Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Osservazioni su proposta per tutela biodiversità agraria e alimentare
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 18 novembre 2010
in allegato il documento file pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/117/CR12a/C10
PROPOSTA DI LEGGE N. 2744
“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITÀ AGRARIA E ALIMENTARE”
Il DDL C.2744 può rappresentare con certezza una grande opportunità per la definizione e
costituzione di un sistema di tutela dell’agrobiodiversità a livello nazionale, tracciando quindi
un terreno normativo comune sia per le Regioni provviste di leggi regionali sulla tutela delle
risorse genetiche sia per quelle regioni che ne sono prive.
In considerazione del fatto che la materia è stata oggetto di interventi ed attività da parte di
tutte le Regioni e P.A. sarebbe quanto mai utile che alla elaborazione del presente DDL
partecipassero anche queste ultime, pertanto, ci rendiamo disponibili, nello spirito di una
fattiva collaborazione, a fornire il nostro contributo nella forma e nelle modalità che riterrete
opportune.
Il DDL, inoltre, presenta molti aspetti attuativi in comune con quanto previsto dal Piano
Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario (PNBA - approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni il 14/02/2008) e attualmente in fase di attuazione. Risulta, quindi, necessario tenere
in debita considerazione i risultati finora ottenuti.
Infatti, occorre rilevare che il DDL, presentato il 29 settembre 2009, non tiene,
evidentemente, conto di quanto sino ad oggi, si è realizzato e si sta realizzando a livello
nazionale con l’attuazione del PNBA. Con il PNBA è stato istituito un Comitato nazionale di
attuazione del piano costituito da rappresentanti delle Regioni e P.A. dei Ministeri delle
Politiche agricole e dell’Ambiente. Il Ministero delle Politiche Agricole in qualità di
responsabile dell’attuazione del Piano nazionale ha individuato un Gruppo di lavoro di esperti
ai quali è stato affidato l’incarico di definire le Linee guida nazionali per la conservazione
delle risorse genetiche dei microrganismi, dei vegetali e delle razze. Tale documento già in
avanzata fase di definizione sarà concluso nel marzo 2011 e sarà uno strumento condiviso a
livello nazionale per la definizione, gestione e tutela del patrimonio genetico nazionale e
regionale.
E’ da evidenziare, inoltre, anche il superamento della normativa sementiera sulle “varietà da
conservazione” oggetto del DDL (D.Lgs. 149/2009 e successivo DM di attuazione) sul quale
è già stato espresso parere favorevole nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in
materia di agricoltura realizzato in data 11/11/2010.
Si ritiene inoltre che il DDL possa determinare in alcuni passaggi criticità nella attuazione di
leggi regionali e altre attività connesse, già in essere nelle Regioni provviste di legge
regionale propria sull’agrobiodiversità, se non correttamente posti ed integrati con esse.
Si reputa inoltre importante considerare che la legge 6 aprile 2001, n. 101 individua le
Regioni e le P.A. responsabili dell’attuazione del Trattato FAO recependo un principio
fondamentale, quello per cui la tutela delle risorse genetiche può essere svolta efficacemente
solo a livello territoriale, pertanto si esprimono dubbi circa la opportunità che una legge
nazionale preveda anche l’attuazione di specifiche azioni a tutela del patrimonio genetico
agrario e agroalimentare.
I punti generali individuati come critici, sono:
1. l’uso dei termini tecnici e il loro significato: nel testo del DDL si inseriscono termini
come “varietà e razza locale”, “rischio di estinzione”, “conservazione in situ ed ex
situ” per le specie agrarie, ecc., che si prestano a molte interpretazioni, anche
contrastanti tra loro.
Occorre premettere al testo di legge un glossario dei termini usati nel testo.
A questo proposito si fa presente che il PNBA ha tra gli obiettivi della prima fase di
attuazione del Piano (che terminerà entro il primo semestre 2011), la produzione di
un “glossario dei termini” il cui significato sarà quello mediato tra le diverse
interpretazioni attualmente in uso e condiviso tra le Regioni e P.A. che gesticono il
PNBA tramite l’apposito Comitato coordinato dal MiPAAF.
2. Il DDL non prende in totale considerazione i risultati prodotti e in fase di
elaborazione nell’ambito del Piano Nazionale Biodiversità Agraria (PNBA). Si
ricorda, infatti, che esso è gestito da un Comitato (CPRG – già Comitato permanente
per le risorse genetiche), composto esattamente come prevede l’art. 7 del DDL in
esame. Gli attuali rappresentanti regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e P.A., sono stati individuati nell’ambito del Gruppo di Competenza
sulla Biodiversità animale e vegetale della Rete Interregionale per la Ricerca Agraria,
Forestale, Acquacoltura e Pesca (riconosciuta quale strumenti tecnico dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Prov. Aut. nel 2001). A tale Rete, i
rappresentanti in seno al Comitato suddetto si devono rapportare continuamente per
discutere i risultati dei lavori di attuazione del PNBA. La fase “A” di attuazione del
Piano terminerà entro il primo semestre del 2011 con la messa a punto dei seguenti
strumenti (si riporta il testo approvato dal CPRG del 13/05/2010:
a. - Elenchi, per specie, dei principali descrittori, la cui rilevazione è da
considerarsi obbligatoria sia per la caratterizzazione di una varietà o razza
locale al fine dell’iscrizione della costituenda Anagrafe nazionale,
considerando tutti gli altri descrittori come facoltativi per identificare la
varietà o razza locale. I descrittori di riferimento dovranno ovviamente essere
quelli riconosciuti ufficialmente dalla comunità internazionale. L'elenco delle
specie di cui occorre predisporre gli elenchi di descrittori dovrà comprendere
le principali razze animali e varietà vegetali, comprese le integrazioni che
saranno fornite dal Comitato per le risorse genetiche allo scopo di avere un
quadro rappresentativo delle realtà regionali;
b. Manuale contenente le linee guida per la corretta ricerca/individuazione sul
territorio delle varietà vegetali e delle razze animali locali, nonché per la loro
caratterizzazione morfologica e anche molecolare. La rilevazione della
metodologia individuata dovrà ovviamente tener conto di quelle più
comunemente utilizzate anche in vista della possibilità di utilizzare tali
risultati, al fine di proteggere le risorse genetiche locali da atti di
biopirateria e/o tentativi di brevetto. Il manuale dovrà permettere di
uniformare le attività regionali in materia e permettere il confronto effettivo
tra le diverse risorse genetiche. Il documento dovrà tener conto per quanto
possibile, anche di quanto prevedono sia il “Trattato internazionale sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura” adottato dalla
trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre
2001 (L. 6-4-2004 n. 101), sia le “Linee Guida di Bonn sull’accesso alle
risorse genetiche e della distribuzione equa dei benefici da essi derivati”
adottate nel corso della IV Conferenza delle Parti della Convenzione sulla
Diversità Biologica (Decisione VI/24).
c. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “in situ” e
"on farm" delle varietà vegetali locali. Il manuale deve essere rivolto agli
agricoltori custodi in particolare, nonché a tutti i soggetti preposti alla
conservazione e alla valorizzazione delle varietà locali, a chi riproduce
materiali vegetali locali (vivaisti, ditte sementiere, ecc.), ai soggetti gestori
del territorio o che sono chiamati a verificare, controllare e supportare
tecnicamente gli agricoltori custodi o gli organi di governo di un territorio,
nel loro lavoro di tutela delle varietà locali;
d. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “ex situ”
delle varietà vegetali locali. Il manuale deve contenere tra l’altro il ruolo
delle banche del germoplasma nella tutela della biodiversità agraria e
indicare come devono costruire in modo duraturo e visibile il rapporto
costante con il territorio in particolare con coloro che svolgono
conservazione “in situ” e “on farm” dinamica. Tale rapporto deve garantire,
attraverso lo scambio continuo di materiale genetico tra agricoltori custodi e
banche del germoplasma la possibilità di mantenere o reintrodurre le risorse
genetiche su un determinato territorio. la definizione di rischio di estizione o
di erosione genetica, attraverso soglie o criteri, per le principali specie
vegetali del settore agricolo;
e. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “in situ” e
"on farm" delle razze popolazioni animali locali. Il manuale deve essere
rivolto agli allevatori custodi ma anche alle Istituzioni, agli Enti e alle
Associazioni che sono interessati alla conservazione e valorizzazione delle
razze locali, a chi riproduce materiali genetici, ai soggetti chiamati a
verificare, controllare e supportare tecnicamente gli allevatori custodi, agli
organi di governo di un territorio nel loro lavoro di tutela delle razze locali;
f. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “ex situ”
delle razze popolazioni animali locali. Il manuale deve contenere il ruolo
delle banche del germoplasma nella tutela della biodiversità agraria e
indicare come devono costruire in modo duraturo e visibile il rapporto
costante con il territorio di origine delle razze locali che conservano. Tale
rapporto deve garantire, attraverso lo scambio continuo di materiale
genetico tra allevatori custodi e banche del germoplasma la possibilità di
mantenere o reintrodurre le risorse genetiche su un determinato territorio;
g. Messa a punto di una metodologia per la valutazione e la definizione del
rischio di erosione genetica, valida per il territorio nazionale.
h. Glossario dei termini utilizzati.
Si propone: di rinviare la definizione dei punti del DDL coincidenti con le sopra indicate
lettere a), b), c), d) ed e) a successive disposizioni di attuazione della legge proposta, sì da
tenere in debita considerazione i risultati ottenuti dal PNBA stesso. I punti coincidenti si
trovano, nel DDL, principalmente nei seguenti articoli:
Art. 2, comma 2: definizioni “ex situ” ed “on farm”;
Art. 2, comma 5: definizione di “vecchie varietà o razze”;
Art. 5 “Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e
alimentare”;
Art. 6, comma 1, lettera c), d) ed e).
3. la gestione di Reti a livello nazionale, su un territorio molto vasto ed eterogeneo come
l’Italia, potrebbe comportare il rischio di reti molto “affollate” e pertanto ingestibili e
incontrollabili a livello centrale, nazionale. Inoltre la presenza di reti distinte non
avvantaggia il collegamento continuo che deve esistere tra chi fa conservazione “in
situ” e quella “ex situ”; anche i lavori del PNBA, in fase finale di realizzazione,
auspicano un rapporto ciclico (periodico e continuo) tra banche del germoplasma e
coltivatori o allevatori custodi.
Si propone: di ben evidenziare, a partire dall’Art. 1, comma 1, che si tratta di un
unica Rete come previsto dall’Art. 4, della quale devono far parte sia le Banche del
Germoplasma che i coltivatori/allevatori custodi o quanti interessati alla
conservazione e valorizzazione delle varietà e razze locali a rischio di estinzione.
Si propone: di rendere più chiaro il comma 1 dell’Art. 1 e l’Art. 4, comma 2;
4. molte delle attività da svolgere a livello nazionale attualmente sono già svolte dalle
Regioni e Prov. Aut., per le quali sarebbe necessario solo una azione di
coordinamento già in atto tra l’altro con il PNBA.
5. risulterebbe opportuno, inoltre, rivedere alcune impostazioni, sì da riportare, a livello
territoriale e quindi a livello di Regioni e P.A., la competenza su quanto segue:
l’individuazione dei soggetti scientifici per la caratterizzazione, conservazione,
per l’effettuazione di studi e ricerche a livello delle razze e delle varietà
locali di ogni regione e p. a.;
l’individuazione, la verifica e l’iscrizione dei soggetti pubblici o privati idonei
a svolgere il ruolo di banche del germoplasma locale aderente alla Rete;
la verifica e l’iscrizione degli agricoltori custodi e dei soggetti privati
interessati a vario titolo alla conservazione e valorizzazione delle razze e
varietà locali a rischio di estinzione, alla relativa Rete;
la tenuta di registri regionali, pur nell’ambito di regole condivise a livello
nazionale, dei coltivatori custodi e delle banche del germoplasma.
Si propone: che i punti di cui sopra siano realizzati a livello di Regioni e P. A. e che le
relative attività vengano poi riversate in un coordinamento nazionale o registri
nazionali, tenuti dal MiPAAF.
6. Art. 10 sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione:
Occorre: allinearlo al DM di attuazione del DLgs 149/2009 attualmente in istruttoria
al Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della
Conferenza Stato-Regioni che prevede, tra l’altro, l’abrogazione del DM. 18/04/2008
pubblicato sulla GU n. 122 del 26/05/2008 riportato al comma 2, del suddetto Art. 10
del DDL.
In definitiva, allo scopo di evitare che il presente DDL possa produrre duplicazione di
strutture e procedure, appare quanto mai utile che costituisca la cornice entro cui possano
essere armonizzate e valorizzate le esperienze ed attività finora svolte in merito alla
biodiversità, a partire già dal ruolo del Comitato permanente per le risorse genetiche, già
previsto dal PNBA, che sta già svolgendo la sua attività.
Roma, 18 novembre 2010.