Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

giovedì 13 gennaio 2005


 

FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

 

 

 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

RELAZIONE SULLA BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE “VIETTI BIS”

DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI.

 

Il quadro di evoluzione della legislazione in materia di professioni conserva una notevole complessità, che richiede di essere risolta positivamente, addivenendo alla formulazione di una disciplina normativa coerente con il vigente dettato costituzionale ed ampiamente condivisa. Attualmente il Governo appare impegnato sia nel portare avanti l’iter di uno schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 131 del 2003 (La Loggia), sia nella ulteriore elaborazione del progetto di legge “Vietti” relativo alle professioni intellettuali.

Peraltro, le Regioni devono prendere atto che la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004 ha dichiarato l’incostituzionalità di ampie e sostanziali parti dell’art. 1 della legge n. 131 (il comma 5 relativo alla ricognizione delle norme di competenza dello Stato ed il comma 6 relativo ai criteri direttivi della delega) e non pare più sussistano le condizioni affinché lo schema di decreto attuativo proseguire il suo corso, sia per mancanza di requisiti di legittimità, sia perché esso appare ormai svuotato di ogni vera efficacia.

Si consideri anche che la materia delle “professioni” si presentava fin dall’origine come una di quelle nelle quali l’attuazione del nuovo quadro costituzionale appariva più abbisognevole di interventi complessivamente nuovi (perché tutto il tessuto normativo precedente era impostato su di un modello in cui le Regioni non avevano alcuna competenza).

Si ricorda, in proposito, che la potestà normativa affidata alle Regioni riguardo alle “professioni” rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione (riformata dalla legge cost. n. 3 del 2001) la quale attribuisce la disciplina di tale materia alla legislazione concorrente delle regioni.

Si assegna, quindi, alla competenza della legge statale solamente la definizione dei principi fondamentali, ma ciò comunque in un quadro complesso – che il legislatore ha il dovere di dipanare – in cui, in ragione della sussistenza di inevitabili intrecci con altre materie di competenza statale, quali la disciplina della concorrenza o in quella dell’ordinamento civile (materie affidate, dall’art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato) si incontrano notevoli difficoltà nell’isolare i diversi ambiti legislativi spettanti allo Stato ed alle Regioni.

Le regioni hanno partecipato attivamente al dibattito relativo alla riforma delle professioni, avanzando anche una proposta di intervento legislativo il cui testo è stato condiviso in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (testo approvato il 19 giugno 2003 recante “Disciplina e principi fondamentali in materia di professioni”). La volontà delle Regioni è stata quella di dimostrare la effettiva percorribilità (e adeguatezza) di una via normativa che sia il più coerente possibile con i principi di autonomia normativa stabiliti dalla riforma del titolo V attuata nel 2001.

Peraltro, nonostante la proposta elaborata dalle Regioni il cammino delle riforme legislative in materia di professioni non ha preso slancio ed, anzi, nella proposta di modifica della costituzione approvata nel mese di settembre 2004 presso la camera dei Deputati viene addirittura delineata la sottrazione alle Regioni della competenza legislativa in materia di “ordinamento delle professioni intellettuali” (creando problemi interpretativi ed anche una nuova divisione fra le professioni intellettuali e non intellettuali).

In questo quadro, le Regioni hanno approfondito, in sede tecnica, l’esame dell’ultima stesura della riforma “Vietti” nel tentativo di  addivenire ad un testo coerente con il vigente dettato costituzionale, che sia ampiamente condiviso e che costituisca un effettivo contributo alla soluzione dei problemi che interessano lo sviluppo del mondo delle professioni.

Il testo Vietti presenta alcuni problemi di impostazione che si ricollegano ad una visione della regolamentazione delle professioni molto sbilanciata a favore di un ruolo di puntuale disciplina da parte dello Stato e che sollevano grossi problemi di coerenza con l’impostazione del vigente testo costituzionale. In proposito, basta rilevare che il ruolo normativo delle regioni appare assolutamente labile e che la legge si presenta come un amplissimo strumento di delega al Governo sia sul piano legislativo, sia su quello regolamentare. Un simile orientamento normativo sembra andare persino al di là della stessa ipotesi di riforma costituzionale attualmente in discussione, in quanto afferma che per alcune professioni allo Stato competerebbe non solo delineare l’ “ordinamento”, ma bensì dettare l’intera “disciplina” (cfr. art. 1, comma 2  del progetto Vietti “2. La disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'art.33, comma 5, della Costituzione spetta alla legislazione esclusiva dello Stato”).

Peraltro, proprio al fine di dare un contributo positivo alla soluzione delle problematiche che interessano le professioni intellettuali, si è ritenuto utile, sul piano tecnico, elaborare alcuni emendamenti che possano portare il testo ad un adeguato livello di compatibilità con il vigente quadro costituzionale. Si è voluto, in sintesi, trovare e proporre soluzioni (anche innovative) che facciano uscire la riforma dalla situazione di “stallo” in cui versa, dimostrando ancora una volta, la possibilità di effettiva e coerente attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, di cui alla legge cost. n. 3 del 2001.

Il cardine della proposta è quello di riportare nel testo legislativo un impianto di “principi fondamentali”, nel pieno rispetto dell’art. 117 della Costituzione, che costituiscano la guida per l’esercizio del potere legislativo delle regioni. Questi principi sono tratti sostanzialmente dalle elaborazioni effettuate a proposito dello schema di “principi fondamentali” attuativi della legge n. 131 già oggetto di discussione nella Conferenza dei Presidenti delle regioni a proposito del primo parere espresso ai sensi dell’art. 1, comma 4 L. 131/2003, e che ora, dopo la citata sentenza della corte costituzionale n. 280/2004 appare, come si è detto, un testo normativo di per sé inutile e di assai dubbia legittimità (quindi da abbandonare, anche per sgombrare il campo da uno degli elementi che contribuiscono a rendere incerto il quadro di evoluzione normativa della materia).

Accanto alla scelta sui “principi fondamentali” è stata delineata una struttura organizzativa degli ordini professionali che, anche se non più ispirata ad un principio di piena regionalizzazione come quella della proposta delle regioni del 2003, ne configuri almeno l’ordinamento come effettivamente articolato anche su base regionale. Per questa ragione sono stati sostanzialmente ripresi gli articoli della proposta di legge della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 2003 nelle parti relative alla strutturazione degli ordini (che però in questo testo costituirebbero enti nazionali) sulla base della divisione fra i compiti dei consigli nazionali, delle federazioni regionali e degli ordini territoriali. Questa articolazione, in particolare attraverso la previsione delle federazioni regionali, consentirebbe l’instaurazione di un migliore rapporto con le Regioni, in quanto soggetti primariamente interessati allo sviluppo delle attività professionali nel proprio territorio (al pari di quanto avviene per tutte le altre attività attinenti allo sviluppo economico).

Un punto molto delicato è quello relativo all’individuazione di nuove professioni organizzate in ordini e della riforma di quelle esistenti. Non si può prescindere da un forte coinvolgimento delle Regioni rispetto ad una ridefinzione degli assetti professionali che vada, ad esempio, ad individuare nuove realtà professionali organizzate in ordini, stante sia il complessivo ruolo di sviluppo economico delle Regioni, sia il diretto coinvolgimento di esse in molti cruciali settori (si pensi alla delicatissima questione delle professioni sanitarie). Una tale ridefinizione, infatti, comporterebbe  enormi effetti sulle politiche di gestione che alle regioni competono. Per questo sono state riprese dalla proposta delle Regioni del 2003 le norme relative alla necessità di un procedimento che preveda un previo accordo (di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 281 del 1997, secondo cui  “ 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”) per arrivare all’individuazione di una nuova attività professionale organizzata in ordine.

Vengono confermate, invece, tutte le parti che riguardano aspetti di diritto civile (a partire dai profili societari), la previdenza obbligatoria, il regime tariffario ed anche le parti del testo “Vietti” che attengono alle sanzioni disciplinari.

Una modifica si rinviene nel punto, assai rilevante, riguardante il riconoscimento delle associazioni professionali. Questa materia è di estrema importanza, in particolare, per le nuove attività professionali (le c. d. “professioni atipiche”) che rappresentano, sotto molti aspetti, la nuova frontiera dello sviluppo del mondo professionale. Rispetto alle associazioni in questione non può essere accolto un disegno normativo di totale accentramento delle competenze in capo allo Stato – disegno che, d’altra parte, sarebbe del tutto disarmonico anche in relazione al sistema di riconoscimento delle associazioni vigente in materia civile, come anche in tutti agli altri settori di competenza normativa regionale. Le modifiche proposte al testo “Vietti” non mirano, peraltro, a sottrarre allo Stato una potestà in relazione alle associazioni nazionali, ma a rivendicare il ruolo delle Regioni riguardo alle associazioni operanti sul proprio territorio. Questo è, in effetti, uno dei settori in cui maggiormente può esplicarsi una politica di sviluppo delle attività professionali da parte delle Regioni. Infatti, se si vuole dare sostanza ed effettiva applicazione al vigente dettato costituzionale, è necessario riconoscere in  questo campo la competenza regionale e sapere intravedere il forte valore positivo che il legame con il territorio porta con sé.

Infine, dagli emendamenti proposti tecnicamente dalle Regioni consegue la necessità di ricalibrare il sistema delle deleghe legislative: esse devono attenere solamente a materie di sicura competenza dello Stato e non possono estendersi ad ambiti di carattere generale ed indeterminato, stante la sussistenza, invece, proprio della generale competenza legislativa delle Regioni. A maggior ragione ne consegue un ambito estremamente circoscritto per l’esercizio del potere regolamentare, rispetto al quale già il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare chiaramente (Parere A.P. 11 aprile 2002, n. 2, avente ad oggetto lo schema di D.M. concernente l’individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell’odontotecnico) la competenza regionale ed il pericolo di illegittimità di regolamenti statali che escano dalla sfera di competenza dello Stato stesso.

In ogni caso, il principio fondamentale che ispira tutta la nuova regolamentazione della materia è – in una ottica di ampio sviluppo sia del ruolo normativo che compete allo Stato che delle Regioni – quello della massima valorizzazione del principio costituzionale di “leale collaborazione” che si esprime in un vasto e calibrato sistema di coinvolgimento, attraverso pareri o accordi, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. In questo quadro alla commissione prevista dal Testo Vietti è assegnato un ulteriore compito relativo alla proposta di Autority sulle professioni.

Lo studio relativo ad una possibile nascita di un Autority delle professioni è lo strumento necessario per realizzare una vera innovativa riforma delle professioni, esaltando il carattere tecnico delle competenze in discussione e nel contempo assicurando il rispetto effettivo delle regole professionali. Quali caratteristiche dovrebbe avere l’Autority, a chi dovrebbe sostituirsi, quali gli effetti delle sue decisioni e quale il ruolo della politica nel suo operare. Sono questi gli aspetti sui  la proposta  di studio della Commissione dovrebbe dare un contributo nuovo e sostanziale.. La riforma delle professioni devono farla le professioni; il Governo deve controllarne le attività, verificare l’interesse pubblico generale fondamentale, riassumibile nel binomio inscindibile “liberalizzazione delle professioni – tutela degli utenti”. Ciò non involge direttamente visioni politiche, ma richiede capacità tecniche di verifica e controllo reali. Oggi queste attività sono svolte – male – dai Ministeri di riferimento (Grazia e Giustizia e Sanità), senza reale capacità di realizzarle, senza volontà politica di farlo. E tale mancanza di intervento è ciò che fa sentire il cittadino disarmato. Occorre quindi pensare ad una soluzione originale, che non ripercorra percorsi già realizzati, che tenti di focalizzare l’intervento sulle esigenze reali. Lo studio dovrebbe verificare se la soluzione risiede nella creazione di una apposita Autority delle professioni che, tecnicamente preparata, e sganciata da convenienze politiche, sappia far rispettare le regole del gioco. Tale Autority dovrebbe avere competenza sia su ordini e collegi sia sulle associazioni professionali in modo da “governarne realmente le interazioni” e da essere garanzia di reale equilibrio. In tal senso potrebbe altresì essere utilizzata per risolvere, in via semplificata, le controversie tra ordini e  ordini  e tra questi e le associazioni. L’Autority potrebbe, in ossequio con la competenza concorrente attribuita alle Regioni, vedere il loro effettivo coinvolgimento risolvendo così anche questo profilo istituzionale.


 

 

“Riforma del diritto delle professioni intellettuali”

 

 

 

TESTO VIETTI - BIS

PROPOSTA DELLE REGIONI

Titolo I

Parte generale

 

Capo I

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

 

 

2. La disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'art.33, comma 5, della Costituzione spetta alla legislazione esclusiva dello Stato.

3. Le presente legge determina i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione in riferimento alle professioni intellettuali non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.

 

4. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o a quest’ultimo equiparato.

 

Titolo I

Parte generale

 

Capo I

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. La presente legge, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, individua i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali, e disciplina dette professioni per quanto di competenza dello Stato.

 

2. Soppresso

 

 

 

 

3. Soppresso

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

3. Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo II.

 

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per “professione”, la professione intellettuale;

b) per “professione di interesse generale”, la professione di cui al titolo II della presente legge, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione in albi previo superamento di un esame di Stato e il possesso degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria;

c) per “professione riconosciuta”, la professione di cui al titolo III della presente legge;

d) per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale

e) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

f) per “professionista”, il libero professionista e il professionista dipendente;

g) per “categoria”, l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

h) per “esercizio professionale”, l'esercizio della professione;

i) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

j) per “legge”, la legge e gli atti equiparati dello Stato;

k) per “ordinamento di categoria”, le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

l) per “ordine”, il consiglio nazionale e gli ordini territoriali;

o) per “consiglio nazionale”, il consiglio nazionale dell'ordine professionale;

p) per “esame di stato”, l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

q) per “consiglieri” i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell'Ordine Territoriale

r) per “associazioni”, le associazioni fra professionisti

s) per “sindacati”, i sindacati dei professionisti.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Identico

 

 

Art. 3

(Finalità)

 

1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:

a) garantire e tutelare, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, la concorrenza;

b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale;

c) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza;

d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

e) tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione nonché garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;

g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.

 

Art. 3

(Finalità)

 

1. Identico

 

Capo II

 

Capo II

 

Art. 4

(Libertà professionale)

 

1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

 

2. E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

 

 

3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.

 

4. L’esercizio della professione può avvenire in forma singola o associata, purché sia garantita la responsabilità del singolo professionista incaricato.

 

5. E’ garantita la libertà di associazione professionale e si applicano, con riferimento alle professioni intellettuali, le prerogative di riconoscimento delle associazioni già spettanti alle Regioni in conformità all’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Art. 5

(Accesso e formazione professionale)

 

1. Il rilascio di titoli necessari all'esercizio di attività professionali deve avvenire nel rispetto degli  standard minimi di preparazione stabiliti dallo Stato.

 

 

Art. 6 (Politiche di sviluppo)

 

1. Lo Stato interviene a sostegno dello sviluppo delle attività professionali solamente quando gli interventi medesimi rispondano ad esigenze di carattere generale, ferma restando la competenza delle Regioni per ogni altro aspetto connesso allo sviluppo delle attività sul territorio.

 

 

Art. 7

(Regolazione delle attività professionali)

 

1.      La regolamentazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.

 

 

Art. 8

(Principi in materia di Ordini professionali)

 

1. Gli ordini professionali sono organizzati a livello nazionale allo scopo di garantire l’uniformità nell’esercizio delle funzioni, svolte da strutture dotate di autonomia e organizzate a livello regionale ed infraregionale, relative all’accertamento dei requisititi di iscrizione agli albi od elenchi, alla tenuta dei medesimi e all’esercizio del potere disciplinare.

 

Art. 4

(Esercizio della professione)

 

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia ed indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

 

2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni  è soggetto a predeterminazione numerica dei posti secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.

 

Art. 9

(Esercizio della professione)

 

1. Identico

 

 

 

 

2. Identico

 

Art. 5

(Liberi professionisti)

 

1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata e societaria secondo quanto previsto al capo III del presente titolo.

 

2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.

 

3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

 

 

Art. 10

(Liberi professionisti)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

3. Identico

 

Art. 6

(Professionisti dipendenti)

 

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione secondo le disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.

 

2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.

 

3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

 

4. Ai dipendenti pubblici si applicano le disposizioni di cui al capo IV del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

Art. 11

(Professionisti dipendenti)

 

1.      Identico.

 

 

 

 

2.      Identico

 

 

 

 

 

 

3.      Identico

 

 

 

 

 

4. Soppresso

Capo III

 

Art. 7

(Il tipo della società tra professionisti)

 

1. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato “STP-Società tra professionisti”, che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ovvero da quanto previsto al secondo e terzo comma del presente articolo.

2. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:

a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;

b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;

c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di “socio non professionista”, salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

 

3. Alla società costituita ai sensi del secondo comma del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

 

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.

 

5. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

 

Capo III

 

Art. 12

(Il tipo della società tra professionisti)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico

 

 

 

 

4. Identico

 

 

 

 

 

 

5. Identico

 

Art. 8

(La società interprofessionale)

 

1. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società, costituita ai sensi dell'articolo precedente, che ha per oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale e' iscritta nella sezione speciale dei rispettivi albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.

2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti iscritti ad albi diversi.

 

3. L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

 

4. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.

Art. 13

(La società interprofessionale)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

3. Identico

 

 

 

 

4. Identico

 

 

Art. 9

(Società di diritto speciale)

 

1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per l'espletamento delle relative attività. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è delegato a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge.

2. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui al presente Capo.

 

Art. 14

(Società di diritto speciale)

 

1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per l'espletamento delle relative attività. Ai sensi dell'articolo 41, il Governo è delegato a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge.

 

2. Identico

 

Art. 10

(Associazioni professionali)

 

1. L'esercizio in forma associata delle professioni è regolato dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al presente capo.

2. Gli articoli 2 e seguenti della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. E' abrogato l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

 

Art. 15

(Associazioni professionali)

 

1. Identico

 

 

 

 

2. Identico

 

Capo IV

 

Art.11

(Norme previdenziali)

 

1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione in posizione di indipendenza ed autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.

 

2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.

 

3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.

 

4. Al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge, con i decreti di cui all'art.37 sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento alle professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi dell'art.14.

 

Capo IV

 

Art. 16

(Norme previdenziali)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soppresso

Art. 12

(Norme fiscali)

 

1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

2. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo è delegato a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) escludere ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione

b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminare il prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.

 

Art. 17

(Norme fiscali)

 

1. Identico

 

 

 

 

2. Ai sensi dell'articolo 41 il Governo è delegato a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) escludere ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione

b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminare il prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.

 

Art. 13

(Assicurazione per la responsabilità professionale)

 

1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

 

2. I codici deontologici di cui all'articolo 23 ed i codici etici di cui all'articolo 35 prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

 

3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di copertura, le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale.

 

4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'ISVAP.

 

Art. 18

(Assicurazione per la responsabilità professionale)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

3.Identico

 

 

 

 

 

4.Identico

 

Capo V

 

Art. 14

(Riconoscimento pubblico

e organizzazione delle professioni intellettuali)

 

1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo è delegato a disciplinare il riconoscimento pubblico e relativa organizzazione delle professioni di cui ai successivi titoli II e III  in conformità alla presente legge.

2. La disciplina di cui al comma precedente è adottata sulla base dei seguenti principi:

a) nel rispetto degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, prevedere il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative;

b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione una attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);

c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II e favorire per le professioni che non incidono su tali interessi l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni caso, l'istituzione di nuovi ordini è esclusa  laddove venga accertata l’omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della professione che ha ottenuto il riconoscimento. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di riferimento, garantendo la autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine;

d) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito nell'ordine il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e dei Consigli nazionali interessati; prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio professionale spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione mentre quella sugli Ordini e sulle Associazioni di cui al titolo III spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;

e) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alla lettera precedente, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, una istruttoria in modo da:

1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro l'organizzazione in ordini ovvero in associazioni;

2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia;

3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 36;

4) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;

5) verificare d'ufficio ovvero su segnalazione di chiunque abbia interesse il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della presente legge e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali ed alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;

f) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e dei Consigli Nazionali competenti e sentiti, se del caso, i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;

g) disciplinare condizioni e limiti sulla base dei quali, in caso di esito negativo dell'istruttoria, su richiesta dei soggetti interessati, il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri competenti, può esercitare il potere di riconoscimento riguardo alle attività che, senza essere disciplinate dagli ordinamenti di categoria, hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale laddove dall'istruttoria risulti che: (i) tali attività hanno specifico fondamento, teorico e pratico; (ii) risultino esercitate in modo diffuso nel mercato nazionale; (iii) abbiano rilevanza economica o sociale. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.   

 

Capo V

 

Art. 19

(Individuazione di nuove professioni)

 

 

 

1.      All’individuazione di nuove professioni ordinistiche si procede previo accordo concluso in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei seguenti elementi e criteri:

 

a)      rilevazione dei fabbisogni professionali connessi agli obiettivi di sviluppo delle attività economiche, di tutela e sviluppo del territorio, nonché di servizio alla persona ed alla comunità, previsti a livello nazionale e regionale;

 

b)     valutazioni di sicura scientificità, effettuate con il concorso di esperti scelti dalla medesima Conferenza Stato-regioni;

 

c)      definizione delle funzioni peculiari della professione, evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già regolamentate o riconosciute;

 

d)     garanzia dell’unitarietà nelle risposte ai bisogni del cittadino attraverso l’integrazione delle diverse professioni, nel rispetto delle specifiche competenze.

 

2.      L’accordo per l’individuazione di nuove professioni è concluso anche al fine di fare confluire profili professionali con caratteristiche comuni e che agiscono nel medesimo settore di attività, in una unica professione.

 

Titolo II

Professioni di interesse generale

 

Art. 15

(Condizioni e presupposti)

 

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 codice civile, le condizioni per l'esercizio della professione per cui è necessaria l'iscrizione in apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 37 secondo i seguenti criteri e principi:

a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;

b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;

c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione;

 

 

2. Gli ordinamenti di categoria determinano:

a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, identificando le prestazioni riservate sulla base della legislazione vigente, coerentemente con i principi di cui alla presente legge;

b) il titolo professionale;

c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di stato;

e) il regime delle incompatibilità;

f) ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale.

 

Titolo II

Professioni di interesse generale

 

Art. 20

(Condizioni e presupposti)

 

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione ed in conformità con l’art. 19 e con quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 codice civile, le condizioni per l'esercizio della professione per cui è necessaria l'iscrizione in apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 41 secondo i seguenti criteri e principi:

a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;

b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;

c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione;

 

2.      Identico

 

 

Art. 16

(Tirocinio ed esame di Stato)

 

1. Per l'ammissione all'esame di Stato gli ordinamenti di categoria stabiliscono le condizioni ed i requisiti del tirocinio professionale sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

b) la sua durata non può essere superiore a tre anni;

c) è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

d) può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero ai sensi della lettera c) del presente comma;

e) deve essere stabilito un equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese.

 

2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

 

3. Ai sensi dell'articolo 37, il Governo è disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

Art. 21

(Tirocinio ed esame di Stato)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

 

 

3. Ai sensi dell'articolo 41, il Governo è delegato a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

 

Art. 17

(Albo professionale)

 

1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo ove ha domicilio.

2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e tenuta dell'albo.

 

Art. 22

(Albo professionale)

 

1. Identico

 

2. Identico

 

Art. 18

(Ordine professionale)

 

1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 14, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.

 

2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria, determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministero della Giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli ordini.

 

3. L'Ordine professionale si articola in:

 

a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di: “Consiglio Nazionale dell'Ordine” della categoria, con i compiti di cui all'articolo 21;

b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: “Ordine” della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 20.

 

 

 

 

 

 

4. All'Ordine professionale non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 23

(Ordine professionale)

 

1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 19, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L'Ordine professionale si articola in:

a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di: “Consiglio Nazionale dell'Ordine” della categoria, con i compiti di cui all'articolo 24 ;

 

b) federazioni regionali degli ordini con i compiti di cui all'articolo 25;

 

 

 

c) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: “Ordine” della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 26.

 

4. Identico

.

 

Art. 19

(Ordine territoriale)

 

1. L'ordinamento di categoria disciplina l'Ordine territoriale nel modo seguente:

a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio;

b) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;

c) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

 

Art. 24

(Consigli nazionali)

 

1.      I Consigli nazionali degli Ordini:

 

a)              garantiscono il rispetto dei principi della presente legge ed esercitano la funzione di rappresentanza istituzionale a livello nazionale della categoria;

 

b)                giudicano dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni disciplinari locali.

 

c)                 esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali e adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti competenti;

 

d)                esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, di tenuta e aggiornamento degli albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, di procedimento disciplinare, di attestazione di qualificazione professionale;

 

e)                 adottano il codice deontologico e il codice di autoregolamentazione per l’astensione collettiva dall’esercizio della professione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 bis della legge 146/1990;

 

f)                  promuovono la formazione professionale continua e procedono all’accreditamento dei percorsi formativi finalizzati all’accesso alle professioni o al loro esercizio;

 

g)                 promuovono e gestiscono i rapporti con le istituzioni nazionali ed Europee;

 

h)                 formulano pareri e proposte alle pubbliche amministrazioni nazionali o Europee;

 

i)                   propongono al Ministero competente le tariffe professionali;

 

j)                   determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all’Ordine per la copertura delle spese relative all’esercizio delle suddette funzioni. Il Consiglio nazionale può delegare l’attività di riscossione del contributo agli Ordini territoriali o alle Federazioni regionali, mediante apposito regolamento che ne stabilisca le specifiche modalità;

 

k)                 approvano il regolamento elettorale del Consiglio Nazionale.

 

Art. 20

(Consiglio dell'Ordine territoriale)

 

1. Spettano al Consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:

a) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;

c) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;

e) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;

f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

g) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

h) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e di cui al presente comma.

 

Art. 25

(Federazioni regionali)

 

1.      Le Federazioni regionali, oltre a svolgere ordinario raccordo tra gli Ordini territoriali ed i Consigli nazionali:

 

a)         rappresentano gli Ordini territoriali nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione, anche formulando pareri e proposte su ogni argomento d’interesse dei professionisti comunque riconducibile a competenze delle Regioni;

 

b)        garantiscono il rispetto delle leggi regionali di attuazione della presente legge;

 

c)         costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività di interesse per la professione, cooperano con le attività di formazione professionale definite dalle regioni, sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività di formazione continua;

 

d)        promuovono e cofinanziano programmi di formazione professionali di emanazione comunitaria, secondo le regole e le condizioni definite dai rispettivi atti dispositivi;

 

e)         svolgono attività informativa sulle politiche regionali verso gli Ordini territoriali ed i Consigli Nazionali;

 

f)          esprimono i membri dei Collegi arbitrali in rappresentanza dei professionisti, qualora previsto.

 

2.      Gli oneri finanziari per il funzionamento delle Federazioni Regionali sono coperti mediante la contribuzione degli Ordini territoriali afferenti alla Federazione, secondo quote proporzionali al numero degli iscritti.

 

3.      Gli Ordini territoriali ed i Consigli nazionali provvedono alla ridefinizione ed alla redistribuzione degli oneri dovuti dagli iscritti in modo equo rispetto ai servizi ed ai compiti espletati dalle nuove Federazioni regionali.

 

Art. 21

(Consiglio Nazionale)

 

1. L'ordinamento di categoria disciplina il Consiglio Nazionale nel modo seguente:

a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo; è eletto dai Consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;

b) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della Giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Spettano al Consiglio i seguenti compiti:

a) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;

b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1 gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

h) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali; 

i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

l) l'accreditamento dei percorsi formativi;

m) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio delle professione; 

n) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e di cui al presente comma.

 

Art. 26

(Ordini territoriali)

 

1.      Spetta agli Ordini territoriali, oltre la funzione di rappresentanza istituzionale della comunità locale dei professionisti:

 

a)                 la tenuta e l’aggiornamento dell’albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;

 

b)                la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e l’esercizio dell’azione disciplinare;

 

c)                 la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti, nonché su proposta di questi ultimi, l’esperimento del tentativo di conciliazione con i clienti;

 

d)                la formulazione di proposte o pareri nei confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e della Federazione regionale;

 

e)                 la determinazione e la riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

 

f)                  la promozione della formazione professionale continua mediante tutte le iniziative opportune, comprese le eventuali convenzioni con le Università e altre strutture pubbliche e private di cultura e formazione;

 

g)                 la formulazione di pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;

 

h)                   ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali.

 

2.      Gli Ordini territoriali sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale ed alla Federazione regionale periodicamente o su richiesta, i dati di cui al comma 1, lettera a).

 

3.         Qualora gli ordini territoriali abbiano dimensione regionale esercitano altresì le funzioni di cui all’art. 25.

 

 

Art. 22

(Disposizioni comuni)

 

1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico; le modalità di elezione del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) favorire la partecipazione degli iscritti;

b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo ed all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

 

 

 

Art. 27

(Disposizioni comuni)

 

1. Identico.

 

Art. 23

(Codice deontologico)

 

1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro ed il prestigio della professione medesima.

 

2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.

 

3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo adeguato da parte dell'Ordine.

 

 

Art. 28

(Codice deontologico)

 

1. Identico

 

 

 

 

2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione delle federazioni regionali e degli Ordini territoriali.

 

3. Identico

 

Art. 24

(Pubblicità)

 

1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

 

2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.

 

Art. 29

(Pubblicità)

 

1. Identico

 

 

 

2. Identico

 

Art. 25

(Responsabilità disciplinare)

 

1. Il professionista deve:

a) rispettare le leggi ed il codice deontologico;

b) comportarsi in modo conforme alla dignità ed al decoro professionale;

c) curare l'aggiornamento della formazione professionale.

 

Art. 30

(Responsabilità disciplinare)

 

1. Identico

 

Art. 26

(Sanzioni disciplinari)

 

1. Quando siano violate le disposizioni del precedente articolo sono irrogate le sanzioni disciplinari.

 

2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.

 

3. Le sanzioni disciplinari sono:

a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

c) sospensione: consiste nella inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;

d) radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo.

 

4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore ad un anno.

 

5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.

 

6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all'albo la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

 

7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

 

Art. 31

(Sanzioni disciplinari)

 

1. Identico

 

 

 

2. Identico

 

 

3. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico

 

 

 

 

 

 

5. Identico

 

 

 

 

6. Identico

 

 

 

 

 

7. Identico

 

Art. 27

(Procedimento disciplinare)

 

1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, sulla base dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia un interesse.

 

2. Il procedimento si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

a) contestazione degli addebiti;

b) diritto di difesa;

c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;

d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento

e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa

 

3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento.

 

4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n.241.

 

5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, o che l'ordinamento non preveda impugnazione innanzi a diversa autorità.

 

6. Sono fatte salve le disposizioni legislative che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima della entrata in vigore della Costituzione.

 

Art. 32

(Procedimento disciplinare)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico

 

 

 

 

 

 

4. Identico

 

 

5. Identico

 

 

 

 

 

6. Identico

 

Art. 28

(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale)

 

1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, Casse di previdenza, Sindacati e Associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti ed i tirocinanti.

 

2. Il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero della Giustizia, con regolamento riconosce i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini.

 

3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti sono altresì promossi e organizzati dai soggetti privati.

 

4. Le Università e gli istituti di istruzione secondaria, d'intesa con gli Ordini, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato e l'aggiornamento professionale.

 

Art. 33

(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico

 

Art. 29

(Associazioni degli iscritti agli Albi)

 

1. I professionisti iscritti all'Ordine possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari ed ai corsi di cui all'articolo precedente nonché la propria appartenenza ad un'associazione di professionisti di cui al comma seguente.

 

2. I professionisti iscritti agli albi al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali possono costituire associazioni nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;

b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi iscritti;

c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale;

e) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale ed  il relativo aggiornamento professionale.

 

7. Le associazioni comunicano il possesso dei requisiti di cui al comma precedente al Ministero della Giustizia ai fini della vigilanza di cui all'articolo 14 della presente legge. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibito all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.

 

Soppresso

 

 

Art. 30

(Regime tariffario)

 

1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato.

 

2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore al venti per cento del compenso previsto sulla base dei livelli tariffari.

 

3. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.

 

Art. 34

(Regime tariffario)

 

1. Identico

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

3.Identico

 

Art. 31

(Norme transitorie)

 

1. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore articolo 14 della presente legge risultano iscritti agli albi non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.

 

2. I Consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi dopo l'emanazione dei decreti con i quali, ai sensi dell'articolo 38, il rispettivo ordinamento di categoria è stato adeguato alla presente legge.

 

 

 

Art. 35

(Norme transitorie)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

Art. 32

(Ordinamenti di categoria)

 

1. Ai sensi degli articoli 37 e 38, il Governo è delegato ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.

 

 

 

 

 

 

 

2. Con la procedura di cui al primo comma, si provvede alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all'interesse generale di cui all'articolo 14.

 

Art. 36

(Ordinamenti di categoria)

 

1. Ai sensi dell’articolo 41, il Governo è delegato ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi. I decreti legislativi di riordino sono adottati previa espletamento del procedimento di cui all’art. 19. I collegi professionali assumeranno, in sede di attuazione della delega, la configurazione organizzativa di cui alla presente legge.

 

2. Con la procedura di cui al primo comma, si provvede alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all'interesse generale di cui all’articolo 14.

 

Titolo III

Associazioni delle professioni riconosciute

 

Art. 33

(Associazioni)

 

1. Presso il Ministero della Giustizia è tenuto il registro delle associazioni delle professioni riconosciute. 

 

Titolo III

Associazioni delle professioni riconosciute

 

Art. 37

(Associazioni)

 

1.      Presso il Ministero della Giustizia è tenuto il registro delle associazioni nazionali delle professioni riconosciute dallo Stato.

 

2.      Restano freme le competenze delle Regioni per le associazioni di rilievo regionale o infraregionale. Alle Regioni spetta ogni forma di incentivazione alle associazioni operanti sul proprio territorio.

 

Art. 34

(Registro)

 

1. Il registro è istituito con decreto ministeriale e contiene:

a) i dati identificativi dell'associazione;

b) lo statuto e il codice etico;

c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

 

2. Ai sensi dell'articolo 38, il Governo è delegato a stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero della Giustizia.

 

Art. 38

(Registro)

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

2. Ai sensi dell'articolo 42, il Governo è delegato a stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero della Giustizia.

 

Art. 35

(Requisiti associativi)

 

1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo stabilisce i requisiti che le associazioni devono possedere per l'iscrizione nel registro nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione riconosciuta; deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale con un numero di iscritti proporzionato alle soglie stabilite ai sensi dell'articolo 14;

b) lo statuto dell'associazione deve espressamente prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

c) lo statuto deve espressamente prevedere se l'associazione rilascia ai propri iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale.

 

2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

 

3. Il rispetto dei requisiti e criteri di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione da registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

 

Art. 39

(Requisiti associativi)

 

1. Ai sensi dell'articolo 41 il Governo stabilisce i requisiti che le associazioni devono possedere per l'iscrizione nel registro nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione riconosciuta; deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale con un numero di iscritti proporzionato alle soglie che saranno stabilite ai sensi dell'articolo 19;

b) lo statuto dell'associazione deve espressamente prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

c) lo statuto deve espressamente prevedere se l'associazione rilascia ai propri iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale.

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico

 

Art. 36

(Norme transitorie)

 

1. Ai sensi dell'articolo 37 il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 35 a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14.

 

2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

 

Art. 40

(Norme transitorie)

 

1. Ai sensi dell'articolo 41 il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 36 a favore delle associazioni nazionali iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico[1].

 

2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 39 entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 39 sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

 

3. Identico

 

Titolo IV

Provvedimenti di attuazione

 

Art. 37

(Decreti legislativi)

 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 32, 35, 36.

 

 

 

2. I decreti legislativi previsti dagli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 32 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli Nazionali delle categorie interessate e sentiti i relativi Sindacati maggiormente rappresentativi.

 

3. I decreti legislativi previsti dagli articoli 35 e 36 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

 

4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.

5. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

 

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

 

Titolo IV

Provvedimenti di attuazione

Art. 41

(Decreti legislativi)

 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ovvero previo accordo ai sensi dell’art. 19 quando previsto dalla presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 14, 16, 17, 20, 21, 36, 39, 40.

 

2. I decreti legislativi previsti dagli articoli 14, 16, 17, 20, 21, 36 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli Nazionali delle categorie interessate e sentiti i relativi Sindacati maggiormente rappresentativi.

 

3. I decreti legislativi previsti dagli articoli 39 e 40 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

 

4. Identico

 

 

 

5. Identico

 

 

 

 

 

6. Identico

 

Art. 38

(Regolamenti)

 

1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione nella materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

 

2. I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministeri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni dei regolamenti.

 

3. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli atti normativi che disciplinano le relative materie. I regolamenti sono pubblicati in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi di cui all'articolo precedente e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di professioni intellettuali.

 

Art. 42

(Regolamento)

 

1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'adozione un apposito regolamento di attuazione dell’art. 38.

 

 

2.Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministeri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo precedente. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

 

3. Soppresso

 

Art. 39

(Commissione di studio)

 

1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 37 nonché dei regolamenti di cui all'articolo 38 è istituita, dal Ministro della Giustizia, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di ordini professionali, sindacati ed associazioni di professionisti.

 

Art. 43

(Commissione di studio)

 

1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 41 nonché del regolamento di cui all'articolo 42 è istituita, dal Ministro della Giustizia, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di ordini professionali, sindacati ed associazioni di professionisti.

 

2. La commissione  di cui al comma 1 è incaricata di elaborare  un apposito  studio finalizzato a proporre una ipotesi di riorganizzazione delle funzioni valutative e di controllo, mediante l’istituzione di una apposito organismo indipendente, ovvero mediante l’attribuzione delle specifiche funzioni ad autorità indipendente già istituita  . La  relativa relazione è presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge  al Governo ed alla Conferenza di presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

ALLEGATO A

 

1. agenti di cambio

2. agrotecnici e agrotecnici laureati

3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori juniores

4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali

5. attuari e attuari iuniores

6. avvocati

7. biologi e biologi iuniores

8. chimici e chimici iuniores

9. consulenti del lavoro

10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari

11. dottori commercialisti

12. farmacisti

13. geologi e geologi iuniores

14. geometri e geometri laureati

15. giornalisti

16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia

17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores

18. medici chirurghi, odontoiatri

19. notai

20. ostetriche

21. periti agrari e periti agrari laureati

22. periti industriali e periti industriali laureati

23. psicologi e dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

24. tecnici di radiologia medica

25. ragionieri

26. spedizionieri doganali

27. veterinari

 

ALLEGATO A

 

1. agenti di cambio

2. agrotecnici e agrotecnici laureati

3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores

4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali

5. attuari e attuari iuniores

6. avvocati

7. biologi e biologi iuniores

8. chimici e chimici iuniores

9. consulenti del lavoro

10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari

11. dottori commercialisti

12. farmacisti

13. geologi e geologi iuniores

14. geometri e geometri laureati

15. giornalisti

16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia

17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores

18. medici chirurghi, odontoiatri

19. notai

20. ostetriche

21. periti agrari e periti agrari laureati

22. periti industriali e periti industriali laureati

23. psicologi e dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

24. tecnici di radiologia medica

25. ragionieri

26. spedizionieri doganali

27. veterinari

 

ALLEGATO B

 

1. podologo

2. fisioterapista

3. logopedista

4. ortottista, assistente di oftalmologia

5. terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

6. tecnico della riabilitazione psichiatrica

7. terapista occupazionale

8. educatore professionale

9. tecnico audiometrista

10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico

11. tecnico di neurofisiopatologia

12. tecnico ortopedico

13. tecnico audioprotesista

14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

15. igienista dentale

16. dietista

 

 

ALLEGATO B

 

1. podologo

2. fisioterapista

3. logopedista

4. ortottista, assistente di oftalmologia

5. terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

6. tecnico della riabilitazione psichiatrica

7. terapista occupazionale

8. educatore professionale

9. tecnico audiometrista

10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico

11. tecnico di neurofisiopatologia

12. tecnico ortopedico

13. tecnico audioprotesista

14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

15. igienista dentale

16. dietista

 

 

 

Roma, 13 gennaio 2005


 


[1] Tolto il riferimento al precedente testo dell’art. 14.