Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Rifiuti in discarica: problematiche su decreto ministeriale
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 24 marzo 2011
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/035/CR8/C5
PRIMI ASPETTI INTERPRETATIVI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE NELL’ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2010, RECANTE "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA", CHE SOSTITUISCE IL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL 3 AGOSTO 2005
Applicazione D.M. 27 settembre 2010: Primi aspetti interpretativi in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Il D.M. 27/9/2010 ha introdotto modifiche significative in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Per evitare, a livello territoriale, disomogeneità interpretative del suddetto D.M. le Regioni concordano le seguenti modalità di applicazione su alcuni specifici punti ed in particolare:
1. sulla possibilità di non applicare il controllo del parametro TDS per alcune tipologie di rifiuti e sostituire il parametro TDS con solfati e cloruri;
2. sulla immediata applicabilità dei nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica;
3. sulla validità delle deroghe già rilasciate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 3 agosto 2005.
1. La Tabella 5 dell’articolo 6 del D.M. 27/9/2010 introduce la non applicabilità del limite sul parametro TDS per alcuni tipi di rifiuti elencati nella nota (*) della Tabella 5. La problematica risiede nella necessità o meno di valutare ed applicare i valori relativi a solfati e cloruri (nota (***) della Tabella 5) al posto del parametro TDS.
In merito si ritiene quanto segue: la frase contenuta alla nota (***) della tabella 5 "E’ possibile servirsi dei valori per il TDS in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro", essendo seguita dalla non applicazione del limite sul TDS qualora si tratti delle tipologie di rifiuti contenuti nella nota (*), non può essere letta al fine di eludere l’obbligo della valutazione dei parametri solfati e cloruri. In altre parole o i parametri solfati e cloruri o il parametro TDS devono essere valutati; il parametro da analizzare (TDS o in alternativa cloruri e solfati) deve essere definito in modo univoco all’interno della documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione; resta inteso che relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*), dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro.
2. Il D.M. 27/9/2010 ha introdotto di diritto nuovi e differenti limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili nelle varie discariche. Tali limiti sono da ritenersi immediatamente applicabili. Si ritiene inoltre che, poiché le discariche operanti ai sensi del D.Lgs. 36/2003 devono già rispettare le condizioni per ricevere i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27/9/2010, non siano necessari ulteriori provvedimenti (in particolare riguardanti la VIA o l’AIA) sugli impianti attivi. Qualora nelle autorizzazioni in atto sia stato riportato un limite più restrittivo rispetto a quello contenuto nella vecchia normativa (DM 3/8/2005) è fatta salva la possibilità di effettuare specifiche valutazioni tendenti a confermare o meno i limiti restrittivi già previsti.
3. Considerato che l’art. 7 del DM 27.9.2010 relativo alle sottocategorie non ha modificato la norma precedente, restano valide le deroghe già rilasciate ai sensi dell’art 7 del D.M. 3/8/2005, qualora riguardino limiti superiori rispetto ai limiti individuati dal nuovo DM.
Roma, 24 marzo 2011