Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PARERE SU DDL (CONVERSIONE DL) INTERVENTI URGENTI PER TUTELA AMBIENTE, VIABILITÀ E SICUREZZA PUBBLICA
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 3 marzo 2005
Punto 6) o.d.g. Conferenza unificata
La Conferenza dei Presidenti in riferimento all’articolo 1, commi 2, 3 e 9 del decreto legge in oggetto esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica e integrazione:
- articolo1, comma 2, dopo le parole “assegnati a ciascun ente territoriale,” inserire le parole “ad esclusione dei trasferimenti relativi al decreto legislativo 422/97,”;
- articolo 1, comma 3, secondo periodo dopo le parole “presso le aziende di trasporto pubblico locale” aggiungere le seguenti parole “e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47”;
- articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 3bis:
“3bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, a decorrere dall’anno 2005, anche al dispositivo di cui all’articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 55 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.”.
Le Regioni Siciliana, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano chiedono di riformulare come segue il secondo periodo del comma 9:
- “Le maggiori entrate rinvenienti dall’aumento dell’aliquota di accisa riscossa nel territorio della Regione Valle d’Aosta sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. non trova applicazione l’articolo 1, comma 154, secondo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662."
La Regione Valle d’Aosta fa rilevare le note posizioni assunte in merito alle procedure di finanziamento del Contratto collettivo relativo al settore del Trasporto pubblico locale, rappresentando in particolare l’incompatibilità di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge in argomento.
La Regione Valle d’Aosta ribadisce che va esclusa da qualsiasi procedura che implichi il finanziamento delle imprese di trasporto pubblico locale, ferma restando l’esigenza che queste ultime non siano soggette ad effetti discriminatori rispetto alle omologhe operanti nel restante territorio della Repubblica.
La Conferenza dei Presidenti ritiene infine di doversi esprimere anche sui contenuti dell’articolo 1, comma 1 in merito ai quali esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento del seguente emendamento:
- dopo le parole “tutela ambientale” inserire le parole “esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.
Roma, 3 marzo 2005