Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Circolare interregionale chiarimenti ammministrativi e contabili in attuazione patto stabilità interno
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 16 giugno 2005
CIRCOLARE INTERREGIONALE DI CHIARIMENTI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI IN ATTUAZIONE
DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Le Regioni, in attuazione del Patto di Stabilità Interno come previsto dall’art.1 commi 23 e 24 della legge n. 311/2005, al fine di operare in un quadro di maggiore chiarezza amministrativa e contabile, assumono idonei e omogenei criteri di applicazione di dette norme come segue:
Ø Base di riferimento: per il 2005, 2006 e 2007 la base dei dati di riferimento è sempre il 2003 aumentata dei tassi di riferimento: per esempio la base per il 2006 è il 2005 (2003 + 4,8%) + 2% .
Ø Spese di personale: vedi circolare enti locali per le spese da escludere (elenco); in particolare per le spese di missione ci si adegua al criterio SIOPE che prevede un unico codice gestionale per “Indennità di missione e rimborsi spese viaggi”.
In questa categoria rientrano, quindi, tutte le spese per il personale derivanti dall’applicazione del contratto oltre agli oneri diretti ed accessori.
Vanno altresì considerate in questo comparto anche le spese per transazioni con il personale e quelle derivanti dall’incentivazione al collocamento a riposo di personale regionale (dirigenti e altri).
Ø Spese per la sanità: capitoli connessi al fabbisogno SSN autonomi e vincolati (gli altri capitoli contenenti trasferimenti alle ASL e Aziende Ospedaliere sono ricompresi nella voce Trasferimenti destinati alle Amministrazioni Pubbliche).
Ø Acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, conferimenti di capitale e concessione di crediti: per concessione di crediti si intendono tutte le assegnazioni soggette a restituzione in base ai criteri dell’art.72 legge 289/02 - (nota1):
§ quota di contributo soggetta a rimborso non inferiore al 50% dell’importo contributivo;
§ inizio del rimborso nel quinquennio successivo e termine del rimborso entro 10 anni;
§ tasso di interesse non inferiore allo 0,50%.
Ø Trasferimenti destinati alle Amministrazioni Pubbliche: sono fuori patto solo le spese per le categorie e per gli Enti citati esattamente nell’elenco allegato alla legge finanziaria; in particolare sono fuori dal patto gli enti dipendenti ARPA, DSU – ISU, AGENZIA DEL LAVORO, ENTI SVILUPPO AGRICOLO, APT, agenzie di ricerca.
Ø Spese per Calamità naturali: si conviene che sono escluse dal Patto tutte le spese per interventi calamitosi, in esecuzione a dichiarazioni di somma urgenza da parte delle autorità cui la legge conferisce espressamente il relativo potere nonché a seguito di ordinanze Ministeriali;
Gli eventi calamitosi sono distinti nella Legge sulla Protezione civile ( L.225/92 art.2) in tre tipi
a) eventi “comunali” fronteggiabili da singoli Enti
b) eventi “regionali” fronteggiabili da più enti coordinati
c) eventi “nazionali” fronteggiabili con mezzi e poteri straordinari
La dichiarazione di “Stato di emergenza”, stabilita dalla citata L.225/92 all’art.5, è prevista solo per gli eventi di tipo c) “nazionali” restando evidente che per il tipo b) e a) saranno validi i provvedimenti delle Autorità in sede locale.
Ø Interventi cofinanziati dall’Unione Europea: sono escluse solo per il 2005 le spese in capitale dei cofinanziamenti dell’UE e dello Stato e le quote di competenza regionale.
Roma, 16 giugno 2005
1 72. Fondi rotativi per le imprese.
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo (56/a).
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata