Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Prevenzione incidenti rilevanti: documento per audizione
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 4 novembre 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/112/CR3/C5
DOCUMENTO PER L’AUDIZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE (NORMATIVA SEVESO)
Con riferimento alla disciplina relativa alla prevenzione dei pericoli di incidente rilevante, recepita
in Italia con il D. Lgs. 175/88, successivamente sostituito dal D.Lgs. 334/1999 e dal D.Lgs.
238/2005, si evidenziano i seguenti elementi che necessitano analisi, attuazione e chiarimento.
Attuazione art. 72 DLgs 112/1998
L’art. 72 del D.Lgs. 112/1998 prevede il trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni in
materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti subordinatamente all'adozione della
normativa di raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garanzia della sicurezza del
territorio e della popolazione, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente, e a
seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo
svolgimento delle funzioni.
La mancanza di una completa attuazione dei disposti di cui al sopracitato art. 72 del D.Lgs.
112/1998, impedisce il corretto esercizio della fondamentale attività di prevenzione di incidenti
rilevanti su tutto il territorio nazionale anche tenuto conto che nell’incontro del 15 febbraio 2007
presso il tavolo per il Federalismo amministrativo le Regioni sono venute a conoscenza che “gli
stanziamenti sul bilancio del MATTM per l’esercizio delle funzioni amministrative da trasferire
sono stati completamente annullati dalle varie leggi finanziarie che si sono susseguite e da ultimo
dalla Legge finanziaria per il 2006 e, pertanto, le attività che ricadono nella competenza da
attribuire alla regioni non trovano copertura finanziaria e non vengono svolte”.
Inoltre, la mancanza di un’unica Autorità competente in materia, non consente un’efficace
programmazione delle ispezioni presso gli stabilimenti Seveso anche nell’ottica di una efficiente
gestione delle risorse pubbliche, né un’univocità di comportamento nella gestione delle prescrizioni
impartite agli stabilimenti con conseguente difficoltà anche nell’applicazione delle sanzioni previste
dalla normativa stessa.
Il lavoro presso il Tavolo per il Federalismo amministrativo (ultimo incontro del 15 febbraio 2007)
ha portato le Regioni a concordare sulla necessità di sottoscrivere un Accordo quadro tra le Regioni
e lo Stato per richiedere il trasferimento delle funzioni in materia di aziende a pericolo di incidente
rilevante (non previsto da alcuna normativa ma necessario anche tenuto conto delle esperienze
fallimentari di Accordi stipulati unilateralmente dal Ministero dell’ambiente e delle Tutela del
territorio e del Mare e le singole Regioni) ponendo le seguenti condizioni:
- definizione dei tempi e delle modalità delle procedure di trasferimento delle competenze ai
sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 112/1998 con particolare riferimento alla stipula degli accordi
tra MATTM e singole Regioni;
- garanzia di una distribuzione equa delle risorse economiche individuate dallo Stato per il
trasferimento annuale alle Regioni ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 112/1998, ribadendo
contestualmente il principio secondo il quale tali risorse non possono in alcun modo essere
sostituite in parte o in toto dal gettito derivante dal decreto sulle tariffe di cui all’art. 29 del
D. Lgs. 334/1999 e s.m.i., in quanto quest’ultimo per sua natura è previsto dalla normativa
vigente solo per maggiori oneri derivanti da istruttorie o da controlli programmati e non per
l’esercizio complessivo delle funzioni delle Regioni o delle Autorità da esse delegate;
- necessità di avere a disposizione il cosiddetto decreto tariffe (art. 29 D.Lgs.334/1999 e
s.m.i.) contestualmente al passaggio delle competenze;
- fissare le modalità di condivisione dei dati ambientali con il MATTM in materia Seveso,
anche tenuto conto delle iniziative già presenti sul territorio nazionale e delle risorse
necessarie allo sviluppo di un sistema informativo.
Per quanto sopra si segnala che a tutt’oggi lo Stato non ha dato alcun riscontro alle segnalazioni
dell’ultima Conferenza dei Presidenti a seguito della Commissione interassessorile Ambiente-
Protezione Civile del 16 maggio 2007.
Decreti attuativi
Si segnala che non sono ancora stati emanati i seguenti decreti attuativi previsti dal D.Lgs.
334/1999 e s.m.i.:
decreto tariffe (art. 29 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.), già segnalato al punto precedente in
quanto prioritario ai fini dell’attività di competenza regionale;
decreto verifiche ispettive (art. 25 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.);
decreto rapporti di sicurezza (art. 8, c. 4 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.);
decreto effetto domino (art. 15 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.).
Coordinamento con i nuovi regolamenti europei REACH “Regolamento (CE) n. 1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche 1” e CLP “Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele2”
Il regolamento europeo CLP, nuova normativa della UE relativa alla Classificazione, Imballaggio
ed Etichettatura delle sostanze e delle miscele, è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e prevede che
a decorrere dal 1° dicembre 2010 tutte le sostanze siano classificate in conformità ai nuovi criteri e
che a decorrere dal 1° giugno 2015 lo siano anche le miscele.
Il regolamento europeo REACH, relativo alla disciplina per l’immissione sul mercato delle
sostanze, miscele e articoli pericolosi, individua la prima scadenza per le registrazioni al 1 dicembre
2010.
Considerato che la normativa sulla prevenzione dei rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e
s.m.i.) è basata sulla classificazione di sicurezza e quantità delle sostanze e preparati detenuti in una
realtà industriale, il mancato allineamento con le nuove normative sulla classificazione delle
sostanze/miscele/articoli pericolosi non consentirà di definire la posizione amministrativa degli
stabilimenti sulla base degli allegati tecnici contenuti nello stesso decreto legislativo, e quindi lo
svolgimento di attività di controllo in quanto non si avrà certezza della classificazione di sicurezza
delle sostanze e dei preparati.
1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 ,
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE
e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifica il
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Tale elemento assume maggiore importanza se si tiene conto che il Regolamento REACH introduce
nuove modalità di predisposizione e responsabilità di redazione dei documenti che certificano la
pericolosità delle sostanze e preparati (schede di sicurezza), nonché nuove tipologie di incidenti e
metodologie di analisi e valutazione del rischio senza rapportarle alla normativa seveso che ha
implicazioni sia sulla pianificazione territoriale e urbanistica che sulla gestione dell’emergenza.
In ultimo, diventa ancora più difficoltosa l’applicazione della normativa Seveso a particolari
categorie di sostanze e preparati quali i rifiuti in quanto questi sono esclusi dai nuovi regolamenti
europei.
Risulta pertanto urgente un chiarimento al riguardo anche al fine di non rendere inapplicabile la
normativa di sicurezza sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Ulteriori punti di approfondimento
Si segnala l’impossibilità di effettuare attività di controllo presso le realtà logistiche dislocate sul
territorio, quali i nodi e gli interporti di interscambio merce sia stradali che ferroviari, tra l’altro già
segnalata a seguito dell’incidente di Viareggio, poiché realtà industriali escluse dall’ambito di
applicazione della normativa sulla prevenzione dei pericoli di incidente rilevante.
Si evidenziano, in ultimo, alcune difficoltà di coordinamento tra legge Seveso e la normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale e con il testo unico ambientale, con particolare riguardo
alla normativa riguardante la materia ambientale IPPC e il relativo procedimento di rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Roma, 4 novembre 2010