Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Osservazioni su proposta per tutela biodiversità agraria e alimentare

giovedì 18 novembre 2010


in allegato il documento file pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/117/CR12a/C10

PROPOSTA DI LEGGE N. 2744

“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA

BIODIVERSITÀ AGRARIA E ALIMENTARE”

Il DDL C.2744 può rappresentare con certezza una grande opportunità per la definizione e

costituzione di un sistema di tutela dell’agrobiodiversità a livello nazionale, tracciando quindi

un terreno normativo comune sia per le Regioni provviste di leggi regionali sulla tutela delle

risorse genetiche sia per quelle regioni che ne sono prive.

In considerazione del fatto che la materia è stata oggetto di interventi ed attività da parte di

tutte le Regioni e P.A. sarebbe quanto mai utile che alla elaborazione del presente DDL

partecipassero anche queste ultime, pertanto, ci rendiamo disponibili, nello spirito di una

fattiva collaborazione, a fornire il nostro contributo nella forma e nelle modalità che riterrete

opportune.

Il DDL, inoltre, presenta molti aspetti attuativi in comune con quanto previsto dal Piano

Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario (PNBA - approvato dalla Conferenza Stato-

Regioni il 14/02/2008) e attualmente in fase di attuazione. Risulta, quindi, necessario tenere

in debita considerazione i risultati finora ottenuti.

Infatti, occorre rilevare che il DDL, presentato il 29 settembre 2009, non tiene,

evidentemente, conto di quanto sino ad oggi, si è realizzato e si sta realizzando a livello

nazionale con l’attuazione del PNBA. Con il PNBA è stato istituito un Comitato nazionale di

attuazione del piano costituito da rappresentanti delle Regioni e P.A. dei Ministeri delle

Politiche agricole e dell’Ambiente. Il Ministero delle Politiche Agricole in qualità di

responsabile dell’attuazione del Piano nazionale ha individuato un Gruppo di lavoro di esperti

ai quali è stato affidato l’incarico di definire le Linee guida nazionali per la conservazione

delle risorse genetiche dei microrganismi, dei vegetali e delle razze. Tale documento già in

avanzata fase di definizione sarà concluso nel marzo 2011 e sarà uno strumento condiviso a

livello nazionale per la definizione, gestione e tutela del patrimonio genetico nazionale e

regionale.

E’ da evidenziare, inoltre, anche il superamento della normativa sementiera sulle “varietà da

conservazione” oggetto del DDL (D.Lgs. 149/2009 e successivo DM di attuazione) sul quale

è già stato espresso parere favorevole nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in

materia di agricoltura realizzato in data 11/11/2010.

Si ritiene inoltre che il DDL possa determinare in alcuni passaggi criticità nella attuazione di

leggi regionali e altre attività connesse, già in essere nelle Regioni provviste di legge

regionale propria sull’agrobiodiversità, se non correttamente posti ed integrati con esse.

Si reputa inoltre importante considerare che la legge 6 aprile 2001, n. 101 individua le

Regioni e le P.A. responsabili dell’attuazione del Trattato FAO recependo un principio

fondamentale, quello per cui la tutela delle risorse genetiche può essere svolta efficacemente

solo a livello territoriale, pertanto si esprimono dubbi circa la opportunità che una legge

nazionale preveda anche l’attuazione di specifiche azioni a tutela del patrimonio genetico

agrario e agroalimentare.

I punti generali individuati come critici, sono:

1. l’uso dei termini tecnici e il loro significato: nel testo del DDL si inseriscono termini

come “varietà e razza locale”, “rischio di estinzione”, “conservazione in situ ed ex

situ” per le specie agrarie, ecc., che si prestano a molte interpretazioni, anche

contrastanti tra loro.

Occorre premettere al testo di legge un glossario dei termini usati nel testo.

A questo proposito si fa presente che il PNBA ha tra gli obiettivi della prima fase di

attuazione del Piano (che terminerà entro il primo semestre 2011), la produzione di

un “glossario dei termini” il cui significato sarà quello mediato tra le diverse

interpretazioni attualmente in uso e condiviso tra le Regioni e P.A. che gesticono il

PNBA tramite l’apposito Comitato coordinato dal MiPAAF.

2. Il DDL non prende in totale considerazione i risultati prodotti e in fase di

elaborazione nell’ambito del Piano Nazionale Biodiversità Agraria (PNBA). Si

ricorda, infatti, che esso è gestito da un Comitato (CPRG – già Comitato permanente

per le risorse genetiche), composto esattamente come prevede l’art. 7 del DDL in

esame. Gli attuali rappresentanti regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti

delle Regioni e P.A., sono stati individuati nell’ambito del Gruppo di Competenza

sulla Biodiversità animale e vegetale della Rete Interregionale per la Ricerca Agraria,

Forestale, Acquacoltura e Pesca (riconosciuta quale strumenti tecnico dalla

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Prov. Aut. nel 2001). A tale Rete, i

rappresentanti in seno al Comitato suddetto si devono rapportare continuamente per

discutere i risultati dei lavori di attuazione del PNBA. La fase “A” di attuazione del

Piano terminerà entro il primo semestre del 2011 con la messa a punto dei seguenti

strumenti (si riporta il testo approvato dal CPRG del 13/05/2010:

a. - Elenchi, per specie, dei principali descrittori, la cui rilevazione è da

considerarsi obbligatoria sia per la caratterizzazione di una varietà o razza

locale al fine dell’iscrizione della costituenda Anagrafe nazionale,

considerando tutti gli altri descrittori come facoltativi per identificare la

varietà o razza locale. I descrittori di riferimento dovranno ovviamente essere

quelli riconosciuti ufficialmente dalla comunità internazionale. L'elenco delle

specie di cui occorre predisporre gli elenchi di descrittori dovrà comprendere

le principali razze animali e varietà vegetali, comprese le integrazioni che

saranno fornite dal Comitato per le risorse genetiche allo scopo di avere un

quadro rappresentativo delle realtà regionali;

b. Manuale contenente le linee guida per la corretta ricerca/individuazione sul

territorio delle varietà vegetali e delle razze animali locali, nonché per la loro

caratterizzazione morfologica e anche molecolare. La rilevazione della

metodologia individuata dovrà ovviamente tener conto di quelle più

comunemente utilizzate anche in vista della possibilità di utilizzare tali

risultati, al fine di proteggere le risorse genetiche locali da atti di

biopirateria e/o tentativi di brevetto. Il manuale dovrà permettere di

uniformare le attività regionali in materia e permettere il confronto effettivo

tra le diverse risorse genetiche. Il documento dovrà tener conto per quanto

possibile, anche di quanto prevedono sia il “Trattato internazionale sulle

risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura” adottato dalla

trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre

2001 (L. 6-4-2004 n. 101), sia le “Linee Guida di Bonn sull’accesso alle

risorse genetiche e della distribuzione equa dei benefici da essi derivati”

adottate nel corso della IV Conferenza delle Parti della Convenzione sulla

Diversità Biologica (Decisione VI/24).

c. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “in situ” e

"on farm" delle varietà vegetali locali. Il manuale deve essere rivolto agli

agricoltori custodi in particolare, nonché a tutti i soggetti preposti alla

conservazione e alla valorizzazione delle varietà locali, a chi riproduce

materiali vegetali locali (vivaisti, ditte sementiere, ecc.), ai soggetti gestori

del territorio o che sono chiamati a verificare, controllare e supportare

tecnicamente gli agricoltori custodi o gli organi di governo di un territorio,

nel loro lavoro di tutela delle varietà locali;

d. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “ex situ”

delle varietà vegetali locali. Il manuale deve contenere tra l’altro il ruolo

delle banche del germoplasma nella tutela della biodiversità agraria e

indicare come devono costruire in modo duraturo e visibile il rapporto

costante con il territorio in particolare con coloro che svolgono

conservazione “in situ” e “on farm” dinamica. Tale rapporto deve garantire,

attraverso lo scambio continuo di materiale genetico tra agricoltori custodi e

banche del germoplasma la possibilità di mantenere o reintrodurre le risorse

genetiche su un determinato territorio. la definizione di rischio di estizione o

di erosione genetica, attraverso soglie o criteri, per le principali specie

vegetali del settore agricolo;

e. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “in situ” e

"on farm" delle razze popolazioni animali locali. Il manuale deve essere

rivolto agli allevatori custodi ma anche alle Istituzioni, agli Enti e alle

Associazioni che sono interessati alla conservazione e valorizzazione delle

razze locali, a chi riproduce materiali genetici, ai soggetti chiamati a

verificare, controllare e supportare tecnicamente gli allevatori custodi, agli

organi di governo di un territorio nel loro lavoro di tutela delle razze locali;

f. Manuale contenente le linee guida per la corretta conservazione “ex situ”

delle razze popolazioni animali locali. Il manuale deve contenere il ruolo

delle banche del germoplasma nella tutela della biodiversità agraria e

indicare come devono costruire in modo duraturo e visibile il rapporto

costante con il territorio di origine delle razze locali che conservano. Tale

rapporto deve garantire, attraverso lo scambio continuo di materiale

genetico tra allevatori custodi e banche del germoplasma la possibilità di

mantenere o reintrodurre le risorse genetiche su un determinato territorio;

g. Messa a punto di una metodologia per la valutazione e la definizione del

rischio di erosione genetica, valida per il territorio nazionale.

h. Glossario dei termini utilizzati.

Si propone: di rinviare la definizione dei punti del DDL coincidenti con le sopra indicate

lettere a), b), c), d) ed e) a successive disposizioni di attuazione della legge proposta, sì da

tenere in debita considerazione i risultati ottenuti dal PNBA stesso. I punti coincidenti si

trovano, nel DDL, principalmente nei seguenti articoli:

 Art. 2, comma 2: definizioni “ex situ” ed “on farm”;

 Art. 2, comma 5: definizione di “vecchie varietà o razze”;

 Art. 5 “Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e

alimentare”;

 Art. 6, comma 1, lettera c), d) ed e).

3. la gestione di Reti a livello nazionale, su un territorio molto vasto ed eterogeneo come

l’Italia, potrebbe comportare il rischio di reti molto “affollate” e pertanto ingestibili e

incontrollabili a livello centrale, nazionale. Inoltre la presenza di reti distinte non

avvantaggia il collegamento continuo che deve esistere tra chi fa conservazione “in

situ” e quella “ex situ”; anche i lavori del PNBA, in fase finale di realizzazione,

auspicano un rapporto ciclico (periodico e continuo) tra banche del germoplasma e

coltivatori o allevatori custodi.

Si propone: di ben evidenziare, a partire dall’Art. 1, comma 1, che si tratta di un

unica Rete come previsto dall’Art. 4, della quale devono far parte sia le Banche del

Germoplasma che i coltivatori/allevatori custodi o quanti interessati alla

conservazione e valorizzazione delle varietà e razze locali a rischio di estinzione.

Si propone: di rendere più chiaro il comma 1 dell’Art. 1 e l’Art. 4, comma 2;

4. molte delle attività da svolgere a livello nazionale attualmente sono già svolte dalle

Regioni e Prov. Aut., per le quali sarebbe necessario solo una azione di

coordinamento già in atto tra l’altro con il PNBA.

5. risulterebbe opportuno, inoltre, rivedere alcune impostazioni, sì da riportare, a livello

territoriale e quindi a livello di Regioni e P.A., la competenza su quanto segue:

 l’individuazione dei soggetti scientifici per la caratterizzazione, conservazione,

per l’effettuazione di studi e ricerche a livello delle razze e delle varietà

locali di ogni regione e p. a.;

 l’individuazione, la verifica e l’iscrizione dei soggetti pubblici o privati idonei

a svolgere il ruolo di banche del germoplasma locale aderente alla Rete;

 la verifica e l’iscrizione degli agricoltori custodi e dei soggetti privati

interessati a vario titolo alla conservazione e valorizzazione delle razze e

varietà locali a rischio di estinzione, alla relativa Rete;

 la tenuta di registri regionali, pur nell’ambito di regole condivise a livello

nazionale, dei coltivatori custodi e delle banche del germoplasma.

Si propone: che i punti di cui sopra siano realizzati a livello di Regioni e P. A. e che le

relative attività vengano poi riversate in un coordinamento nazionale o registri

nazionali, tenuti dal MiPAAF.

6. Art. 10 sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione:

Occorre: allinearlo al DM di attuazione del DLgs 149/2009 attualmente in istruttoria

al Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della

Conferenza Stato-Regioni che prevede, tra l’altro, l’abrogazione del DM. 18/04/2008

pubblicato sulla GU n. 122 del 26/05/2008 riportato al comma 2, del suddetto Art. 10

del DDL.

In definitiva, allo scopo di evitare che il presente DDL possa produrre duplicazione di

strutture e procedure, appare quanto mai utile che costituisca la cornice entro cui possano

essere armonizzate e valorizzate le esperienze ed attività finora svolte in merito alla

biodiversità, a partire già dal ruolo del Comitato permanente per le risorse genetiche, già

previsto dal PNBA, che sta già svolgendo la sua attività.

Roma, 18 novembre 2010.

181110_biodiversita.pdf