistema di controlli improntato a criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Si esprime infatti l’unanime condivisione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 182 del 2006, circa la primaria esigenza di assicurare, anche nella materia in esame, la tutela della incolumità pubblica. A tale scopo , si impone certamente un particolare sforzo diretto ad assicurare idonee modalità di verifica delle costruzioni, per accertarne la rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni, per i profili applicativi relativi alle azioni sismiche.
È necessario dunque un salto di qualità nel sistema dei controlli sui progetti, che tuttavia non deve comportare il solo controllo preliminare sui progetti. L’esperienza del passato ci insegna che un controllo meramente cartaceo, quant’anche generalizzato, spinge verso una deresponsabilizzazione dei progettisti e verso una burocratizzazione delle verifiche, lasciando priva di ogni controllo la fase più delicata dei processi edilizi e cioè quella di effettiva realizzazione delle opere.
Occorre piuttosto prevedere un sistema articolato di controlli, che sappia distinguere tra le diverse tipologie di costruzioni in ragione del diverso grado di rischio che le stesse comportano per l’incolumità pubblica. Richiedere cioè un controllo sistematico, sia in via preliminare sul progetto che nel corso dei lavori, per le costruzioni che presentano un rilevante grado di complessità strutturale e per quelle che, in ragione degli usi cui sono destinate, hanno un carattere strategico per la protezione civile ovvero vedranno un significativo afflusso di pubblico o la permanenza di persone. Prevedere, viceversa, modalità semplificate di controllo nei casi di opere strutturalmente non complesse e che non hanno una significativa rilevanza per l’incolumità pubblica.
La selezione delle divese tipologie di costruzioni da sottoporre a differenti modalità di controllo è necessario che sia rimessa, in conformità ai criteri di adeguatezza e differenziazione, al legislatore regionale, il quale potrà così avere la giusta considerazione delle diverse realtà locali, sia in termini normativi (diverse modalità di autorizzazione delle pratiche edilizie e di coinvolgimento dei professionisti nei controlli di conformità degli interventi), sia tenendo conto della diversa pericolosità sismica presente nel territorio e della presenza di fattori locali di amplificazione delle azioni sismiche.
Le Regioni sottolineano poi che il significativo salto di qualità nei controlli delle costruzioni nelle zone sismiche deve essere necessariamente accompagnato da un rilevante potenziamento delle strutture amministrative chiamate a svolgere queste funzioni. Lo sforzo organizzativo che tutto ciò richiede non può che portare all’assunzione del personale necessario e allo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale già presente presso tali Uffici
Consapevoli che le risorse finanziarie necessarie non possono essere reperite in modo significativo dal gettito erariale, le Regioni propongono di introdurre un contributo dei soggetti interessati per le spese istruttorie sostenute per lo svolgimento dei controlli necessari. Le Regioni o gli enti da esse delegati potranno provvedere all’assunzione di nuovo personale per sopperire alla comprovata carenza di tecnici specializzati.
Passando ad una illustrazione puntuale delle modifiche all’art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 proposte dalle Regioni, si sottolinea innanzitutto che il comma 1 viene sostanzialmente riprodotto nel suo testo vigente (con la sola eliminazione del riferimento improprio, ivi contenuto, agli atti -“decreti”- con cui viene stabilita la classificazione sismica dei Comuni, atteso che detta classificazione compete alle Regioni, che vi provvedono con atti e procedimenti differenti, in conformità ai propri Statuti e leggi regionali). Nel comma 1 viene aggiunto poi un secondo periodo che riproduce, senza modifiche, il secondo comma del testo vigente.
Nel nuovo comma 2 viene previsto il conferimento alle Regioni della potestà di individuare forme diversificate di controllo dei progetti di costruzioni nelle zone a media e elevata sismicità, con l’affermazione di un preciso criterio, per il quale: tenendo ferma l’esigenza prioirtaria della tuela dell’incolunità pubblica, nella selezione delle diverse modalità di controllo per le restanti strutture, si dovrà tener conto dell’uso cui l’opera è destinata e della sua complessità strutturale.
Al comma 3 si introducono le nuove misure volte a potenziare le strutture tecniche chiamate a svolgere i controlli, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza. Per assicurare una fonte di finanziamento di questo intervento si introduce, nel medesimo comma, la possibilità per la legge regionale di stabilire l’obbligo della corresponsione di un contributo istruttorio e si prescrive che è possibile provvedere all’assunzione di nuovo personale da dedicare alle attività di controllo previste dall’articolo.
Il nuovo comma 3 sostituisce il precedente (che risulta così abrogato) che prevedeva la possibilità di un ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, avverso il provvedimento di autorizzazione ovvero nel caso del suo mancato rilascio. Trattandosi di istituto di dubbia legittimità costituzionale e ormai desueto se ne propone il superamento.
Il comma 4 riproduce sostanzionalmente l’attuale disposizione relativa alla direzione dei lavori nelle zone classificate.
L’articolo 94 è così sostituito:
Articolo 94 del DPR 380 del 6 giugno 2001
(Autorizzazione per l’inizio dei lavori)
- Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate ai sensi dell’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune subito dopo il rilascio, per gli ulteriori provvedimenti.
- Le Regioni, in ragione della destinazione d’uso delle opere e della loro complessità strutturale, ferma restando l’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica, possono prevedere con legge modalità di controllo successivo anche con metodi a campione. In tal caso, l’autorizzazione preventiva di cui al comma 1 non è necessaria per l’avvio dei lavori.
- Per garantire la costituzione di una efficace rete tecnica di controllo, nel rispetto del principio di adeguatezza, l’assunzione dell’occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l’entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell’attività istruttoria per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
- La direzione lavori è affidata ad un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Le seconda problematica riguarda l’art. 104 dello stesso D.P.R. n. 380/2001 relativo alle costruzioni in corso nelle zone di nuova classificazione sismica (di cui all’O.P.C.M. n. 3274/2003), ovvero in quelle per le quali vi è stato il salto di livello di pericolosità sismica.
L’attuale normativa prevede al riguardo l’obbligo, per tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, di farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
La proposta di modifica, onde evitare il rischio di “arresto” di tali tipologie di costruzioni, consente la possibilità per coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di nuove norme tecniche, di essere esentati dal rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, purchè le strutture siano ultimate entro i successive 18 mesi (nuovo comma 1).
Inoltre, atteso che le problematiche sopra citate coinvolgono anche le opere pubbliche, al nuovo comma 2 si propone di estendere le disposizioni sopra previste anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stato già appaltati o cui progetti siano stati già approvati prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di nuove norme tecniche. Per tale tipologia costruttiva la nuova proposta di comma 4 consente alla regione di stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai 18 mesi.
L’obbligo di presentare denuncia al competente ufficio tecnico della regione, corredata da apposita relazione tecnica contenente la valutazione della sicurezza della costruzione scatta, secondo la proposta di modifica, solo successivamente, nell’ipotesi in cui la costruzione non venga ultimata nei termini sopra stabiliti. Spetta quindi al competente ufficio tecnico regionale, sulla base di quanto previsto nella relazione, precedere o meno ad autorizzare la prosecuzione dei lavori, dandone comunicazione al competente ufficio comunale.
Importante è altresì la nuova proposta formulata al comma 6 dell’art. 104 che, in luogo della demolizione di quanto già costruito a seguito di accertamento con esito negativo prevista dall’attuale comma 5 dell’art. 104, prevede idoneo progetto di adeguamento sismico nel caso in cui la relazione non permetta la prosecuzione della costruzione.
L’articolo 104 è così sostituito:
Articolo 104 del DPR 380 del 6 giugno 2001
(Costruzioni in corso di classificazione in zone sismiche di nuova classificazione)
- Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di nuove norme tecniche, purchè le strutture siano ultimate entro i successivi 18 mesi.
- La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di nuove norme tecniche.
- Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni dovrà essere presentata denuncia al competente ufficio tecnico della regione, corredata da apposita relazione tecnica contenente la valutazione della sicurezza della costruzione.
- La regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai 18 mesi di cui al comma 1.
- L’ufficio regionale competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che l’opera possiede il medesimo livello di sicurezza della nuova classificazione sismica o delle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento al responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
- Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l’ufficio regionale competente dà comunicazione al responsabile del competente ufficio comunale che annulla il titolo abilitativi edilizio e richiede un idoneo progetto di adeguamento sismico.
- In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della pare II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
Roma 12 luglio 2006