Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sicurezza e polizia locale: osservazioni su Testo Unificato

giovedì 6 maggio 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/039/CR3bis/C1

OSSERVAZIONI GENERALI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL PROGETTO DI LEGGE RECANTE “Norme  di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale” – testo unificato Barbolini-Saia (derivante dal DDL 272 ed altri) .

 

 

 

PREMESSA

 

Il testo all’esame rappresenta l’evoluzione del disegno di legge nazionale "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dall'U.P.I. l'8 maggio 2003, nonchè dal Consiglio nazionale dell'A.N.C.I. il 29 maggio 2003. Quel testo, che trovava il suo fondamento negli articoli 117 e 118 della Costituzione, recepiva la necessità di valorizzare le forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali volte a migliorare la sicurezza ordinaria delle città e dei loro territori e rivisitava il ruolo professionale della polizia municipale, imprimendo un forte processo di ammodernamento legislativo della normativa finora vigente, la legge quadro n. 65 del 1986. Rispetto al testo originario, il testo all’esame, dunque ne rappresenta l’evoluzione in quanto valorizza ulteriormente il ruolo delle città come soggetto protagonista e promotore delle politiche di sicurezza locali.

 

Si tratta inoltre di un testo unificato su cui, a seguito di approfondito confronto politico sui temi più rilevanti, convergono le diverse forze politiche.

 

La Conferenza esprime quindi un sostanziale apprezzamento sull’impianto generale del testo  disegno di legge, anche se su alcuni aspetti in particolare si ritiene di dover proporre alcuni emendamenti.

 

In questa sede si coglie l’occasione di evidenziare che il testo proposto presenta evidenti connessioni con il progetto di legge attualmente in discussione presso la Commissione I^ della Camera AC 3118 (c.d. “Calderoli”), avente ad oggetto l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane. Poiché il d.d.l. qui in esame reca, fra l’altro, disposizioni proprio in attuazione della lettera p) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione occorrerà poi tenere conto delle previsioni in esso contenute – in ragione della loro specificità – nel momento in cui dovesse giungere ad approvazione il testo del citato d.d.l. AC 3118. Del resto proprio la specificità della materia “polizia locale” giustifica un intervento legislativo che interviene in via anticipata a disciplinare una singola funzione fondamentale.

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO.

 

A)     Politiche integrate di sicurezza mediante accordi.

 

Per quanto riguarda gli strumenti di attuazione delle politiche integrate di sicurezza, la Conferenza ritiene che rispetto al testo originario in cui particolarmente apprezzabile era la valorizzazione delle diffuse esperienze di collaborazione tra governi locali e autorità di pubblica sicurezza – i protocolli Sindaci/Prefetti e gli accordi Regioni/Ministero dell’Interno -, nel testo attuale unificato il ruolo di coordinamento delle Regioni risulta invece piuttosto indebolito. 

 

Pertanto:

 

·         all’art. 2, punto b) dopo “Enti Locali” si propone di aggiungere  “e dalle Regioni

 

·         al Capo II, art. 3, punto 1, lett. a) dopo “d’intesa con il prefetto” aggiungere “e con il Presidente della Regione”. ..

 

·         l’art. 4. comma 3, andrebbe così riformulato:

 

“3. Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi  nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i Comuni, anche in forma associata, le Province e le città metropolitane e altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni possono altresì stipulare  accordi con il Ministero dell’interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2”.

 

B)     Organizzazione della polizia locale.

 

Per quanto riguarda la parte relativa all’organizzazione e alle funzioni della polizia locale, il disegno di riforma contiene disposizioni finalizzate a migliorare e a potenziare l’operatività della polizia locale. Sicuramente apprezzabili le norme sulla definizione della funzione di polizia locale, sulle modalità del suo esercizio, sulle specifiche qualifiche di polizia locale da attribuire agli operatori e sui conseguenti poteri, sulla dimensione minima che debbono avere le struttura per rendere un servizio adeguato.

In particolare del tutto innovativo è l’art. 15, che, con l’intento di assicurare una sempre maggiore qualificazione dei Comandanti di Polizia locale, prevede che gli stessi debbano seguire e superare un corso di formazione organizzato dalle Regioni e disciplinato dalla Conferenza Unificata al fine di conseguire  l’idoneità all’iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna Regione. Poiché la previsione del corso di formazione rappresenta uno strumento per migliorare la qualificazione dei Comandanti, si propone di inserire una previsione che rende operativo questo nuovo sistema di selezione solo dopo che siano stati disciplinati dalle Regioni i corsi formativi.

 

Si propone pertanto di aggiungere all’art. 24 tra le disposizioni finali e transitorie il seguente comma 7:

 

“7. Le previsioni di cui all’art. 15 si applicano a partire dall’avvenuta disciplina del corso formativo di cui al comma 3 del medesimo articolo”. 

 

 

Al fine di rendere più trasparente il rapporto tra gli operatori pubblici e i cittadini, il D.Lgs 150/2009 ha recentemente introdotto nel corpo del D.Lgs 165/2001 l’obbligo, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di esposizione di cartellini identificativi recanti il nominativo del dipendente.

Da questo obbligo sono state escluse le Forze di Polizia nazionali e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001. Nessun riferimento viene fatto personale delle polizie locali che, da sempre, può essere identificato mediante placca recante l’ente di appartenenza ed il numero di matricola, riportata sull’uniforme. Poiché in molti casi l’attività di operatore di polizia locale assume dei risvolti di delicatezza rispetto ai quali, pur garantendo la massima identificabilità di chi opera, l’esposizione del nominativo può apparire inopportuna, si propone di inserire una apposita norma per sottrarre la polizia locale dall’applicazione della suindicata prescrizione.

 

 

Pertanto, dopo il comma 7 dell’art. 25 , va aggiunto:

 

“8. Con legge regionale, previa intesa [o accordo] in sede di Conferenza Unificata, vengono definite le modalità di individuazione del personale di polizia locale mediante piastrina e numero di matricola e viene prevista la possibilità da parte degli enti locali di escludere gli operatori dall’obbligo di cui all’art. 5 novies del d.lgs. n. 150 del 2009 .In sede di prima applicazione e per un anno dall’entrata in vigore delle presente legge, le leggi regionali che hanno già adottato un sistema di identificazione mediante piastrine e numero di matricola continuano ad applicarsi”.

 

 

Per maggiore chiarezza rispetto all’operatività delle funzioni di polizia locale con particolare riferimento all’esercizio della funzione di polizia giudiziaria si propone di sostituire all’articolo 8 al comma 2 le parole “di quello degli enti associati” con “nell’ambito del territorio degli enti associati”.

 

 

Il testo unificato all’esame contiene inoltre su due temi di notevole rilevanza, uno relativo all’armamento e l’altro relativo all’inquadramento contrattuale, due distinte versioni. Su entrambi i temi, la Conferenza ritiene di doversi esprimere.

 

In materia di armamento, le due versioni divergono sostanzialmente per la diversa estensione territoriale del porto d’armi da parte degli operatori di polizia locale. Sull’armamento entrambe le versioni superano la disciplina attuale e prevedono che gli operatori di polizia locale portino sempre l’arma in dotazione: tuttavia una versione elimina tout court i limiti territoriali ed estende il porto dell’arma a tutto il  territorio nazionale, mentre l’altra versione lo limita ordinariamente al territorio dell’ente nel quale l’operatore presta servizio. Poiché la seconda versione consente comunque agli operatori di polizia locale di portare le armi in dotazione non solo nel territorio dell’ente o degli enti associati in cui prestano servizio, ma anche, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio, mentre la prima può apparire non del tutto giustificabile in relazione alle attribuzioni comunque territoriali della polizia locale, la Conferenza ritiene che la seconda ipotesi possa soddisfare appieno le esigenze di libertà di movimento di quegli operatori che lavorano in realtà diverse rispetto a quelle abitative spostandosi fra territori di diversi comuni e spesso appartenenti a regioni diverse, oltre che ovviamente quelle di chi si trovi a svolgere interventi anche stagionali a favore di enti di più piccole dimensioni.

 

Qualora si decidesse di non accogliere tale indicazione, si suggerisce di introdurre in subordine e in alternativa alle due illustrate, una terza ipotesi, che estende il porto dell’arma al territorio regionale.

 

Modificare l’art. 17 comma 1 come segue:

 

“1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato nel territorio della Regione in cui si trova l’ente presso il quale presta servizio, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.”

 

Si suggerisce inoltre di riconoscere per i Comuni con meno di 5.000 abitanti non ancora associati la possibilità di derogare all’obbligo di dotazione dell’arma.

 

Per quanto riguarda la disciplina contrattuale, l’art. 20, propone due diverse ipotesi per la regolamentazione del contratto di lavoro. Benché entrambe basate sul convincimento che gli strumenti contrattuali vadano adattati alla specificità della polizia locale, la prima versione prevede per gli operatori di polizia locale un contratto autonomo di diritto pubblico, diverso e completamente separato rispetto al contratto degli altri operatori dell’ente locale, mentre la seconda versione prevede la costituzione di un settore contrattuale autonomo per la polizia locale, ma nell’ambito del comparto contrattuale degli enti locali. La Conferenza ritiene che mantenere il rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi nazionali, introducendo apposite misure di valorizzazione in sede di contrattazione decentrata, che tengano conto della specificità delle strutture di PL sia la scelta decisamente da preferire.

 

 

Roma, 6 maggio 2010

doc.cr.p03bis)polizialocale.pdf