Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - SU ACCORDO PER REGIME GIURIDICO CENTRI RACCOLTA CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI URBANI

giovedì 3 marzo 2005


PROPOSTA DI ACCORDO TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE, REGIONI, PROVINCE E COMUNI PER LA DEFINIZIONE DEL REGIME GIURIDICO DEI CENTRI DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI

Le Regioni:

Vista la situazione di emergenza che interessa l’intero territorio nazionale e che sta determinando un rallentamento dell’attività ed in alcuni casi il blocco del funzionamento dei Centri di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani, con conseguente diminuzione delle raccolte differenziate;

Visto che l’applicazione indistinta della disciplina prevista agli artt. 27, 28, 31 e 33 del D.Lgs 22/1997 ai Centri di raccolta determina un aggravio dei costi di gestione degli stessi, anche con riferimento alla necessaria prestazione delle garanzie finanziarie, e che l’applicazione della normativa sulla Valutazione d’impatto ambientale causerebbe una vistosa dilatazione dei tempi di realizzazione dei centri di raccolta, senza una maggiore tutela dell’ambiente;

Considerato tuttavia che sul territorio nazionale si rilevano situazioni di scorretta gestione dei Centri di raccolta, utilizzati non esclusivamente per le operazioni di raggruppamento di rifiuti urbani per frazioni omogenee, da cui possono derivare danni per l’ambiente;

Vista altresì la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia ( segnatamente la sentenza 609 Cons. Stato sez V, depositata il 17 febbraio 2004 )

Propongono che

il Ministero dell’Ambiente, le Regioni, le Province ed i Comuni, nelle more dell’attuazione della riforma della normativa in materia di rifiuti prevista dalla Legge 308/2004, concordino specifiche linee guida, da predisporre nei prossimi due mesi, con la finalità di definire, in base alla normativa vigente, le modalità di realizzazione e gestione dei centri di raccolta, in particolare individuando le attività che possono essere svolte senza le autorizzazioni ex art. 27, 28, 31 e 33 D.Lgs 22/1997, configurandosi queste esclusivamente come attività di raggruppamento di rifiuti urbani per frazioni omogenee, che rientrano nella fase di raccolta come definita all’art. 6 comma 1 lett. e) del Dlgs22/97. 

Roma, 3 marzo 2005