Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Pile, accumulatori e relativi rifiuti: parere su Decreto
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 20 gennaio 2011
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/06/CU9/C5
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008 N. 188 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/157/CEE, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/103/CE
Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato
all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:
- articolo 15, comma 5, lettera d) del d.lgs. 188/2008: dopo le parole “di cui all'articolo 24” inserire
“nonché con le stesse tempistiche alle Regioni”; la motivazione risiede nel fatto che le Regioni e
Province Autonome, per poter conteggiare tra le raccolte differenziate effettivamente destinate al
recupero le pile ed accumulatori raccolti sul proprio territorio, devono poter disporre delle
informazioni e dati richiesti;
- articolo 1, comma 3 dello schema di d.lgs.: al comma 1, lettera b) dell’articolo 7 sostituire la
parola “industriale” con “individuale”; la motivazione risiede nel fatto che a livello normativo non
esiste una definizione di “sistema di raccolta industriale”, limitandosi la normativa stessa a
menzionare, anche su altre tipologie di rifiuto, le due sole casistiche possibili di sistemi di raccolta
che possono essere effettuate da parte dei produttori, ovvero sistema individuale e sistema
collettivo;
- articolo 1, comma 3 dello schema di d.lgs.: al comma 3 dell’articolo 7 aggiungere dopo le parole
“gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali” le parole” e per veicoli”; la motivazione
risiede nel fatto che l’articolo 7 tratta di entrambe le categorie di pile ed accumulatori.
Si segnala inoltre la presenza di alcuni meri errori materiali contenuti nel testo dello schema di
decreto legislativo, in particolare nell’articolo 1 comma 12 e nell’allegato A di cui all’articolo 1
comma 15.
Roma, 20 gennaio 2011