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Regioni.it

n. 4092 - mercoledì 16 giugno 2021

Sommario
- Fedriga convoca la Conferenza delle Regioni per il 17 giugno
- Riaprono le vie del turismo, anche quelle informatiche
- Istat: aumenta povertà, un italiano su dieci nell'indigenza
- Accordo Stato-Regioni su interventi strategici
- Programma Nazionale di Riforma (Pnr): il Contributo delle Regioni e Province autonome
- Vaccinazione eterologa: sicurezza elevata

Documento della Conferenza delle Regioni del 20 maggio

+T -T
Accordo Stato-Regioni su interventi strategici

(Regioni.it 4092 - 16/06/2021) E' stato repertoriato l'atto della Conferenza Stato-Regioni del 20 maggio relativo all'Accordo in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e province autonome. Si tratta di una serie di disposizioni relative alle liste di attesa, all'utilizzo e alla flessibilità delle risorse, al potenziamento del piano vaccinale, alle risorse 2021 per il Servizio Sanitario nazionale, al Fondo Anticipazione Liquidità, al Trasporto Pubblico Locale ed, infine, per il  sostegno comuni a vocazione montana.
Nel corso della Conferenza Stato-Regioni la Conferenza delle Regioni ha presenatto un breve documento contenenente una richiesta in materia di Tpl in gran parte recepita.
Si riporta di seguito  il testo dell'Accordo Stato-Regioni ed il link al documento della Conferenza delle Regioni del 20 maggio 2021.
1) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di accelerare la campagna vaccinale anti Covid-19 coinvolgendo gli erogatori privati accreditati;
2) Lo Stato e le Regioni concordano le nroditiche per l'anno 2021 in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, all'incretnento della quota premiale e al fabbisogno standard nazionale, come esplicitato nell'allegato al presente Accordo;
3) Lo Stato conviene sulla richiesta delle Regioni e Province autonome diutilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge n. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento. La predetta possibilità diviene effettiva a seguito del monitoraggio ettettuato dal Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 sulle attività assistenziali previste dai citati decreti legge. Le Regioni e province autonome, pertanto si impegnano a garantire le finalità previste dall'articolo 1, commi 423 e, 425, della legge n. 178/2020, nonchè le finalità di cui all'ipotesi normativa n.3 dell'allegato n. 1 al presente Accordo. a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021,senza richiedere ulteriori apporti dal bilancio dello Stato; le modalita di monitoraggio sono ancora oggetto di approfondimento;
4) in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, lo Stato. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di autorizzare le Regioni e le Province autonome ad utilizzare nel 2021 le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
5) lo Stato, le Regioni e le Province autonorne di Trento e di Bolzano concorclano sulla necessità di incrementare la dotazione del fondo di cui al comma 816 dell'articolo 1 della legg n. 178 del 2020 ,al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi di traporto pubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti alle misure di contenimento derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza: ai fini del monitoraggio delle relative esigenze le Parti concordano sulla partecipazione ai Tavoli prefettizi di cui aldecreto del Presiderrte del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 2 del decleto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020. n.35. del Dipartimento della Ragioneria nelle sue articolazioni territoriali:
6) lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di integrare di 100 milioni le risorse a sostegno dei comuni a vocazione montana. stante l'aggravarsi e il prolungarsi delle restrizioni dovute alla pandemia;
7) lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di ripartire il contributo previsto dall'articolo 23, comma 2. del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.
Per la realizzaziane del presente Accordo sono condivise le ipotesi normative di cui all'allegato n. 1 previa definizione. ove necessario. di idonea forma di compensazione degli eft-etti f"inanziari.
ALLEGATO 1
1. Potenziamento piano vaccinale
1. All'articolo 1 comma 465 della legge 30 dicernbre 2020 n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somrministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale".
2. Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter. Ai fini della deterntinazione dei fabbisogni sanitari standard regionoli dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale".
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. e successive modificazioni, si aggiunge, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, contvertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,32 per cento."
3. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011" n. 68, alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: "In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Preisdente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020".
3. Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse
1. Per Ie finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonorne di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c) de I decreto-legge l.{ agosto 2020. n. 104 convertitito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104 convertito con rnodificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, converito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, in deroga all'articolo 15, comnra 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonolne rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020. n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020. n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo deile relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessale dal periodo precedente, rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività eftettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finaliti di cui ai commi 1 e 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104. convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, nonchè quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicernbre 2020. n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.
4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettua per ogni regione e provincia autonoma il rnonitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività previste dai citati decreti legge. le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge n. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.
5. Per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo 9 del decreto legge 1° aprile 2021, n.44, è differito al 10 luglio e conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 10 agosto.
6. Alla copertura degli oneri, in termini di indebitamento netto, si provvede...
IL MONITORAGGIO DEL COMMA 4 E' ANCORA OGGETTO DI APPROFONDIMENTI
4. FAL - per l'esercizio 2021
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante.....
5. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
1 . In considerazione del perdurare clell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefliciente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, le Provincie Autonome e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al medesimo comma possono anche ricorere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonchè ai titolari di licenza per I'esercizin del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonchè ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n.88, pubblicato sulla Gazzetta Utficiale del 12 aprile 1999. n.84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativatnente agli ambiti teritoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonchè degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonchè per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infiastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n.178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonchè le modalità di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77.
7. Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonchè di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporlo pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 rnaggio 2020, n.35, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021 ;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzaziane delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sosteniliile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infiastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in complessivi euro 500 rnilioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo_
6. Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana
1. E' istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da Allegato che segue, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 rnaggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

REGIONE

QUOTA SPETTANTE

BOLZANO

26.600.000

TRENTO

20.900.000

VENETO

10.068.310

LOMBARDIA

9.776.882

VALLE D’AOSTA

8.304.614

PIEMONTE

7.633.285

ABRUZZO

3.679.154

FRIULI

2.354.107

EMILIA R.

2.308.240

MARCHE

1.717.317

TOSCANA

1.574.668

SICILIA

1.266.773

BASILICATA

1.051.550

UMBRIA

949.254

CALABRIA

690.868

CAMPANIA

461.343

MOLISE

254.017

LIGURIA

218.587

LAZIO

106.721

SARDEGNA

62.725

PUGLIA

21.585

TOTALE

100.000.000


2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021,si provvede ....
7. Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
1. All'articolo 23, comma2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:
Regioni e province autonome Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta 6,78
Provincia di Trento  28,67
Provincia di Bolzano 29,88
Friuli Venezia Giulia 43,45
Sicilia 63,00
Sardegna 88,22
Totale 260,00

Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 20 maggio: Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore - delle Regioni e Province autonome

 


( red / 16.06.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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