Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Turismo: parere su codice normativa per ordinamento e mercato
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 18 novembre 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/120/CU12/C6
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA
NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL
TURISMO, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE,
RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ CONTRATTI RELATIVI
AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI
RIVENDITA E SCAMBIO
Punto 12) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere negativo sullo
schema di decreto legislativo concernente il “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo” con le precisazioni e le motivazioni che seguono.
Non sussistono osservazioni critiche per la sola parte del testo relativa alla
semplificazione normativa ed al recepimento della Direttiva 2008/122/CE. Per la
restante parte la Conferenza non esprime valutazioni di merito, atteso l’eccesso di
delega esercitata dal Governo centrale nel settore turismo, tale da far ravvisare elementi
di incostituzionalità del provvedimento.
Si rileva come, trattandosi di un decreto legislativo, difetti per lo stesso la specifica
delega precipuamente prevista dall’articolo 76 della Costituzione.
Fatta eccezione per la parte in cui si dà attuazione alla Direttiva 2008/122/CE, per la
quale la delega è contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009),
per le restanti disposizioni - ad avviso delle Regioni e delle Province autonome - non
appare corretto rinvenire la “presunta” delega nell’articolo 14, commi 14, 15 e 18, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.
Tale articolo, infatti, ha previsto una forma di semplificazione dell’ordinamento
giuridico, ed in particolare delle fonti di rango primario, conferendo al Governo una
delega legislativa, da esercitarsi entro termini certi ed ormai spirati, per adottare decreti
legislativi attraverso i quali individuare le disposizioni legislative statali la cui
permanenza in vigore fosse ritenuta indispensabile.
È stata prevista, altresì, un’ulteriore delega al Governo affinché adotti eventuali
disposizioni integrative, di riassetto e correttive delle singole materie, nel rispetto dei
principi già stabiliti dall’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, afferente la
semplificazione dei procedimenti amministrativi
Non si comprende come tale meccanismo di semplificazione e riordino normativo possa
essere utilizzato nel caso di specie per dettare una disciplina complessiva ed organica
nel settore turismo, andando ben oltre le funzioni previste dalle norme succitate, in una
materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (art. 117, comma 4,
Cost.) avutasi in forza della Legge 18 ottobre 2001 n. 3, rientra nella competenza
legislativa residuale delle Regioni e delle Province Autonome (Corte Costituzionale,
sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006, n. 197 del 2003), facendo ipotizzare
quindi la sussistenza di profili di incostituzionalità dello schema di decreto in esame.
Ed anche laddove la Corte Costituzionale preveda la possibilità di un eventuale
intervento di carattere unitario da parte del legislatore statale in taluni ambiti del settore
turismo, tuttavia ciò deve avvenire nel pieno rispetto del principio di leale
collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, prevedendo adeguate ed
inderogabili forme di loro coinvolgimento (in particolare l’acquisizione dell'intesa
La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 20 marzo 2009 che il Governo
richiama nel per giustificare il proprio intervento onnicomprensivo di cui si discute,
anche laddove prevede la possibilità di un esercizio unitario a livello statale di
determinate funzioni amministrative nel settore del turismo, afferma che l’applicabilità
del principio di sussidiarietà è condizionata da un’adeguata valutazione dell’interesse
pubblico in tal senso, “assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto
di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni” e
che – vertendosi in una materia di esclusiva competenza delle Regioni quale il turismo –
sia necessariamente disposta l’intesa con le stesse Regioni (cfr. sent. n. 614/06, n. 383,
n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6/04, n. 303/03).
).
In altri termini, lo Stato pretende di estendere la propria legislazione in una misura che
non sembra affatto proporzionata, come invece la Corte Costituzionale, proprio nella
citata sentenza n. 76/09, ha previsto e consentito in via eccezionale e condizionata.
Si ricorda che già la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale
in materia di turismo), sebbene adottata anteriormente alla riforma del Titolo V della
Costituzione, quando la materia del turismo rientrava nella potestà legislativa ripartita
tra Stato e Regioni, prevedeva all’articolo 2 che i principi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico fossero definiti in un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. Principi ed obiettivi che sono stati definiti dal DPCM 13 settembre 2002 di
recepimento dell’accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome sui principi
per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Nel ribadire, quindi, il parere negativo sul documento in esame, fatte le debite eccezioni
di cui sopra, la Conferenza reitera le richieste avanzate in sede di istruttoria tecnica
nell’ambito del confronto limitato alla sola semplificazione normativa:
1. l’abrogazione esplicita dei decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, che ancora
attribuiscono all’amministrazione centrale dello Stato (in particolare al
Ministero delle Attività Produttive) funzioni di rilevante portata nel settore
turismo, nonostante la riforma costituzionale del 2001;
2. un confronto sulla legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione
nazionale del turismo) piuttosto che la sua abrogazione integrale, al fine di
consentire anche alle Regioni ed alle Province Autonome di verificare quali parti
mantenere in vita e quali invece cassare.
La Conferenza, infine, fa rilevare che la riforma del Titolo V della parte seconda della
Costituzione produce effetti nei confronti degli ordinamenti delle autonomie speciali
solo per le parti che attribuiscono alle medesime forme di autonomia più ampie di
quella statutariamente già riconosciuta, ai sensi di quanto disposto dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle materie oggetto del provvedimento
legislativo in questione, le potestà statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome, in particolare nelle materie del turismo e delle professioni
turistiche, rimangono quindi ferme rispetto al nuovo riparto di competenze tra lo Stato e
le Regioni definito nell’articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono
un ambito di autonomia più ampio rispetto a quello risultante dal predetto riparto.
Lo schema di decreto legislativo, tra l’altro, provvedendo al riordino delle fonti
normative statali, procede ad una serie di abrogazioni, tra cui quelle di specifiche norme
di raccordo tra l’ordinamento statale e quello delle autonomie speciali; tra queste viene
abrogata la disposizione contenuta nell’articolo1, comma 3, della legge 29 marzo 2001,
n. 135 di cui invece si ritiene necessaria la permanenza in vigore.
Roma, 18 novembre 2010