Mantenimento delle autonomie scolastiche esistenti, Regione Sardegna: Sentenza n. 168/2024 Corte Costituzionale
lunedì 28 ottobre 2024
Norme impugnate: Artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 05/02/2024, n. 2.
Oggetto: Istruzione - Istruzione pubblica - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Intesa con lo Stato in materia di istruzione - Previsione che, nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma organica in materia di istruzione e formazione, la Regione avvia le procedure di cui all'art. 56 dello statuto regionale tramite la Commissione paritetica, al fine di definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell'anno scolastico 2023-2024. Organizzazione della rete scolastica regionale - Previsione che la Regione provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa, attraverso l'adozione di un Piano annuale - Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche - Previsione che la Regione, in via sperimentale e limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, può stabilire, previa intesa con lo Stato, il mantenimento di un presidio con funzioni organizzative e gestorie presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione, facendosi carico dei maggiori oneri connessi alla retribuzione e alle indennità, parametrate in 600 ore annue, del relativo personale da ripartire in sede di contrattazione d'istituto - Previsione che il suddetto presidio è costituito da un docente, che svolge le mansioni di collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici - Previsione che la Giunta regionale definisce i criteri per l'attuazione dell'intervento e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Disposizioni in materia di istruzione - Norma finanziaria.
Dispositivo: illegittimità costituzionale