Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sicurezza strade: parere su Decreto attuazione Direttiva UE
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 20 gennaio 2011
in allegato il documento in formato dpf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 11/04/CU7/C4
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/96/CE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato
all’accoglimento delle proposte di emendamento e delle altre richieste di cui al presente
documento.
1. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
1.1. All'articolo 1, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per tutte le altre strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono
norme di principio.”.
1.2. All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere anticipato il termine di decorrenza di cui al
presente comma.”.
1.3. All'articolo 1, comma 4, le parole “Per la rete stradale regionale e locale non compresa nella
rete transeuropea, le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme di principio;”
sono soppresse.
1.4. All'articolo 1, comma 4, la parola “pertinenza” è sostituita dalle parole “competenza delle
regioni e degli enti locali”.
1.5. All'articolo 4, comma 5, la parola “sei” è sostituita dalla parola “dodici”.
1.6. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, dopo la parola “adotta,” sono aggiunte le parole
“sentita la Conferenza unificata,”.
1.7. All'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. Entro lo stesso termine, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, adotta, con proprio decreto, le
linee guida per le strade di montagna.”.
1.8. All’art. 9 prevedere che i soggetti che svolgono la formazione siano integrati dai soggetti
accreditati dalle Regioni e che le modalità e i contenuti della formazione siano definiti in accordo
con le Regioni stesse.
1.9. All'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “6. Presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio di
informazioni con le regioni e gli enti locali necessarie a conferire coesione e coordinamento al
processo volto all’applicazione delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali
non comprese nella rete stradale transeuropea.”.
2. ALTRE RICHIESTE
2.1. Le Regioni, in relazione all'articolo 10, comma 4, chiedono che la sua applicazione non
comporti aumenti dei pedaggi applicati all'utenza.
2.2. Le Regioni, attesa la competenza statale in materia di sicurezza, chiedono che, per gli
adempimenti relativi alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ad esse ricondotti,
siano garantite adeguate risorse finanziarie.
Roma, 20 gennaio 2011