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In questa pagina sono pubblicate le informazioni per effettuare segnalazioni di violazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023. Per un esame completo e dettagliato, si rinvia al testo del decreto legislativo.
Antecedentemente all’approvazione del citato decreto legislativo, nel settore pubblico, era già stata emanata la regolamentazione della tutela del dipendente pubblico in caso di segnalazioni di illeciti (noto come whistleblowing), prevista dall’articolo 54- bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 e modificato dalla legge n. 179/2017.
Il decreto legislativo n. 24/2023 è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
In particolare, il d.lgs. 24/2023 amplia l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione (si vedano, a questo riguardo, gli articoli 1, 2, 3 del decreto). Nelle nuove disposizioni sono adesso tutelabili, tra gli altri, anche i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i volontari, che svolgono o prestano la loro attività presso soggetti del settore pubblico.
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica. La tutela di cui al decreto è garantita alle condizioni e in presenza dei presupposti previsti dal decreto 24/2023. Resta inoltre fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati e delle responsabilità, anche penali, del segnalante tra cui i reati di calunnia o diffamazione.
La segnalazione è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione. Solo in presenza di determinate condizioni la segnalazione può essere rivolta all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) secondo le modalità dalla stessa stabilite, per cui si rinvia al sito web istituzionale www.anticorruzione.it, pagine dedicate https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Cosa si può segnalare?
Possono essere segnalate violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che rientrino tra le fattispecie indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 24/2023.
Le violazioni riguardano, tra l’altro, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai settori appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese tra l’altro le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
La disciplina NON SI APPLICA nelle ipotesi previste dall’art. 1, comma 2, tra cui le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o pubblico impiego, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro o pubblico impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Chi può segnalare?
La persona fisica indicata nell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 24/2023 (per l’indicazione completa delle persone che possono effettuare una segnalazione si consulti detto articolo) che sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo con riguardo a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica (si veda paragrafo “cosa si può segnalare”).
I segnalanti possono essere, tra l’altro, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i volontari, che svolgono o prestano la loro attività presso soggetti del settore pubblico ed altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitati in via di mero fatto, presso l’amministrazione.
Condizioni per la segnalazione
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Come segnalare?
Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.
In primo luogo, il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all’interno degli enti cui si applica la normativa appositi canali interni per ricevere e trattare le segnalazioni.
Solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al canale esterno attivato presso ANAC.
Il decreto ha previsto anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di particolari condizioni.
Restano fermi gli obblighi di denuncia nell’ambito dei doveri e delle responsabilità la cui violazione costituisce reato.
Il Cinsedo con l’Atto organizzativo del 30 luglio 2024 ha attivato un canale di segnalazione interna in forma scritta oppure in forma orale. Le modalità di segnalazione e di gestione delle stesse sono riportate nel citato Atto organizzativo.
Riservatezza e trattamento di dati personali
Solo il RPCT può avere accesso alle informazioni relative all’identità del segnalante.
L’identità della persona segnalante e le informazioni da cui si può evincere, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Il Cinsedo tratta i dati personali conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.
Documentazione
• Atto organizzativo del 30 luglio 2024
Documentazione dal sito dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)