Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA REVISIONE DELLA PARTE AERONAUTICA DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 23 marzo 2005
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA REVISIONE DELLA PARTE AERONAUTICA DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.
Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza dei Presidenti esprime parere favorevole sullo schema di Decreto legislativo in oggetto, condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica già approfondite in sede di istruttoria tecnica lo scorso 14 marzo:
· Coordinamento delle politiche di sviluppo aeroportuale
relazione
Per poter coordinare le politiche di sviluppo aeroportuale, con particolare riferimento agli aeroporti minori, deve poter essere istituito un coordinamento nazionale presso il ministero delle infrastrutture.
Testo proposto
all’art.1 dello schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, al comma 2, articolo 687, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:
“allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, con particolare riferimento agli aeroporti minori e alle aviosuperfici, è istituito presso il ministero delle infrastrutture un comitato di coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del governo e degli enti aeronautici.”
· Articolo 693 – demanio aeronautico
Relazione
la norma prevede di assegnare solo all’ENAC i beni del demanio aeronautico statale, di qualsiasi natura. Almeno per gli aeroporti minori, aventi caratteristiche tecniche limitate, dovrebbe esser previsto la possibilità per le regioni di acquisire i beni demaniali e procedere poi allo loro assegnazione in coerenza con i piani e programmi di sviluppo del trasporto aereo di interesse regionale. Questa norma, peraltro, ha profonde implicazioni anche per ciò che concerne gli scali commerciali, almeno con riguardo ai programmi attuali di sviluppo approvati dalla Regione Lombardia. Si propone pertanto che le regioni siano coinvolte nelle procedure di assegnazione dei beni demaniali e possano esercitare un diritto di prelazione.
Testo proposto
all’art.3 dello schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, al comma 1, al titolo III capo I articolo 693, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma
“le Regioni e le Province autonome hanno diritto di prelazione per l’acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi o dei beni del demanio aeronautico civile di cui all’articolo 692 nonché di aerodromi militari in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato”.
· Articolo 701 – aviosuperfici
Relazione
Si tratta di aeroporti e impianti destinati prevalentemente all’aviazione generale e, quindi, il cui sviluppo rientra a pieno titolo nelle prerogative di programmazione regionale. Dovrebbe essere previsto in questo caso un coordinamento tra stato e regione lasciando all’ENAC le importantissime competenze in materia di rispetto delle norme ICAO e miglioramento delle condizioni di sicurezza del volo e operatività.
Testo proposto
all’art.3 dello schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, al comma 1, al titolo III capo I articolo 701, dopo il primo comma è inserito il seguente comma
“Per la verifica della coerenza con la programmazione regionale e locale, l’istituzione, ampliamento o modifica delle aviosuperfici è soggetta alla procedura di cui al DPR 18 aprile 1994 n. 383.”
· Articolo 704 – rilascio delle concessioni aeroportuali
Relazione
Il testo deve essere modificato prevedendo un ruolo delle regioni e delle province autonome nelle procedure di rilascio delle concessioni aeroportuali. Ciò considerando anche la rilevanza degli effetti indotti dai piani di sviluppo aeroportuale sul territorio, piani che sono approvati contestualmente al provvedimento di rilascio della concessione e su cui è indispensabile un pronunciamento regionale preventivo.
Testo proposto
a) all’art. 3 dello schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, al comma 1, al titolo III capo I articolo 704, al terzo comma dopo le parole: “….direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” sono inserite le seguenti: “e sentita la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l’aeroporto oggetto di concessione”.
· Tutela dall’inquinamento acustico
· Art. 3, comma 1 - Beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi
Relazione
Il riferimento alle “nuove destinazioni urbanistiche” è doveroso in quanto queste sono oggetto di particolare attenzione da parte della vigente normativa comunitaria e nazionale, oltre che regionale, in materia di tutela dall’inquinamento acustico.
Testo proposto
· Art. 716 (inquinamento acustico):
- dopo le parole: “La realizzazione di opere” sono aggiunte le seguenti: “e di nuove destinazioni urbanistiche”;
- le parole “è subordinata” sono sostituite dalle parole “sono subordinate”.
· Art. 5, comma 2 - Distinzioni degli aeromobili
Relazione
L’emendamento che viene proposto è coerente con la previsione, contenuta nel punto 28 della Relazione introduttiva allo schema di decreto legislativo, della esclusione, nella definizione di aeromobile di Stato, dei suddetti mezzi postali e, pertanto, della loro equiparazione agli aeromobili destinati al trasporto e al traffico civile, soggetti a specifiche limitazioni a fini del contenimento dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento alle ore notturne.
Testo proposto
Art. 744:
all’art. 744 del codice della navigazione, come modificato dall’art.5, comma 2, dello schema di decreto legislativo in oggetto, è aggiunto il seguente comma: “Sono esclusi dalla categoria degli aeromobili di stato i mezzi adibiti al servizio postale”.
· Art. 7, comma 4 - Navigabilità dell’aeromobile
Relazione
Tale emendamento è proposto laddove il nuovo codice della navigazione intenda confermare la vigenza della disposizione di cui al d.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”, che prevede, appunto, le verifiche periodiche delle emissioni sonore degli aeromobili.
Testo proposto
Art. 768:
dopo le parole “e di impiego:” è aggiunto il seguente periodo: “Tra gli accertamenti effettuati dall’ENAC sono compresi quelli per la verifica della corrispondenza delle emissioni sonore dell’aeromobile alla certificazione acustica rilasciata secondo le norme dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO)”.
· Art. 8, comma 1 - Documenti dell'aeromobile
Relazione
L’integrazione proposta è necessaria ai fini della completezza della documentazione di bordo dell’aeromobile. Il certificato acustico contiene i dati di misura del rumore ed è previsto dalla Convenzione di Chicago (Allegato 16). Tale certificato, escluso dall’attuale schema di decreto legislativo, è espressamente previsto dalla vigente versione del codice di navigazione, che lo elenca espressamente tra quelli che devono essere acquisiti a corredo dell’aeromobile.
Testo proposto
Art. 771 - Documenti di bordo
alla lettera e), dopo le parole “e altri documenti” sono inserite le seguenti: “ fra cui il certificato acustico rilasciato ai sensi dell’Allegato 16 alla Convenzione di Chicago dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO)”.
· Competenze regionali sul governo del territorio
L’articolato costituente la proposta di decreto legislativo affronta alcune tematiche che, dal punto di vista delle competenze regionali sul governo del territorio, richiedono l’inserimento di precisazioni e puntualizzazioni.
· Art. 707 (determinazione delle zone soggette a limitazioni)
Relazione
Appare necessario precisare la prevalenza del vincolo individuato sul territorio ai fini di garantire la sicurezza della navigazione aerea, non precisando la norma, nella versione attuale, attraverso quale procedura gli enti locali debbano adeguare i propri strumenti di pianificazione.
Testo proposto
Al primo comma dell’articolo si propone di sostituire il periodo “gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC” con la seguente formulazione:
“le prescrizioni dell’ENAC hanno efficacia diretta e prevalente rispetto alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione degli enti locali”.
· Art. 696 (opere di pubblico interesse)
Si segnala che il contenuto dell’articolo, di cui peraltro non si comprende completamente la finalità, non debba interferire con i procedimenti tecnico-amministrativi vigenti e relativi alla realizzazione di opere attinenti le strutture aeroportuali, e che vedono la Regione coinvolta in modo diretto.
Roma, 23 marzo 2005