Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sicurezza strade: parere su Decreto attuazione Direttiva UE

giovedì 20 gennaio 2011


in allegato il documento in formato dpf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 11/04/CU7/C4

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/96/CE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato

all’accoglimento delle proposte di emendamento e delle altre richieste di cui al presente

documento.

1. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

1.1. All'articolo 1, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per tutte le altre strade

non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono

norme di principio.”.

1.2. All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere anticipato il termine di decorrenza di cui al

presente comma.”.

1.3. All'articolo 1, comma 4, le parole “Per la rete stradale regionale e locale non compresa nella

rete transeuropea, le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme di principio;”

sono soppresse.

1.4. All'articolo 1, comma 4, la parola “pertinenza” è sostituita dalle parole “competenza delle

regioni e degli enti locali”.

1.5. All'articolo 4, comma 5, la parola “sei” è sostituita dalla parola “dodici”.

1.6. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, dopo la parola “adotta,” sono aggiunte le parole

“sentita la Conferenza unificata,”.

1.7. All'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. Entro lo stesso termine, il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, adotta, con proprio decreto, le

linee guida per le strade di montagna.”.

1.8. All’art. 9 prevedere che i soggetti che svolgono la formazione siano integrati dai soggetti

accreditati dalle Regioni e che le modalità e i contenuti della formazione siano definiti in accordo

con le Regioni stesse.

1.9. All'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “6. Presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio di

informazioni con le regioni e gli enti locali necessarie a conferire coesione e coordinamento al

processo volto all’applicazione delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali

non comprese nella rete stradale transeuropea.”.

2. ALTRE RICHIESTE

2.1. Le Regioni, in relazione all'articolo 10, comma 4, chiedono che la sua applicazione non

comporti aumenti dei pedaggi applicati all'utenza.

2.2. Le Regioni, attesa la competenza statale in materia di sicurezza, chiedono che, per gli

adempimenti relativi alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ad esse ricondotti,

siano garantite adeguate risorse finanziarie.

Roma, 20 gennaio 2011

200111_sicurez_strade.pdf