Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Alimenti lattanti: emendamenti a Decreto

giovedì 8 luglio 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/050/SR27/C7

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 9 APRILE 2009, N. 82, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/141/CE PER LA PARTE RIGUARDANTE GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITA’ E GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DESTINATI ALLA COMUNITA’ EUROPEA ED ALL’ESPORTAZIONE PRESSO PAESI TERZI

Punto 27) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:

• Si propone una riduzione del 25% degli importi delle sanzioni, con particolare riferimento ad adempimenti meramente formali come quelli di cui all’articolo 5 comma1.

• Nel titolo dello schema di decreto in parola è riportato l’oggetto D.M. n. 82/2009, in modo non corretto. Si propone di modificare il titolo dello schema di decreto come segue: "Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all’esportazione presso Paesi terzi".

all’articolo 2, comma 5 la frase "...la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione fissati nell’allegato I del Regolamento e senza tenere conto delle norme di cui all’allegato V dello stesso Regolamento, ovvero in

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difformità rispetto ai criteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro quindicimila e euro novantamila...".

Tale formulazione potrebbe condurre ad interpretazioni non proprie. Si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo "… la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità ai criteri di composizione di cui all’allegato V dello stesso Regolamento. Chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformità rispetto ai criteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro quindicimila a euro novantamila ";

All’articolo 2, comma 6, lettera e) la frase"…ferma l’applicazione di quanto….", va sostituita con la frase "….ferma restando l’applicazione di quanto….";

All’articolo 2, comma 7, lettera b) la frase "…27 febbraio 1996, n. 209….", va sostituita con la frase "….27 febbraio 1996, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni ";

All’articolo 3, comma 2 la frase "…di proseguimento previsti dagli articoli 9…", va sostituita con la frase "…di proseguimento previsti dall’articolo 9…";

All’articolo 4, comma 1 la frase "…dall’art. 10, comma 1 è soggetto…", va sostituita con la frase:2…dall’articolo 10, comma1 del Regolamento è soggetto…";

All’articolo 4, comma 3, la frase "…previste dagli articoli 9, commi …", va sostituita dalla frase "previste dall’articolo 9, commi…";

• Riformulazione dell’articolo 9

Art. 9

(Istituzione fondo)

1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell’allattamento al seno ai senti dell’articolo 14 del Regolamento, da finanziarsi con le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, che a tal fine sono versate al Bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo medesimo, secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto vengono introitate dalle Aziende Sanitarie locali, Autorità competenti ai sensi del Dlgs 193/2007 a livello territoriale; dette entrate vengono così ripartite:

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il 65% al Ministero della Salute per iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell’allattamento al seno, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento e versati su apposito capitolo dello Stato, di cui al precedente comma 1;

il restante 35% viene ripartito secondo seguenti modalità:

- il 25% alle Aziende Sanitarie Locali;

- il 5% ai Laboratori del Controllo Ufficiale;

- il 5% alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dell’Economia e Finanza provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 8 luglio 2010

8lug10alimentilattanti.pdf