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Regioni.it

n. 4568 - martedì 30 gennaio 2024

Sommario
- Fedriga: Lep dovrebbero già esserci
- Codice comunicazioni elettroniche: emendamenti Regioni
- Centri anti violenza e case rifugio: intesa con richiesta Tavolo
- Centri per uomini autori di violenza: posizione Regioni all'intesa
- Riordino giochi: la posizione delle Regioni
- Posizione su Fondo politiche giovanili

Documento della Conferenza delle Regioni del 25 gennaio

+T -T
Codice comunicazioni elettroniche: emendamenti Regioni

(Regioni.it 4568 - 30/01/2024) Nella seduta del 25 gennaio della Conferenza delle Regioni, è stato dato parere favorevole, in sede di Conferenza Unificata, in merito alla direttiva europea sul codice delle comunicazioni elettroniche. 
Sono state accolti gli emendamenti delle Regioni contenuti nel documento qui riportato ed inviato al Governo.  
In particolare si fa riferimento alla mappatura geografica delle installazioni di rete, per rendere i dati accessibili alle Regioni per il tramite della piattaforma nazionale dati la ripartizione dello spazio elettromagnetico, rappresentando la necessità che vi sia una equa ripartizione al riguardo.

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 207, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’11 DICEMBRE 2018, CHE MODIFICA IL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE IL
“CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Punto 9) Odg Conferenza Unificata
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, apprezzando la disponibilità ad accogliere un numero significativo di emendamenti proposti, esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:
 
Art 22 del d.lgs. 259/2003 (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività)
- Al comma 3 dopo la frase "finalità definite dall'articolo 98-quindecies comma 2” inserire l’inciso “anche in formati aperti, standard ed interoperabili e per il tramite della PDND resi accessibili a Regioni ed Enti Locali “
- Al comma 5 alla fine del paragrafo, dopo le parole “Il Ministero pubblica le aree designate” aggiungere la seguente frase “anche in formati aperti, standard ed interoperabili e per il tramite della PDND resi accessibili a Regioni ed Enti Locali.”
- Al comma 7 dopo la parola “riutilizzo” aggiungere la seguente frase “in formati aperti, standard ed interoperabili e per il tramite della PDND resi accessibili a Regioni ed Enti Locali.”
- Al comma 8 dopo la parola “mappatura” aggiungere la frase “con riferimento alla PDND ed a standard aperti e di interoperabilità di basi dati”. Inoltre, dopo la parola “imprese” aggiungere la frase “e per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate”.

Relazione illustrativa
Si ritiene indispensabile che i dati relativi alla mappatura siano messi nella disponibilità tramite l’esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50 del CAD) o strumento equivalente, al fine di avere un quadro più completo possibile della mappatura della iniziative attivate per garantire elevati livelli di connettività in Italia e del relativo effettivo livello di dispiegamento e disponibilità, inclusa la disponibilità del dato ancorché anonimizzato, che consenta di individuare se su un dato civico sia stata fornita una dichiarazione di investimento da parte di uno o più operatori privati e quando lo stesso operatore abbia previsto di attivare il servizio. Questo include un processo di arricchimento del dato recepito in sede di consultazione e mappatura, che includa e tenga in adeguata considerazione anche una raccolta statisticamente significativa della qualità del servizio effettivamente erogato e percepito dagli utenti finali, nonché una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni.
 
Articolo 44 del d.lgs. 259/2003 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
 
Dopo il comma 5 dell’art.44 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. Al fine di garantire a tutti i titolari di diritto d’uso di frequenze per scopi di telefonia mobile un più agevole accesso alle risorse elettromagnetiche, con apposito decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, individua i criteri, quali ad esempio la disponibilità massima della potenza per ciascun operatore di telefonia, la condivisione dei dati tra i gestori, la definizione della potenza effettivamente necessaria al servizio da utilizzare nei calcoli previsionali al fine di agevolare l’installazione degli impianti,…”>>
 
Relazione illustrativa: L’ordinamento contiene principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili (scarse), di parità di trattamento e di rispetto del principio della concorrenza che devono informare, in via generale, l’azione amministrativa. In tale contesto si colloca anche il principio di ripartizione dello spazio elettromagnetico (SE): essendo lo SE una risorsa che può essere rimodulata nel tempo e non viene permanentemente consumata, in tal senso si sono orientate anche varie pronunce amministrative come sotto riportato.
Con l’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici previsto dal DDL Concorrenza 2022 per cui entro 4 mesi si potrà passare dall’attuale valore di 6 V/m al valore di 15 V/m, si crea l’occasione per completare la revisione armonica del quadro normativo, inserendo nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche in maniera chiara il principio di equa ripartizione. In questo modo, si evita una corsa all’accaparramento del nuovo SE (quello fra i 6 V/m attuali e i 15 V/m prossimi futuri), perché tutti gli operatori saranno consapevoli fin dall’inizio che, in caso di saturazione, potranno essere chiamati a delle riduzioni, per dare a tutti la possibilità di equo accesso alla risorsa.
Il giudice amministrativo ha già riconosciuto la necessità e l’importanza dell’applicazione del principio di equa ripartizione: in tal senso la sentenza n. 1971/2021 del TAR Lombardia, a cui ha fatto seguito il provvedimento di ARPA. Contro il provvedimento di ARPA Lombardia, che prevedeva esclusivamente una riduzione della potenza per far spazio ad un operatore a cui non era rimasto spazio radioelettrico per inserire il suo impianto, hanno presentato ricorso alcuni operatori, tutti i ricorsi sono stati accolti dal TAR Lombardia (si vedano a tal proposito le sentenze 1449/2022, 01508/2022 e 1558/2022).
La questione della ripartizione dello spazio elettromagnetico è quindi una questione complessa, per tale ragione nel prendere atto della necessità di regolamentare tale problematica si ritiene opportuno rimandare ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio di tale regolamentazione.
Si ritiene altresì opportuno, prima dell’adozione del decreto legislativo definitivo, procedere, per le ovvie implicazioni anche di natura procedurale, alla consultazione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA).

Roma, 25 gennaio 2024

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( red / 30.01.24 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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