Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere su schema Decreto monitoraggio patto stabilità 2005

giovedì 16 giugno 2005


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’INTERNO CONCERNENTE IL “MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER L’ANNO 2005”

 

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

Lettera f) comma 24

Il comma 24, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 (L.311/05) stabilisce alla lett.c) che le “spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni crediti” non siano soggette ai limiti di spesa previsti dal patto stabilità interno.

Nel prospetto dello schema di decreto per il “monitoraggio del patto di stabilità interno – anno 2005” questo insieme di spese è dettagliato in 4 specifiche voci: “S9 spese per partecipazioni azionarie”; “S10 spese per acquisizioni di attività finanziarie”; “S11 spese per conferimenti in capitale”; “S12 Spese per la concessione di crediti”.

L’attuale classificazione economica dei bilanci regionali prevista dalla Circolare n.32097 del 1983 non è strutturata secondo le quattro voci del prospetto predisposto per il monitoraggio.

-        Si propone, anche in attesa dell’applicazione della nuova classificazione economica individuata dal decreto del 18 febbraio 2005 (SIOPE), di monitorare i dati finanziari delle poste indicate nella lett.f) in un'unica voce “spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni crediti”.

 

Colonna trimestre 2004

Nei modelli è prevista anche la rilevazione relativa al trimestre 2004 con una specifica colonna.

-         Poiché la rilevazione dei dati riferiti all’esercizio2004 non risulta menzionata dal comma 23 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 se ne chiede la soppressione.

 

Regioni a statuto speciale e Province autonome

agli enti locali delle regioni a statuto speciale e province autonome le regole del monitoraggio sono applicabili solo nell’ipotesi in cui le regioni a statuto speciale e province autonome non raggiungano l’accordo con lo Stato sul patto di stabilità interno.

 

 

 

Roma, 16 giugno 2005