Fondo nazionale sul trasporto pubblico locale, Regioni Veneto, Piemonte e Campania: Sentenza 133/2024 Corte Costituzionale

venerdì 19 luglio 2024


S. 133/2024 del 09/05/2024 e Comunicato stampa

Udienza Pubblica del 17/04/2024, Presidente: PROSPERETTI, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI

Norme impugnate: Art. 17, c. 1°, del decreto-legge 10/08/2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 09/10/2023, n. 136.

Oggetto: Trasporto - Trasporto pubblico locale - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (cosiddetto Fondo TPL) - Criteri di riparto - Modifiche all’art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito - Previsione che per la quota pari al 50 per cento del Fondo, che viene ripartita sulla base dei costi standard, si tiene conto del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'art. 1, c. 300, della legge n. 244 del 2007 - Previsione che, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 - Previsione che nelle more dell’ adozione del decreto ministeriale, che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalità di applicazione, si provvede alla ripartizione integrale del Fondo tenendo conto del criterio dei costi standard - Denunciata illegittima modificazione del criterio di riparto del Fondo - Menomazione delle attribuzioni legislative regionali nella materia del trasporto pubblico regionale e locale - Lesione del potere di gestione del servizio pubblico spettante alla Regione - Illegittima decurtazione di risorse spettanti per lo svolgimento di funzioni fondamentali nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico - Lesione del principio di correlazione fra risorse e funzioni - Discriminazione della Regione rispetto ai corrispondenti livelli di governo - Irragionevolezza delle modifiche introdotte in riferimento alle indicazioni del PNRR, a quanto stabilito dal legislatore con la legge n. 6 del 2023, alle indicazioni metodologiche di cui all’estratto dello studio tecnico dell’ Università di Roma “La Sapienza” - Violazione del principio della copertura finanziaria della spesa per il servizio di trasporto pubblico già deliberata - Assenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del decreto impugnato che travolge anche la legge di conversione - Disposizioni che erodono illegittimamente la quota di riparto del Fondo nazionale - Introduzione di elementi estranei all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti in subiecta materia - Elusione della ratio della precedente intesa - Violazione della competenza legislativa residuale della regione in materia di trasporto pubblico locale - Disposizioni che irrazionalmente privilegiano soltanto alcune regioni a scapito di altre - Introduzione di un criterio di riparto del Fondo TPL relativo al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione, non necessariamente e univocamente correlato a un’efficiente allocazione delle risorse pubbliche - Disciplina destinata a produrre dannose ripercussioni e un grave pregiudizio allo svolgimento di un servizio pubblico fondamentale - Previsioni non idonee a soddisfare l’esigenza di assicurare la garanzia di uno standard di omogeneità nella fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale - Criterio di riparto del Fondo nazionale foriero di gravi incertezze interpretative e applicative.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità

pronuncia_133_2024.pdf