[Comunicato stampa Giunta regionale Valle d'Aosta]
Prorogata fino al 3 dicembre, la Zona Rossa per la Valle d’Aosta

venerdì 20 novembre 2020


 

 

A seguito dell’odierna entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che rinnova il collocamento della Valle d’Aosta in Zona Rossa (scenario di tipo 4), nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre 2020, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato l'ordinanza attraverso la  quale vengono confermate le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio regionale, contenute nel provvedimento n.  483 del 6 novembre.  

Fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi gli effetti di una nuova classificazione disposta dal Ministero della Salute ai sensi degli articoli 2 e 3, commi 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, restano quindi in vigore le seguenti misure: 

 

ATTIVITA COMMERCIALI

Ferme restando le misure previste dall'articolo 3, comma 4, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020, le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 23 al medesimo DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita osservano le seguenti misure:

  • è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • gli ingressi avvengono ii: modo dilazionato;
  • è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
  • le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
  • utilizzo delle mascherine;
  • utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
  • accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
  • esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
  • l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
  • In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini.

     

    SERVIZIO DI MENSA

    Le misure previste dall'articolo 3, comma 4, lettera c) del DPCM 3 novembre 2020 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale.

     

    ATTIVITA SPORTIVA

    L'attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. È vietata su tutto il tenitorio regionale la pratica venatoria.

     

    GUIDE ALPINE

    Gli spostamenti delle Guide alpine, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, in relazione alle necessità di allenamenti di arrampicata, anche di coppia per ragioni di sicurezza, sono consentiti anche al di fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione e al di sopra dei duemiladuecento metri di altitudine s.l.m .. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell'attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

     

     

    ATTIVITA’ SU SUPERFICI AGRICOLE

    Lo svolgimento di ·attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

     

    SECONDE CASE

    Lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull'immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l'accesso all'immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l'accesso è limitato ad una sola persona.

     

    1.  

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera f) del DPCM 3 novembre 2020, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza è riservata esclusivamente agli alunni con disabilità in accordo con le famiglie e, qualora sia necessario l'uso di laboratori, esclusivamente ai percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio relativi all'Istruzione e Formazione professionale e all'Istruzione professionale, in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe.

     

    Al di là dell’ordinanza regionale, sul territorio regionale, in base al DPCM 3 novembre 2020 e al provvedimento del Ministero della Salute, sono in vigore le seguenti  misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Valle d’Aosta, nonché all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio della Valle d’Aosta è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3 novembre 2020;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • (sport) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) ((attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali….) e g) (sport di contatto…) del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della ricerca e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19; tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al DPCM 3 novembre 2020;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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    Per gli spostamenti consentiti dall'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dall’ordinanza regionale e motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, è onere dell’interessato munirsi di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE: https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/D75DC40418FEB570C125862600674A75/$FILE/Ordinanza%20del%20Presidente%20della%20Regione.pdf?openelement

     

     

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