Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Attività cinematografiche e istituzioni culturali: parere su Ddl
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 28 ottobre 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/107/SR10/C6
PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE ED ISTITUZIONI CULTURALI
Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo allo
schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di attività
cinematografiche con le motivazioni che seguono.
Il Disegno di Legge (di seguito DDL) per il quale si chiede alle Regioni di esprimere il
parere presenta, per quanto concerne il rapporto Stato-Regioni, una pericolosa
applicazione e interpretazione unilaterale della Riforma del Titolo V della Costituzione.
A fronte del costante calo delle risorse pubbliche a favore della Cultura, lo Stato ascrive a
se unilateralmente competenze relative alle sole attività di rilievo “nazionale” e
“internazionale”, sia per quanto riguarda la promozione cinematografica, sia per ciò che
concerne le istituzioni culturali senza un esplicito riconoscimento di funzioni alle Regioni
e conseguentemente adeguate risorse.
Gli effetti del DDL proposto, è del tutto evidente, saranno quelli di un taglio drastico del
sostegno pubblico al sistema culturale nazionale, con forti ricadute anche sul piano
occupazionale. L’onere e la responsabilità di un eventuale sostegno alternativo ai numerosi
soggetti che fino ad oggi hanno beneficiato di contributi statali verrà, dunque, scaricato su
Regioni, Province e Comuni senza alcun trasferimento di risorse e senza neppure
prevedere un periodo di tempo sufficiente a questi Enti per dotarsi di strumenti normativi
idonei ad intervenire. L'affermazione contenuta nella relazione di accompagnamento al
DDL, per cui "Il presente disegno di legge non prevede oneri a carico della finanza
pubblica" vale, così, solo per il livello centrale, mentre riversa sulle Regioni l’incombenza
di far fronte a quelle situazioni che, probabilmente, non troveranno più un riconoscimento
economico da parte del Ministero.
L’impostazione del DDL e le modalità del confronto fra Governo e Regioni – l’esame
parlamentare è stato, tra l’altro, appena avviato presso la VII Commissione del Senato -
sono profondamente in contrasto con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà
riconosciuti dalla Costituzione.
In particolare, con riferimento all’articolo 1 del DDL si rileva che lo stesso si limita ad
introdurre correzioni e abrogazioni al decreto legislativo 28/2004 che sembrano dettate
principalmente dalla volontà di riduzione di spesa nel settore del cinema. E’ bene inoltre
ricordare che sul suddetto decreto legislativo, oggetto di modifica del presente DDL, le
Regioni hanno espresso, a suo tempo, un parere negativo a cui ha fatto seguito una
sostanziale censura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 285/2005. La
Corte ha chiarito, infatti, che esso non contiene “principi fondamentali”, bensì una
normativa di dettaglio vasta, articolata ed autoapplicativa. Con la sentenza citata la Corte
costituzionale ha quindi ribadito la necessità di un intervento normativo che realizzi
pienamente il dettato costituzionale.
Anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale nel 2007 la Conferenza delle
Regioni e Province autonome, con proprio documento, ha rilevato la necessità di una legge
organica di settore. Il DDL proposto non risponde, tuttavia, né a quanto stabilito dalla
Sentenza della Corte Costituzionale né a quanto richiesto dalla Conferenza delle Regioni e
Province autonome.
In aggiunta a quanto sopra rilevato, e nel merito delle proposte di modifica del D lgs
28/2004, si evidenziano a seguire, in particolare e a titolo esemplificativo, alcune tra le più
significative criticità.
Contributi ai lungometraggi
Le Regioni non condividono la soppressione dei contributi per la produzione dei
lungometraggi d’interesse culturale, in quanto comporterà una riduzione di opere italiane
di qualità anche di autore distribuite sul mercato.
Le Regioni non condividono, inoltre, il mantenimento del meccanismo automatico per il
quale viene concesso un contributo proporzionale agli incassi ai film italiani prescindendo
dal loro valore culturale. Questa ultima modalità di finanziamento risulta, inoltre, in
contrasto con i criteri dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato per le
attività cinematografiche, in quanto il riconoscimento del valore culturale è requisito
imprescindibile per l’erogazione del contributo.
Contributi in conto capitale agli esercizi cinematografici
Le Regioni non condividono l’abolizione dei contributi in conto capitale per la
riqualificazione delle sale.
Film d’essai
Le Regioni non condividono l’abrogazione dei criteri per l’identificazione di alcune
categorie di film d’essai. Ciò potrebbe, infatti, determinare incertezza e difficoltà alla
programmazione da parte degli esercenti, programmazione che normalmente avviene
prima dell’espressione del parere dell’apposita Commissione ministeriale.
Soppressione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche
Le Regioni non condividono l’abolizione del programma triennale della promozione delle
attività cinematografiche poiché si ritiene rappresenti l’arco temporale minimo per
consentire un’adeguata programmazione delle diverse attività.
Con riferimento all’articolo 2 del DDL si rileva, analogamente, la ridefinizione delle
norme per il sostegno agli istituti culturali con la limitazione del contributo statale ai soli
organismi riconosciuti di “rilievo nazionale” risultanti iscritti in un apposito registro. Le
Regione evidenziano, altresì, come il fondo previsto per gli istituti culturali, ad esito della
riforma, sia destinato ai soli organismi di rilevanza nazionale non prevedendo trasferimenti
di risorse alle Regioni per gli altri istituti che finora hanno beneficiato del contributo
statale.
Risulta altresì improprio l’uso di un Regolamento quale strumento di modifica della Legge
534/1996 come previsto al comma 1 del DDL, fermo restando che lo Stato non può
intervenire con tale strumento su una materia di competenza concorrente.
Così come per l’articolo 1 anche in questo caso lo Stato non solo non detta i principi
fondamentali della materia ma ne disciplina l’attuazione, di competenza delle Regioni,
attraverso disposizioni autoapplicative.
Roma, 28 ottobre 2010