Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - DISPOSIZIONI SVILUPPO AGRICOLTURA

mercoledì 12 luglio 2006


PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA”

 

 

Punto 1) – Elenco A

O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge come da proposta di riformulazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a seguito del dibattito svoltosi in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura lo scorso 5 luglio (allegata) e con l’impegno del Governo a coinvolgere direttamente le Regioni e le Province autonom, sia a livello tecnico che politico, nella stesura dei decreti legislativi attuativi della delega, con il fine di pervenire alla definizione di testi condivisi.

 

 

 

 

Roma, 12 luglio 2006

 


 

DISEGNO DI LEGGE RECANTE

“Disposizioni per lo sviluppo  dell’agricoltura”

Art. 1

(Delega al Governo per lo sviluppo  dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell’agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)

1.      Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in accordo con la politica agricola comune dell’Unione europea, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, uno o più decreti legislativi per lo sviluppo e la modernizzazione dei settori agricolo,  agroalimentare, dell'alimentazione, della pesca, dell'acquacoltura e delle foreste.

2.      I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, perseguono le finalità e si conformano ai principi e criteri direttivi  di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ed all’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, in quanto compatibili, e possono effettuare interventi correttivi ed integrativi ai decreti attuativi delle suddette leggi delega, anche per adeguarli alla sopravvenuta normativa comunitaria e nazionale.

Art. 2

( Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico)

1.      Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari  e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38, nonché definendo regole, in  accordo con quanto previsto in sede comunitaria, per il corretto impiego di sementi e mangimi nelle produzioni certificate.

Art. 3

( Delega al Governo per la razionalizzazione della legislazione in materia di  'agricoltura, pesca, acquacoltura, alimentazione e  foreste)

1.      Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari  e forestali, e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, entro due anni trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, recanti la raccolta delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, alimentazione, pesca e acquacoltura, e foreste, o a queste connesse, anche in forma di codice, eliminando duplicazioni e ripetizioni, chiarendo i significato delle norme controverse ed includendo  le disposizioni delegificate.

Art. 4

 (Disposizioni finali)

1.      Gli schemi di decreto legislativo di cui agli articoli 1, 2 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di delega di cui agli articoli 1, 2 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

2.      Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 possono essere comunque adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

3.      Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.