Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Turismo: parere su codice normativa per ordinamento e mercato

giovedì 18 novembre 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/120/CU12/C6

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA

NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL

TURISMO, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE,

RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ CONTRATTI RELATIVI

AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI

RIVENDITA E SCAMBIO

Punto 12) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere negativo sullo

schema di decreto legislativo concernente il “Codice della normativa statale in tema di

ordinamento e mercato del turismo” con le precisazioni e le motivazioni che seguono.

Non sussistono osservazioni critiche per la sola parte del testo relativa alla

semplificazione normativa ed al recepimento della Direttiva 2008/122/CE. Per la

restante parte la Conferenza non esprime valutazioni di merito, atteso l’eccesso di

delega esercitata dal Governo centrale nel settore turismo, tale da far ravvisare elementi

di incostituzionalità del provvedimento.

Si rileva come, trattandosi di un decreto legislativo, difetti per lo stesso la specifica

delega precipuamente prevista dall’articolo 76 della Costituzione.

Fatta eccezione per la parte in cui si dà attuazione alla Direttiva 2008/122/CE, per la

quale la delega è contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009),

per le restanti disposizioni - ad avviso delle Regioni e delle Province autonome - non

appare corretto rinvenire la “presunta” delega nell’articolo 14, commi 14, 15 e 18, della

legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.

Tale articolo, infatti, ha previsto una forma di semplificazione dell’ordinamento

giuridico, ed in particolare delle fonti di rango primario, conferendo al Governo una

delega legislativa, da esercitarsi entro termini certi ed ormai spirati, per adottare decreti

legislativi attraverso i quali individuare le disposizioni legislative statali la cui

permanenza in vigore fosse ritenuta indispensabile.

È stata prevista, altresì, un’ulteriore delega al Governo affinché adotti eventuali

disposizioni integrative, di riassetto e correttive delle singole materie, nel rispetto dei

principi già stabiliti dall’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, afferente la

semplificazione dei procedimenti amministrativi

Non si comprende come tale meccanismo di semplificazione e riordino normativo possa

essere utilizzato nel caso di specie per dettare una disciplina complessiva ed organica

nel settore turismo, andando ben oltre le funzioni previste dalle norme succitate, in una

materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (art. 117, comma 4,

Cost.) avutasi in forza della Legge 18 ottobre 2001 n. 3, rientra nella competenza

legislativa residuale delle Regioni e delle Province Autonome (Corte Costituzionale,

sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006, n. 197 del 2003), facendo ipotizzare

quindi la sussistenza di profili di incostituzionalità dello schema di decreto in esame.

Ed anche laddove la Corte Costituzionale preveda la possibilità di un eventuale

intervento di carattere unitario da parte del legislatore statale in taluni ambiti del settore

turismo, tuttavia ciò deve avvenire nel pieno rispetto del principio di leale

collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, prevedendo adeguate ed

inderogabili forme di loro coinvolgimento (in particolare l’acquisizione dell'intesa

La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 20 marzo 2009 che il Governo

richiama nel per giustificare il proprio intervento onnicomprensivo di cui si discute,

anche laddove prevede la possibilità di un esercizio unitario a livello statale di

determinate funzioni amministrative nel settore del turismo, afferma che l’applicabilità

del principio di sussidiarietà è condizionata da un’adeguata valutazione dell’interesse

pubblico in tal senso, “assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto

di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni” e

che – vertendosi in una materia di esclusiva competenza delle Regioni quale il turismo –

sia necessariamente disposta l’intesa con le stesse Regioni (cfr. sent. n. 614/06, n. 383,

n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6/04, n. 303/03).

).

In altri termini, lo Stato pretende di estendere la propria legislazione in una misura che

non sembra affatto proporzionata, come invece la Corte Costituzionale, proprio nella

citata sentenza n. 76/09, ha previsto e consentito in via eccezionale e condizionata.

Si ricorda che già la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale

in materia di turismo), sebbene adottata anteriormente alla riforma del Titolo V della

Costituzione, quando la materia del turismo rientrava nella potestà legislativa ripartita

tra Stato e Regioni, prevedeva all’articolo 2 che i principi e gli obiettivi per la

valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico fossero definiti in un successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi di intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano. Principi ed obiettivi che sono stati definiti dal DPCM 13 settembre 2002 di

recepimento dell’accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome sui principi

per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Nel ribadire, quindi, il parere negativo sul documento in esame, fatte le debite eccezioni

di cui sopra, la Conferenza reitera le richieste avanzate in sede di istruttoria tecnica

nell’ambito del confronto limitato alla sola semplificazione normativa:

1. l’abrogazione esplicita dei decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, che ancora

attribuiscono all’amministrazione centrale dello Stato (in particolare al

Ministero delle Attività Produttive) funzioni di rilevante portata nel settore

turismo, nonostante la riforma costituzionale del 2001;

2. un confronto sulla legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione

nazionale del turismo) piuttosto che la sua abrogazione integrale, al fine di

consentire anche alle Regioni ed alle Province Autonome di verificare quali parti

mantenere in vita e quali invece cassare.

La Conferenza, infine, fa rilevare che la riforma del Titolo V della parte seconda della

Costituzione produce effetti nei confronti degli ordinamenti delle autonomie speciali

solo per le parti che attribuiscono alle medesime forme di autonomia più ampie di

quella statutariamente già riconosciuta, ai sensi di quanto disposto dalla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle materie oggetto del provvedimento

legislativo in questione, le potestà statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle

Province autonome, in particolare nelle materie del turismo e delle professioni

turistiche, rimangono quindi ferme rispetto al nuovo riparto di competenze tra lo Stato e

le Regioni definito nell’articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono

un ambito di autonomia più ampio rispetto a quello risultante dal predetto riparto.

Lo schema di decreto legislativo, tra l’altro, provvedendo al riordino delle fonti

normative statali, procede ad una serie di abrogazioni, tra cui quelle di specifiche norme

di raccordo tra l’ordinamento statale e quello delle autonomie speciali; tra queste viene

abrogata la disposizione contenuta nell’articolo1, comma 3, della legge 29 marzo 2001,

n. 135 di cui invece si ritiene necessaria la permanenza in vigore.

Roma, 18 novembre 2010

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