Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Caccia: odg su esercizio attività venatoria fuori dalla Regione di residenza
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 18 novembre 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/119/CR12c/C10
ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE DI RESIDENZA
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
considerato che l’applicazione dei commi 5 e 12, dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativi alle forme di esercizio dell’attività venatoria in regioni diverse da quella di residenza, ha originato differenti interpretazioni ed orientamenti, in rapporto alle previsioni degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
considerata la necessità di definire una lettura condivisa della normativa statale relativa all’esercizio del diritto di opzione delle forme di caccia nel territorio nazionale, al fine di coordinare le disposizioni della normativa nazionale di cui all’articolo 12, commi 5 e 12, della legge n. 157 del 1992, con le previsioni contenute nella disciplina legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
ritenuto a tal fine necessario proporre una norma a carattere interpretativo delle disposizioni nazionali sull’esercizio dell’attività venatoria al di fuori del territorio della regione di residenza per chiarire il raccordo tra la legislazione nazionale e quella delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;
chiede al Governo
di promuovere l’adozione di una norma di carattere interpretativo delle disposizioni richiamate in premessa del seguente tenore:
“Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell’attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso di consentire comunque l’opzione prevista dal comma 5 tra tutte le forme di caccia ivi indicate, fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle predette regioni a statuto speciale e province autonome”.
Roma, 18 novembre 2010