Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Riordino enti nazionali che si occupano di internazionalizzazione

giovedì 18 novembre 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/124/CR13d/C11

 

 

DOCUMENTO DELLE REGIONI SUL PROCESSO DI RIORDINO DEGLI ENTI NAZIONALI CHE SI OCCUPANO DI PROMOZIONE E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 99/2009

 

 

Le Regioni hanno interpretato la delega al Governo per la riforma degli Enti dell’Internazionalizzazione di cui all’art. 12 della legge 99/2009 come un’importante opportunità per mettere finalmente a sistema tutti gli attori che operano per il commercio estero e l’internazionalizzazione delle imprese, tenendo conto del nuovo assetto delle competenze intervenuto con la riforma del Titolo V della Costituzione.

 

Rilevando evidenti problemi di governance complessiva delle politiche pubbliche dell’internazionalizzazione, le Regioni avevano chiesto al Governo di partecipare a pieno titolo al processo di riforma complessiva degli strumenti, degli enti e delle modalità di finanziamento per il commercio estero e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché di orientare tale riforma verso una forte semplificazione dell’attuale sistema di sostegno alle imprese attive sui mercati esteri e di rafforzare l’impronta federalista degli attuali assetti pubblici, a partire dalle sedi territoriali dell’ICE.

 

La bozza di decreto legislativo, reso disponibile per le vie brevi alla data del 27 settembre u.s., è stato attentamente esaminato in sede tecnica dalle Regioni per le ovvie ricadute che una riforma di tale portata ha sui singoli territori. La disamina puntuale del testo ha evidenziato una sostanziale difformità rispetto alle proposte di riforma avanzate dalle Regioni, nonché alcuni elementi di criticità che di seguito vengono rappresentati.

 

La bozza di D.LGS interessa il riordino degli Enti previsti dalla legge 99/09, Ice, Simest SpA, Finest SpA, Informest, Camere di Commercio estere, e appare un testo molto complesso e per certi versi ancora non definitivo.

 

 Pertanto, le seguenti osservazioni hanno un carattere preliminare e richiedono approfondimenti ed interpretazioni “autentiche” da parte degli estensori del testo, nonché un’analisi più puntale delle previsioni ivi contenute, in particolare in merito alla architettura generale ed al funzionamento di un sistema reale di governance dell’Internazionalizzazione.

 

Una prima valutazione critica deriva dalla constatazione che l’azione di razionalizzazione introdotta dal decreto è prevista in stretto raccordo con le Amministrazioni statali interessate ma non con le Regioni, determinando di fatto un passo indietro rispetto alla legislazione vigente e al nuovo assetto costituzionale.

 

La delega legislativa per il riordino dell’ICE si sostanzia, di fatto, con la costituzione di uno Sportello Italia, come Single Window, o Sistema Informativo generale localizzato presso la sede centrale dell’ICE con lo scopo di integrare e mettere a sistema servizi e strumenti erogati da soggetti diversi nel settore della Internazionalizzazione.

 

Lo Sportello Italia, di cui non è chiara la natura giuridica, rappresenta il centro di coordinamento degli SPRINT regionali, che assumono a loro volta la funzione di coordinamento delle azioni di Internazionalizzazione promosse dagli attori e dagli stakeholders nei rispettivi territori.

La creazione di sistemi informativi, a livello centrale e periferico, non investe aspetti di carattere giuridico ma rappresenta al limite soltanto una azione di razionalizzazione delle modalità di pubblicità e accesso ai servizi  per le imprese.

  

Appare, inoltre, impropria l’attribuzione di un ruolo di coordinamento a soggetti che non hanno né competenza in termini di attribuzioni costituzionali né personalità giuridica propria per esercitare tale ruolo, come lo Sportello Italia e gli Sprint, che rappresentano mere emanazioni organizzative, ove esistenti, delle Regioni.

 

La carenza della personalità giuridica sia per lo Sportello Italia che per gli Sprint rende altresì di difficile interpretazione anche le previsioni di distacco di personale rispettivamente dalla sede ICE centrale e soprattutto dalle sedi ICE regionali, nonché dagli altri enti oggetto di riordino ai sensi della presente delega legislativa, verso questi “contenitori”.

 

Il risparmio generato a livello centrale da tali distacchi verrebbe orientato a favore delle iniziative promozionali dell’ICE e dello Sportello Italia, senza che sia chiaramente chiarito quali siano i soggetti che dovranno coprire finanziariamente tale risparmio.

 

Il testo prefigura poi una ridefinizione del quadro di competenze e funzioni per ICE, con una enfatizzazione delle azioni rivolte alla attrazione degli investimenti esteri, in collaborazione con Invitalia, e introduce un nuovo assetto generale degli enti con l’assorbimento delle funzioni svolte da Informest nello Sportello Italia ed una fusione per incorporazione tra Simest SpA e Finest SpA.

A tale rafforzamento delle competenze ICE, nel testo si evidenzia un corrispondente  affievolimento della collaborazione tra l’Istituto e le Regioni per tutta una serie di attività proprie di ICE, rispetto a quanto previsto dalla legge 68/1997.

 Pur considerando favorevolmente l’inserimento di un rappresentante delle Regioni nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, tuttavia tale previsione non può compensare la carenza sopra evidenziata.

 

Si istituisce la Consulta Nazionale per l’Internazionalizzazione, alla quale partecipa un rappresentante delle Regioni, che sembra sovrapporsi alla Commissione di cui al Decreto legislativo 143/98, art. 24.  Alla sola Consulta spetta il parere sulle Linee Direttrici annuali del MISE e sul Piano Promozionale Annuale, senza che sia previsto un passaggio in Conferenza Stato-Regioni di questi due importanti documenti di programmazione dell’attività del settore. Valgono qui le stesse considerazioni per la previsione di un rappresentante regionale espresse in relazione al CdA dell’ICE.

Va segnalata altresì la opportunità che il testo di DLGS affronti anche la riorganizzazione dei Consorzi, che non sono oggetto di delega.

 

Una particolare importanza riveste poi il quadro dei rapporti con il sistema camerale, sia all’interno degli organi di gestione e coordinamento del sistema dell’Internazionalizzazione che con riferimento agli Accordi operativi previsti, nonché al ruolo di avvalimento che ICE eserciterebbe nei confronti delle Camere di Commercio all’estero.

 

Infine, molte perplessità sorgono in merito all’impostazione degli strumenti finanziari dedicati alle politiche di internazionalizzazione.

A fronte della richiesta avanzata dalle Regioni di superare il meccanismo dell’accordo di programma quadro - che sconta una disciplina non coerente con il Titolo V della Costituzione - e di prevedere una programmazione finanziaria pluriennale, con la costituzione di un fondo nazionale per l’internazionalizzazione delle imprese da ripartire tra le Regioni, il presente decreto lascia invece prefigurare una gestione complessiva delle risorse attraverso ICE ed una sostanziale equiparazione delle Regioni agli altri soggetti operativi nel settore della Internazionalizzazione.

 

Tutto ciò premesso, le Regioni evidenziano la necessità e l’urgenza di un confronto con il Viceministro Urso prima dell’adozione formale da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo.

 

 

Roma, 18 novembre 2010

181110_enti_internazionalizzazione.pdf