Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Carburanti: parere su Decreto specifiche benzina, diesel e gasolio
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 20 gennaio 2011
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/07/CU10/C5
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/30/CE DEL 23 APRILE 2009, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/70/CE PER QUANTO RIGUARDA LE SPECIFICHE RELATIVE A BENZINA, COMBUSTIBILE DIESEL E GASOLIO NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO INTESO A CONTROLLARE E RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA, MODIFICA LA DIRETTIVA 99/32/CE PER QUANTO CONCERNE LE SPECIFICHE RELATIVE AL COMBUSTIBILE UTILIZZATO DALLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA, E ABROGA LA DIRETTIVA 93/12/CEE
Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato
all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:
- ARTICOLATO -
1. All’articolo 1, comma 2 (relativo a modifiche all’art. 2 del d.lgs. 66/2005), sostituire la lettera c)
con la seguente:
“c) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:”
Motivazione: correzione errore materiale
2. All’articolo 1, comma 6 (relativo all’introduzione dell’art. 7-bis del d.lgs. 66/2005), nel comma
5 del nuovo art. 7-bis sostituire le parole “ovvero di un accordo o ad un sistema oggetto di una
decisione ai sensi dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE” con le
seguenti: “ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell’articolo 7-
quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE”
Motivazione: correzione errore materiale
3. All’articolo 1, comma 6 (relativo all’introduzione dell’art. 7-bis del d.lgs. 66/2005), nel comma
6 del nuovo art. 7-bis sostituire le parole “alla metodologia stabilita ai sensi dell’art di 7-bis,
paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 2009/30/CE” con le seguenti: “alla metodologia
stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 2009/30/CE”
Motivazione: correzione errore materiale
4. All’articolo 1, comma 6 (relativo all’introduzione dell’art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), sostituire il
comma 1 del nuovo art. 7-ter con il seguente:
“1. I criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all’articolo 7-bis,
comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che
le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità. I
biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura,
dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di
sostenibilità definiti al comma 2.”
Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 ter della dir 98/70/CE come modificata con dir
2009/30/CE
5. All’articolo 1, comma 6 (relativo all’introduzione dell’art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), nelle lettere
b), c) e d) del comma 3 del nuovo art. 7-ter sostituire le parole “a meno che non venga
dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non
interferiscano con gli scopi di protezione della natura delle aree” con le seguenti: “a meno che
non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di
gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree”
Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 ter della dir 98/70/CE come modificata con dir
2009/30/CE
6. All’articolo 1, comma 6 (relativo all’introduzione dell’art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), nella lettera
d) del comma 3 del nuovo art. 7-ter sostituire le parole “riconoscimento ai sensi dell’articolo 7-
quater, paragrafo 3, della direttiva 2009/30/CE” con le seguenti: “riconoscimento ai sensi
dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE”
Motivazione: correzione errore materiale
7. All’articolo 1, comma 6 (relativo all’introduzione dell’art. 7-quater del d.lgs. 66/2005), nel
comma 4 del nuovo art. 7-quater va aggiunta la lettera c) davanti all’ultimo punto dell’elenco
riportato.
Motivazione: correzione errore materiale
8. All’articolo 1, comma 6, (relativo all’introduzione dell’art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), al
comma 1 del nuovo art. 7-quinquies aggiungere in fine la seguente lettera d):
“d) ai biocarburanti non individuati all’allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla
lettera b).”
Motivazione: la disposizione chiarisce come trattare le filiere di produzione di biocarburante
non presenti nelle liste dell’allegato V-bis
9. All’articolo 1, comma 6, (relativo all’introduzione dell’art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), nel
comma 2 del nuovo art. 7-quinquies sostituire la lettera b) con la seguente:
“b) coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi
dell’art. 7-quinquies, comma 2, della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/emissions_en.htm;”
Motivazione: l’elenco delle aree NUTS è stato reso disponibile sul sito della Commissione
10. All’articolo 1, comma 6 (relativo all’introduzione dell’art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), nel
comma 2 del nuovo art. 7-quinquies sostituire la lettera c) con la seguente:
“c) rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca.”
Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 quinquies della dir 98/70/CE come modificata con
dir 2009/30/CE
11. All’articolo 1, comma 6, (relativo all’introduzione dell’art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005),
sopprimere il comma 4 del nuovo art. 7-quinquies.
Motivazione: sostituito dall’emendamento al punto 9
12. All’articolo 1, comma 8 (relativo a modifiche all’art. 9 del d.lgs. 66/2005), nel comma 2
dell’art. 9 sostituire le parole “Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di
distribuzione e i gestori di depositi commerciali” con le seguenti: “Salvo che il fatto costituisca
reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali”
Motivazione: correzione errore materiale
13. All’articolo 1, comma 8 (relativo a modifiche all’art. 9 del d.lgs. 66/2005), sostituire il comma
17 dell’art. 9 con il seguente:
“17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, all’irrogazione delle sanzioni amministrative
previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il prefetto ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
Motivazione:individuare immediatamente l’ufficio competente all’irrogazione delle sanzioni,
come già era nel d.lgs. 66/2005
14. All’articolo 2, comma 1, sostituire le parole “In caso di violazione degli obblighi previsti dal
presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 5 del decreto
legislativo n. 66/2005.” con le seguenti: “In caso di violazione degli obblighi previsti dal
presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 6 del decreto
legislativo n. 66/2005.”
Motivazione: correzione errore materiale
15. All’articolo 3, comma 1, sostituire le parole “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e del
Ministro dello sviluppo economico” con le seguenti: “Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,”
Motivazione: correzione errore materiale
Roma, 20 gennaio 2011
- ALLEGATI -
16. Nell’Allegato V-bis si consiglia di rivedere l’impaginazione delle varie tabelle e nella parte D del
medesimo, apportare le seguenti correzioni:
nella prima colonna di tutte le tabelle, sostituire le parole “Filiera di produzione del biocarburanti” con le
seguenti: “Filiera di produzione del biocarburante”;
nella nota della tabella relativa ai Valori standard disaggregati per la coltivazione, sostituire le parole “in
conformità del regolamento (CE) n. 1774.” con le seguenti: “in conformità del regolamento (CE) n.
1774/2002.”
eliminare il pezzo di tabella spurio rimasto alla fine dell’Allegato V-bis dopo la tabella relativa al Totale
per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione
Motivazione: correzione errori materiali