Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - regime giuridico centri raccolta per raccolta differenziata rifiuti

giovedì 30 giugno 2005


Conferenza delle Regioni, Anci, Upi e Uncem 

 

DEFINIZIONE DEL REGIME GIURIDICO APPLICABILE AI CENTRI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI.

 

In sede di Conferenza Unificata del 26 maggio 2005, le Regioni e le Autonomie locali avevano richiesto al Governo, nelle more dell’attuazione della riforma della normativa in materia di rifiuti prevista dalla legge 308/2004, l’apertura di un tavolo di lavoro per definire le modalità di realizzazione e gestione dei centri di raccolta e in particolare le attività che possono essere svolte senza le autorizzazioni ex artt. 27, 28, 31 e 33 del Dlgs 22/97. Tali attività si configurano infatti come operazioni di raggruppamento di rifiuti urbani per frazioni omogenee, che rientrano nella fase di raccolta come definita dall’art. 6, c.1, lett. e) del Dlgs. 22/97.

 

Il Viceministro Nucara aveva accolto tale richiesta. E’ stata pertanto convocata la riunione tecnica del 28.06.05, durante la quale i rappresentanti del governo hanno dichiarato che il tavolo tecnico è esclusivamente finalizzato alla predisposizione di un documento a supporto della riforma della norma quadro in materia di rifiuti, mentre non può essere adottato alcun provvedimento in merito a legislazione vigente.

 

Le Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM ritengono che per risolvere il problema evidenziato sia necessario trovare una soluzione a normativa vigente senza attendere l’emanazione della norma quadro di riforma del settore e che l’apertura di un tavolo di lavoro limitato ai centri di raccolta sia riduttivo rispetto alle problematiche complesse poste dalla revisione della normativa sui rifiuti.

 

Le Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM ribadiscono pertanto la necessità di far rientrare nelle attività di raccolta di cui all’art. 6, c. 1, lett. e) del Dlgs 22/97 le attività di raggruppamento di rifiuti per frazioni omogenee effettuate presso i centri di raccolta.

 

Si segnala peraltro che è in fase di emanazione il Dlgs di recepimento della direttiva RAEE che comprende tra le definizioni anche quella di centro di raccolta: tale definizione potrebbe essere integrata con quanto richiesto da Regioni, ANCI, UPI e UNCEM.

 

Roma, 30 giugno 2005