Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sperimentazione clinica e riforma professioni sanitarie: parere su delega
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 28 ottobre 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/109/SR07/C7
PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA E PER LA RIFORMA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Punto 7) Odg Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole al
provvedimento condizionato all’accoglimento delle seguenti richieste emendative formulate in sede
tecnica.
In via preliminare bisogna sottolineare che vista l’importanza e le ricadute dei principi e
criteri generali fissati dal disegno di legge delega, è necessario prevedere per tutti i provvedimenti
successivi un accordo ai sensi degli artt. 4 e 9, comma 2, del D.lgs n.281/97.
In particolare:
Titolo I “Sperimentazione clinica e innovativa in sanità”
Emendamenti Regionali Posizione Amministrazioni centrali
Art. 1. - Delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia di
sperimentazione clinica
Comma 2 lettera b: si ritiene
condivisibile la scelta di ridurre il
numero dei Comitati Etici, lasciando
però alle singole Regioni la scelta di
individuarne il numero.
Sostituire la lettera b con
“Predisposizione criteri per il riordino e
la riduzione del numero di comitati etici
per la sperimentazione clinica, nel
Riserva di verifica.
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rispetto dell’autonomia regionale”
Comma 2, lettera g: nel Comitato
Nazionale deve essere prevista anche la
partecipazione di una rappresentanza
delle Regioni e delle Province
Autonome
Aggiungere “fanno parte del suddetto
Comitato anche rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome”
Accolto.
Comma 2, lettera h: è necessario
prevedere il Direttore Generale nelle
procedure di valutazione e
autorizzazione di una sperimentazione
clinica.
Togliere il punto 1
Il Ministero della salute propone la seguente
riformulazione della norma con l’aggiunta
della frase: “ai fini del rilascio
dell’autorizzazione centrale”. Le Regioni
concordano.
Comma 2, lettera o, punto 4): risulta
esagerata la previsione della sanzione
amministrativa fino a € 100.000,00 per
chi non rispetta la tempistica e le
procedure previste
Togliere il punto 4
Il Ministero concorda nel togliere la sanzione
amministrativa pecuniaria e si riserva di
trovare una nuova formulazione della norma,
che preveda una sorta di penalizzazione nei
confronti di chi non rispetta la tempistica e le
procedure previste.
Aggiungere una lettera p) relativa al no
profit
p) revisione della normativa relativa agli studi
no profit e agli studi osservazionali
Accolto.
Comma 3: si propone che i decreti di
delega vengano adottati acquisita
l’intesa della Conferenza Stato Regioni,
invece del semplice parere.
Riserva di verifica.
Art. 2 – Disposizioni in materia di dispositivi
medici
Vista la relazione illustrativa in cui si prende
atto della difficile attuazione di quanto previsto
in merito all’introito di circa 60 milioni di euro
da realizzare attraverso interventi inerenti i
Riserva di verifica.
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dispositivi medici e considerato che la maggior
parte dei risparmi si realizza con azioni sulla
spesa farmaceutica, si propone di innalzare
dall’1% al 5% quanto previsto alla lettera a del
comma 1. Inoltre, tutta la seconda parte del
comma in oggetto a partire da “Il contributo di
cui al primo periodo… fino alla fine della lettera
a)” deve essere eliminato.
Art. 3 – Disposizioni in materia di ricerca
sanitaria
eliminare il comma 2 dell’articolo 3
laddove si parla di allargare anche alle
Aziende sanitarie e ai privati la
possibilità di presentare domande in
quanto viene meno l’attività di
monitoraggio e valutazione svolta a
livello regionale.
In ogni caso le disposizioni di cui al presente
articolo, devono essere riformulate rinviandone
l’attuazione ad un apposito accordo tra lo Stato,
le Regioni e Province Autonome trattandosi di
competenza normativa concorrente.
Riserva di verifica.
Art. 6 – Modificazioni all’articolo 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 492, come
integrato dall’articolo 63 della legge 28
dicembre 2001, n. 448
La possibilità di allargare ad altri enti che non
siano le Regioni e le Province Autonome
l’accesso alle risorse di cui all’art. 20 della
legge n. 67/1998 relativa ai programmi di
investimento in edilizia sanitaria è stata da tutti
rigettata.
Riserva di verifica.
Titolo II “Professioni sanitarie”
Art. 8 – Delega al Governo per la riforma
degli Ordini delle professioni sanitarie di
medico chirurgo, odontoiatra, medico
Considerato che le posizioni delle Regioni e del
governo sono sovrapponibili, il Ministero si
impegna a riformulare la norma e si riserva
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veterinario, farmacista
Comma 1, lettera m: si prevede di
inserire anche un livello regionale per gli
Ordini
Sostituire la lettera m con “definire le
strutture organizzative ed amministrative
degli ordini e delle federazioni nazionali
con il compito di supporto alle attività degli
Ordini provinciali nel rispetto della
autonomia e delle competenze degli stessi.
Definire l’istituzione delle Federazioni
regionali con compiti di rappresentanza
della professione presso le istituzioni
regionali”
quindi di valutarne l’accoglibilità.
Art. 9 – Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure
inserire il seguente comma 2, bis:
“Per rafforzare la capacità preventiva di eventi
indesiderati in sanità, oltre ai metodi suddetti
che affrontano eventi avversi già occorsi, le
strutture sanitarie attivano sistemi di
identificazione del potenziale rischio clinico,
analizzando i processi operativi e riconoscendo
al loro interno le eventuali aree di vulnerabilità
da correggere, ne valutano l’indice di priorità e
adottano di conseguenza provvedimenti idonei”.
Accolto.
Art. 11 – Abrogazione del requisito della
specializzazione per l’accesso al SSN per gli
odontoiatri
In merito si evidenza la posizione condivisa di
non poter accettare questa deroga per gli
odontoiatri, in quanto sarebbero gli unici
dirigenti sanitari a poter diventare direttori di
struttura complessa senza scuola di
specializzazione.
Pertanto, il punto 7 ter va eliminato.
Riserva di verifica.
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Art. 12 – Modificazione al d.lgs. n 153/09
recante nuovi servizi erogati dalle farmacie
‐ non essendo garantita la qualità delle
prestazioni, si correrebbe un rischio per
la salute pubblica
‐ le ulteriori prestazioni che si vogliono
realizzare non possono essere a carico
del SSN, come invece sembrerebbe.
Si propone di togliere l’intero art.12.
Riserva di verifica.
Art. 7 - Disposizioni in materia di enti di ricerca e di prevenzione
In merito a questo articolo, si trasmette sotto forma di raccomandazione la seguente proposta di
modifica (in corsivo le modifiche introdotte):
“Al fine di realizzare il progetto per la messa a regime, il primo funzionamento e l'implementazione
dell'unità per alto isolamento presso l'IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani" di Roma, prevista per far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello
nazionale, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003
e n. 3285 del 30 aprile 2003, ed al fine di provvedere al potenziamento delle strutture e
all'adeguamento delle attrezzature destinate all'isolamento per emergenze epidemiologiche
dell'Azienda Ospedaliera "Luigi Sacco" di Milano, sono destinate due quote pari, rispettivamente a
45 e 20 milioni di Euro, nell'ambito delle risorse ripartite (....segue testo come da bozza)”.
Roma, 28 ottobre 2010