Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Attività cinematografiche e istituzioni culturali: parere su Ddl

giovedì 28 ottobre 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/107/SR10/C6

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE ED ISTITUZIONI CULTURALI

Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo allo

schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di attività

cinematografiche con le motivazioni che seguono.

Il Disegno di Legge (di seguito DDL) per il quale si chiede alle Regioni di esprimere il

parere presenta, per quanto concerne il rapporto Stato-Regioni, una pericolosa

applicazione e interpretazione unilaterale della Riforma del Titolo V della Costituzione.

A fronte del costante calo delle risorse pubbliche a favore della Cultura, lo Stato ascrive a

se unilateralmente competenze relative alle sole attività di rilievo “nazionale” e

“internazionale”, sia per quanto riguarda la promozione cinematografica, sia per ciò che

concerne le istituzioni culturali senza un esplicito riconoscimento di funzioni alle Regioni

e conseguentemente adeguate risorse.

Gli effetti del DDL proposto, è del tutto evidente, saranno quelli di un taglio drastico del

sostegno pubblico al sistema culturale nazionale, con forti ricadute anche sul piano

occupazionale. L’onere e la responsabilità di un eventuale sostegno alternativo ai numerosi

soggetti che fino ad oggi hanno beneficiato di contributi statali verrà, dunque, scaricato su

Regioni, Province e Comuni senza alcun trasferimento di risorse e senza neppure

prevedere un periodo di tempo sufficiente a questi Enti per dotarsi di strumenti normativi

idonei ad intervenire. L'affermazione contenuta nella relazione di accompagnamento al

DDL, per cui "Il presente disegno di legge non prevede oneri a carico della finanza

pubblica" vale, così, solo per il livello centrale, mentre riversa sulle Regioni l’incombenza

di far fronte a quelle situazioni che, probabilmente, non troveranno più un riconoscimento

economico da parte del Ministero.

L’impostazione del DDL e le modalità del confronto fra Governo e Regioni – l’esame

parlamentare è stato, tra l’altro, appena avviato presso la VII Commissione del Senato -

sono profondamente in contrasto con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà

riconosciuti dalla Costituzione.

In particolare, con riferimento all’articolo 1 del DDL si rileva che lo stesso si limita ad

introdurre correzioni e abrogazioni al decreto legislativo 28/2004 che sembrano dettate

principalmente dalla volontà di riduzione di spesa nel settore del cinema. E’ bene inoltre

ricordare che sul suddetto decreto legislativo, oggetto di modifica del presente DDL, le

Regioni hanno espresso, a suo tempo, un parere negativo a cui ha fatto seguito una

sostanziale censura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 285/2005. La

Corte ha chiarito, infatti, che esso non contiene “principi fondamentali”, bensì una

normativa di dettaglio vasta, articolata ed autoapplicativa. Con la sentenza citata la Corte

costituzionale ha quindi ribadito la necessità di un intervento normativo che realizzi

pienamente il dettato costituzionale.

Anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale nel 2007 la Conferenza delle

Regioni e Province autonome, con proprio documento, ha rilevato la necessità di una legge

organica di settore. Il DDL proposto non risponde, tuttavia, né a quanto stabilito dalla

Sentenza della Corte Costituzionale né a quanto richiesto dalla Conferenza delle Regioni e

Province autonome.

In aggiunta a quanto sopra rilevato, e nel merito delle proposte di modifica del D lgs

28/2004, si evidenziano a seguire, in particolare e a titolo esemplificativo, alcune tra le più

significative criticità.

Contributi ai lungometraggi

Le Regioni non condividono la soppressione dei contributi per la produzione dei

lungometraggi d’interesse culturale, in quanto comporterà una riduzione di opere italiane

di qualità anche di autore distribuite sul mercato.

Le Regioni non condividono, inoltre, il mantenimento del meccanismo automatico per il

quale viene concesso un contributo proporzionale agli incassi ai film italiani prescindendo

dal loro valore culturale. Questa ultima modalità di finanziamento risulta, inoltre, in

contrasto con i criteri dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato per le

attività cinematografiche, in quanto il riconoscimento del valore culturale è requisito

imprescindibile per l’erogazione del contributo.

Contributi in conto capitale agli esercizi cinematografici

Le Regioni non condividono l’abolizione dei contributi in conto capitale per la

riqualificazione delle sale.

Film d’essai

Le Regioni non condividono l’abrogazione dei criteri per l’identificazione di alcune

categorie di film d’essai. Ciò potrebbe, infatti, determinare incertezza e difficoltà alla

programmazione da parte degli esercenti, programmazione che normalmente avviene

prima dell’espressione del parere dell’apposita Commissione ministeriale.

Soppressione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche

Le Regioni non condividono l’abolizione del programma triennale della promozione delle

attività cinematografiche poiché si ritiene rappresenti l’arco temporale minimo per

consentire un’adeguata programmazione delle diverse attività.

Con riferimento all’articolo 2 del DDL si rileva, analogamente, la ridefinizione delle

norme per il sostegno agli istituti culturali con la limitazione del contributo statale ai soli

organismi riconosciuti di “rilievo nazionale” risultanti iscritti in un apposito registro. Le

Regione evidenziano, altresì, come il fondo previsto per gli istituti culturali, ad esito della

riforma, sia destinato ai soli organismi di rilevanza nazionale non prevedendo trasferimenti

di risorse alle Regioni per gli altri istituti che finora hanno beneficiato del contributo

statale.

Risulta altresì improprio l’uso di un Regolamento quale strumento di modifica della Legge

534/1996 come previsto al comma 1 del DDL, fermo restando che lo Stato non può

intervenire con tale strumento su una materia di competenza concorrente.

Così come per l’articolo 1 anche in questo caso lo Stato non solo non detta i principi

fondamentali della materia ma ne disciplina l’attuazione, di competenza delle Regioni,

attraverso disposizioni autoapplicative.

Roma, 28 ottobre 2010

281010_ddl_cinema.pdf