Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Gas: parere su decreto su criteri gara per distribuzione
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 16 dicembre 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/136/CU19/C5
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE RECANTE “INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI GARA E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS”
Punto 19) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti con le seguenti osservazioni non vincolanti:
a) Art. 1 – Definizioni - Andrebbe ampliato il numero delle definizioni, per evitare difficoltà interpretative; a tale riguardo, si potrebbero aggiungere definizioni relative a: “contratto di servizio”, “obbligazioni finanziarie in essere”, “valore delle immobilizzazioni nette”, “banca dati di utenza”, “pezzi speciali”, “costi di capitale di località”;
b) Art. 2, c. 1 e 2 – Nel caso di ambiti comprendenti Comuni appartenenti a Province diverse, occorre indicare un criterio per individuare la Provincia cui competano gli adempimenti previsti;
c) Art. 3, c. 1 - Sarebbe opportuno far precedere l’intervento della Regione, in caso di inerzia, nell’avvio della procedura di gara da una diffida della stessa nei confronti delle Amministrazioni inadempienti contenente un termine perentorio trascorso il quale la Regione avvia la procedura;
d) Art. 4 c . 9 - Se la messa a disposizione della banca dati di utenza dovesse comportare interventi onerosi su sistemi informatici, i relativi oneri dovrebbero essere a carico del gestore subentrante. Si potrebbe anche prevedere la messa a disposizione della banca dati in service , a fronte di un canone concordato;
e) Art. 10 – Tra i requisiti richiesti alle ditte concorrenti per la partecipazione alla gara sarebbe opportuno prevedere che i soggetti partecipanti dimostrino il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico, la cui valutazione potrebbe essere inserita fra i criteri di valutazione di cui al successivo art. 12.
Roma, 16 dicembre 2010