Trasformazione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo in tributo proprio regionale, Regione Lazio: Sentenza 131/2024 Corte Costituzionale
martedì 16 luglio 2024
S. 131/2024 del 04/06/2024 e Comunicato stampa
Norme impugnate: Artt. 1 e 2 della legge 16/05/1970, n. 281; art. 8 del decreto legislativo 06/05/2011, n. 68; art. 6 della legge della Regione Lazio 29/04/2013, n. 2, e art. 6, c. 3°, della legge reg. Lazio, n. 2 del 2013.
Oggetto: Tributi - Federalismo fiscale - Trasformazione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo in tributo proprio regionale - Istituzione quale tributo proprio regionale con legge della Regione Lazio n. 2 del 2013 - Sottoposizione all’imposta delle concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) - Denunciata imposizione di un tributo condizionato dall’avverarsi di un presupposto giuridico, non sostenuto da un sottostante economico che si identifica con la forza economica del contribuente - Istituzione di un tributo, i cui presupposti, il soggetto e la base imponibile sono i medesimi dell’imposta di registro che grava sulle concessioni demaniali marittime - Istituzione quale tributo proprio regionale dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo - Previsione che, nel determinarne la misurazione pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, comprende anche quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali - Denunciata normativa regionale che non rispetta i principi di continenza e correlazione, implicanti la connessione indefettibile tra l’esercizio di funzioni amministrative e l’imposizione fiscale necessaria a reperirne le risorse nonché di coincidenza tra ente impositore ed ente erogatore del bene o del servizio - Violazione del principio della suddivisione concettuale del sistema portuale in due categorie separate costituite l’una dai porti attribuiti alla competenza delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), l’altra dai porti restanti e di conseguenza della distinzione di due distinte categorie di concessioni - Lesione del principio della doppia imposizione, statale e regionale sul medesimo presupposto - Contrasto con il principio di convenienza e adeguatezza che limita il potere fiscale alla copertura dei costi finanziari dei servizi, ove resi al territorio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispositivo: non fondatezza