Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 190/2002, IN MATERIA DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DELLE VARIANTI, NONCHE’ DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE PER LE OPERE STRATEGICHE

giovedì 14 luglio 2005


 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 190/2002, IN MATERIA DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DELLE VARIANTI, NONCHE’ DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE PER LE OPERE STRATEGICHE

 

Punto 15) Odg. Conferenza Unificata

 

Le Regioni esprimono parere favorevole allo schema di decreto ineludibilmente condizionato all’accoglimento di tutti  gli emendamenti di seguito riportati con particolare riguardo alle seguenti richieste:

-           nomina di sub commissari regionali;

-      eliminazione della automatica variazione degli atti pianificatori incompatibili col progetto preliminare approvato;

-           applicazione delle “direttive comunitarie in materia” alla redazione dello studio di impatto ambientale.

-           previsione di garanzie prestate dal Ministero dell’economia e delle finanze a favore di Enti Locali e Camere di commercio, industria e artigianato sulla parte di finanziamento non coperta dai fondi CIPE, ovvero sui minori ricavi derivanti dalla “cattura di valore”

 

Articolo 1 – Integrazione

Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono aggiunti i seguenti articoli:

 

 

ART. 2-BIS

 

4.                 Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al Contraente Generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori.

Nell’affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante che può richiedere all’appaltatore l’indicazione del nominativo.

7.         Dopo le parole “in conformità al presente articolo” aggiungere le parole “e relativo allegato tecnico”.

 

 

ART. 4-BIS

 

1.             1.           Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto e possono essere interrotte o sospese solo su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell’ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.

1.bis Ove il progetto sia incompleto, o carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei tempi e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. ovvero, oOve ciò non sia possibile per l’assenza degli elementi progettuali prescritti dall’Allegato tecnico al presente decreto, le Amministrazioni competenti propongonochiedono al Ministero ed al CIPE, negli stessi termini e modi, il rinvio del progetto a nuova istruttoria e le condizioni per la ripresentazione dello stesso. Restano fermi i commi 1 e 2 dell’articolo 20 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione Speciale Via.

2.             idem

3.             idem

4.      Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 4. I Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l’opera.

          Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L’approvazione del progetto comporta l’apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

5.      idem

6.             Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell’opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA, o della Regione competente in materia di VIA, ed il Ministro per l’Ambiente o il Presidente della Regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro per l’Ambiente, o il Presidente della Regione competente, dispone l’aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla sola parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all’intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, per la parte variata, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell’art. 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all’art. 20, comma 5.

7.             aggiungere la seguente locuzione: “ i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta”

8.             In caso di motivato dissenso delle Regioni e Province Autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo si procede ai sensi dell’art.3 comma 6

9.             Il Progetto di Monitoraggio ambientale viene trasmesso alle Regioni che si esprimono sentiti i Comuni e le Province interessati nei termine di 90 giorni.

 

ART. 4ER

1.      idem

2.      Dopo le parole “…. Possono tenersi più riunioni,” si aggiungono le parole “preparatorie e istruttorie”.

          Dopo le parole “…… con la localizzazione”, sostituire la parola “eventualmente” con la parola “qualora”.

 

3.      La convocazione della Conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul sito internet del Ministero e delle Regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al D.M. 6 aprile 2001 n. 20. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell’opera, segnalano tale omissione entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopracitati siti internet, deducendo al soggetto aggiudicatore ed alla Struttura Tecnica di Missione il titolo in base al quale assumono di aver diritto di partecipare alla Conferenza. Se Qualora il Responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell’istanza, accoglie le richieste di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all’interessato e comunica alla Struttura Tecnica di Missione la data dell’avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle Infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i contraenti generali possono partecipare alla Conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

 

4.             Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della Conferenza finale. Il resoconto documento conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal Presidente e dall’incaricato delle funzioni di Segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al Capo II.

 

5.      Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti formula al CIPE a mezzo della Struttura Tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti tempestivamente acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato.

 

6.      idem.

 

 

ART. 4-QUATER

 

1.      idem.

 

2.             2.      Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.

 2 bis Le varianti da apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato ……….

 

3.      Il soggetto aggiudicatore informa il Ministro e il Presidente della Regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l’opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legilsativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. I predetti soggetti, hanno facoltà di richiedere, nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione, hanno facoltà di rimettere al CIPE l’approvazione della variante. che il Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione sospenda dell’esecuzione.

 

4.      La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all’art. 4 del Decreto Delegato, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale; i relativi tempi sono ridotti alla metà. In caso di motivato dissenso delle Regioni e delle Province autonome interessate si procede ai sensi dell’articolo 3, comma 6.

 

6.      idem.

 

 

ART. 5-BIS

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

 

Idem.

 

 

ART. 5ER

LA SOCIETA’ PUBBLICA DI PROGETTO

 

1.             Tra le parole “…. e dagli altri soggetti” e la parola “interessati” inserire la parolapubblici”.

 

IDEM i commi seguenti

2.             “Per le infrastrutture realizzate con il cofinanziamento dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta al CIPE proposte di adeguamento del relativo piano economico e finanziario al fine di provvedere al reperimento delle risorse necessarie, a seguito di accertamento di minori entrate rispetto a quelle preventivate dal piano economico e finanziario già approvato. Al fine della realizzazione dell’opera, il CIPE assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, assicurando, nel contempo, l’adozione di idonei strumenti volti a tenere indenni tanto le Società pubbliche di progetto, che i Comuni e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, interessate dalle obbligazioni derivanti dalle minori entrate accertate.”

 

 

Articolo 2 – Correzioni

Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

 

1.             idem

2.             idem

2bis  All’art. 2 comma 5 sono aggiunte le seguenti frasi “Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la realizzazione delle infrastrutture e insedimanti produttivi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di Commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un Sub-Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle Regioni o Province Autonome proponenti.”

3       Il comma è sostituito dal seguente: All’art. 2 comma 8 è aggiunta la seguente frase “Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i Commissari Straordinari e i Sub-Commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali.”

4.             Idem

5.             Al comma 5 sopprimere le parole e di ogni altro atto pianificatorio non compatibile”.

6.             Idem

7.             All’art. 18:

I commi 1 e 2 dell’art. 18 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Idem

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme …”.

9.             Idem


ALLEGATO TECNICO AL 2° D.LGV DI ATTUAZIONE INTEGRAZIONE E CORREZIONE DEL D.LGV N. 190/2002.

 

Art. 1

1.                 Dopo le parole “……. caratteristiche qualitative e funzionali delle opere”, aggiungere le parole “anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio”.

 

Art. 3

1.                 Dopo le parole “…….. scelte tecniche del progetto”, aggiungere le parole “anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio”.

Art. 4

1.                 Dopo le parole “……. successive modifiche e integrazioni”, aggiungere la seguente frase: “nonché le norme tecniche regionali in materia”.

 

Art.4, comma 1 eliminare “con riferimento alla predetta base di dati e informazione.

 

Art. 28

1.                 Le parole “UNI EN ISO 9001/2001” è sostituita da “UNI EN ISO 9001/2000

 

Art. 32

1.             Dopo le parole “……. di validazione avviene” aggiungere le parole “ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo”.

 

Roma, 30 giugno 2005