Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sviluppo: proposta per sede stabile di concertazione
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 7 ottobre 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/101/CR08/C11
PROPOSTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE STABILE DI CONCERTAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 846 DELLA LEGGE 296/2006
Premesso che la Sede Stabile è stata istituita dalla legge finanziaria del 2007 con le seguenti finalità:
"846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e' istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa".
1. Accordo preventivo in sede di Conferenza Stato-Regioni che dovrebbe definire le seguenti regole:
Tavolo di natura politica finalizzato alla concertazione nella fase ascendente della definizione delle strategie di politica industriale;
Tavolo presieduto dal Ministro o sottosegretario delegato e composto da tutti gli assessori alle attività produttive delle Regioni e Province Autonome;
Le riunioni hanno cadenza bimestrale e si svolgono indicativamente nella giornata di mercoledì;
Sono convocate anche su richiesta del Coordinatore della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni;
I lavori della Sede Stabile sono istruiti da specifici gruppi di lavoro misti MiSE-Regioni da svolgersi presso la sede della Commissione attività produttive a cui possono essere invitati i rappresentanti delle categorie economico-sociali e delle altre pubbliche amministrazioni.
2. Resta inteso che qualora i lavori della Sede stabile si concretizzino in atti normativi o amministrativi le procedure di consultazione fra lo Stato e le Regioni sono regolati dal Dlgs 281/97.
Roma, 7 ottobre 2010