Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - INTESA SCHEMA D.LGS. “CODICE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SU NAUTICA DA DIPORTO”

giovedì 3 marzo 2005


INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA NAUTICA DA DIPORTO”

Punto 9) odg Conferenza Unificata

Emendamento all’art. 6

Nell’art. 6, dopo il comma 1, è aggiungo il seguente:

1 bis. I motori entrobordo e fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina e a gas di petrolio liquido devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’emanazione di detto decreto ministeriale si applica la normativa tecnica di cui all’allegato III al presente decreto legislativo.

Emendamento all’art. 7

Nell’art. 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1 bis. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina e a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.

Roma, 3 marzo 2005

Allegato III

Normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina e a gas i petrolio liquido

1 Gli impianti GPL dei motori fuori bordo dotati di alimentazione a GPL devono essere conformi alle disposizioni dell’accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, divenuto cogente nella Comunità europea con decisione del Consiglio 97/836 CE, in quanto applicabili agli impianti in questione.

2 Quando un motore fuoribordo dotato di alimentazione a GPL viene immesso nel mercato, il costruttore deve fornire un attestato di conformità comprendente l’identificazione del motore e riportante le verifiche che devono essere effettuate:

a) prima dell’accensione del motore;

b) durante il funzionamento;

c) dopo l’arresto del motore.

3 Un libretto di manutenzione del motore, fornito dal costruttore, deve accompagnare ogni motore fuoribordo dotato di alimentazione a GPL. Oltre alle istruzioni d’uso del GPL, il libretto deve precisare la natura e la ripartizione delle operazioni di controllo e di manutenzione del motore, dei flessibili e del serbatoio GPL nei periodi seguenti:

a) dopo le prime venti ore o i primi tre mesi di utilizzo;

b) dopo ogni manutenzione stagionale o ogni cento ore di utilizzo.

4 Il libretto di manutenzione, indicato, datato, e firmato dal costruttore o un rivenditore o un distributore autorizzato dal costruttore, deve comprendere le informazioni relative ai controlli e alle modifiche effettuate durante la messa in opera e ad ogni operazione di manutenzione.

5 Il libretto di manutenzione del motore deve trovarsi a bordo ed essere presentato ad ogni indagine degli agenti abilitati al controllo delle unità da diporto.

6 I motori alimentati a GPL devono avere, nella parte alta del cofano motore e sui due lati esterni, una segnaletica visibile che riporta la scritta “GPL”.

7 Quando una unità da diporto dispone di un motore dotato di alimentazione a GPL, il certificato d’uso del motore deve portare la menzione “Motore GPL”.