[Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia Giulia]
Covid: Fedriga, consumazioni seduti dalle 11.00 in poi

domenica 31 gennaio 2021


Nuova ordinanza Fvg: anche con zona gialla no ad assembramenti

  Trieste, 31 gen - Divieto di consumare alimenti e bevande per
asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque,
nei luoghi dove siano possibili assembramenti; divieto di
consumazione al banco nei locali dopo le ore 11; forti
raccomandazioni per contenere al massimo i contagi in Friuli
Venezia Giulia.

E' quanto dispone l'ordinanza contingibile e urgente numero
3/2021 firmata oggi dal governatore Massimiliano Fedriga.

L'ordinanza, che sarà in vigore da domani 1 febbraio al prossimo
5 marzo, ripropone una serie di limitazioni già previste
nell'ordinanza dello scorso 5 dicembre, nonostante il rientro del
Friuli Venezia Giulia in zona gialla a partire da domani.

Nelle sue premesse il provvedimento ravvisa, infatti, che i dati
epidemiologici indicano "una situazione ancora seria che richiede
di ridurre al minimo le possibilità di assembramento".

Come nell'ordinanza 45 del 5 dicembre 2020, è consentita dalle
ore 11.00 fino a chiusura l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia
all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente
collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate
dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima
interpersonale di un metro. Analogamente, i servizi di
ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il
numero massimo di persone ammesse nel locale.
 
L'ordinanza siglata oggi dal governatore del Friuli Venezia
Giulia ribadisce alcune forti raccomandazioni: a vendere alimenti
e bevande con consegna a domicilio; a non usare mezzi di
trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con
altri mezzi; a svolgere attività sportiva, attività motoria e
passeggiate all'aperto in aree solitamente non affollate e
comunque rimanendo l'obbligo del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono confermati tutti gli obblighi già previsti relativi all'uso
della mascherina a copertura di naso e bocca. A tale proposito,
va ricordato che, nel caso di momentaneo abbassamento della
mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o
tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza
minima di un metro e che è obbligatorio l'utilizzo della
mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro
non conviventi.
ARC/PPH

311724 GEN 21