Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Allevamento polli: parere su norme minime di protezione
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 29 luglio 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/072/SR08/C7
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/43/CE DEL CONSIGLIO DEL
28 GIUGNO 2007, CHE STABILISCE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI POLLI ALLEVATI PER LA PRODUZIONE DI CARNE
Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato –Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento di tutte le proposte emendative presentate in sede tecnica e di seguito riportate.
TESTO DDL |
EMENDAMENTI DELLE REGIONI |
Articolo 4: (Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli)
3. Il Ministero della Salute, con il decreto di cui all’articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalità per: a) l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformità ai contenuti riportati nell’allegato IV; b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita.
|
Aggiungere la seguente lettera c): “c) il riconoscimento dell’esperienza acquisita anteriormente alla data del 30.06.2010”. (Accolto)
Aggiungere la seguente lettera d): “d) il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 2.” (Accolto)
|
Art. 7 (Guida alle buone pratiche di gestione)
1. Le associazioni di categoria promuovono l’inclusione, dei manuali di corretta prassi operativa, di una selezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del presente decreto.
2. Il Ministero della Salute , Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, con l’ausilio del Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, valuta le sezioni di cui al comma1. |
Aggiungere il seguente comma 1 bis
“1bis Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, predispone atti di indirizzo con cui dovranno essere formulate le guide di cui al comma 1 con l’ausilio del Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, che verranno forniti con il Decreto di cui al precedente art. 3, comma 6”. (Non accolto)
Aggiungere alla fine del comma 2 dopo “di cui al comma 1” la frase “sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 1bis”. (Non accolto)
|
Art. 8 (Sanzioni)
1.Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1550 a euro 9300.
2.Il detentore che violi la disposizione di cui all’allegato III, punto 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 750 a euro 2250.
6.Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell’esercizio dell’attività svolta per un ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi, facendo comunque obbligo a chi spetta di salvaguardare il benessere degli animali mediante l’adozione di misure correttive d’urgenza. |
Eliminare al comma 1 il riferimento ai commi 3 e 5 dell’articolo 3. (Accolto)
Aggiungere un comma 1bis e 1ter così come segue: “1 bis Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all’Allegato II, usufruendo della deroga prevista dall’art. 3, comma 3, sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 1.550,00 a euro 9.300,00. (Accolto)
1 ter Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all’Allegato V, usufruendo della deroga prevista dall’art. 3, comma 5, sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 1.550,00 a euro 9.300,00.” (Accolto)
Modificare al comma 2 la parola “Il detentore” con la parola “Chiunque”. (Accolto)
Riformulare il comma 6 come segue: 6.“Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività svolta, a fine ciclo, per la durata dell’intero ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi. E’ comunque d’obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l’adozione di misure correttive d’urgenza. Nel periodo di sospensione dell’attività non vengono computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario”. (Accolto)
|
Articolo 11 (Disposizioni transitorie)
1.Il Ministero della Salute sottopone alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno.
3.Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto i controlli di cui all’art. 5, comma 1, sono aumentati di un terzo rispetto alla percentuale stabilita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
4.I detentori che già esercitano attività di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conseguire il certificato di formazione di cui all’art. 4, comma 2, entro tre anni dalla suddetta data.
|
Il comma 1 viene eliminato dall’articolo 11 e aggiunto all’articolo 6 come comma 3. (Accolto)
Cassare il comma 3 (Accolto)
Cassare il comma 4 (Accolto) |
Allegato I (Norme applicabili agli stabilimenti)
11.Il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati:
a) Il numero dei polli introdotti; b) L’area utilizzabile; c) L’ibrido o la razza dei polli, se noti; d) Per ogni controllo, il numero dei volatili trovati morti con indicazione della cause, se note, nonché il numero dei volatili abbattuti e la causa; e) Il numero dei polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.
Con il decreto di cui all’art. 3 comma 6, è predisposto un modello di registro che gli operatori del settore possono utilizzare ai fini della registrazione.
Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all’autorità competente quando effettui un’ispezione o qualora ne faccia richiesta. |
Modificare il periodo come segue: Le informazioni di cui al presente punto sono contenute in un registro il cui modello è adottato con decreto di cui all’articolo 3, comma 6. In alternativa gli operatori del settore possono utilizzare altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente punto. (Accolto)
|
|
ALLEGATI
Inserire l’indicazione “Il proprietario o il detentore” al posto di “Il detentore” agli Allegato I, punto 11; Allegato II, punti 1, 2, 3; Allegato III punti 1.1 e 3; Allegato V punto 1, lettera b. e punto 2. (Accolto)
|
Roma, 29 luglio 2010