Acque pubbliche, mobilità sanitaria interregionale, Regione Basilicata: Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 9 novembre 2020

lunedì 9 novembre 2020


Sentenza n. 233/2020 del 21/10/2020 pubblicata il 9 novembre

 

Norme impugnate: Artt. 38, 45, 47 e 74, c. 2°, della legge della Regione Basilicata 29/06/2018, n. 11.

 

Oggetto: Acque pubbliche - Norme della Regione Basilicata - Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 - Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali - Proroga al 31 dicembre 2018 del termine di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, delle concessioni in scadenza fino ai nuovi affidamenti secondo procedure a evidenza pubblica. Edilizia e urbanistica - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 - Completamento di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Sanità pubblica - Mobilità sanitaria interregionale - Previsione che la Giunta regionale dispone gli atti amministrativi necessari affinché le prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate a cittadini residenti in altre Regioni dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale, non siano computabili nel tetto di spesa regionale e possano essere erogate formando oggetto di compensazione nei limiti definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome - Previsione che, per le prestazioni in eccedenza al tetto di spesa, i relativi pagamenti saranno effettuati solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Dispositivo: illegittimità costituzionale

pronuncia_233_2020.pdf