Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: parere su Regolamento enti vigilati dal ministero
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 6 maggio 2010
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/038/CU8/C5
PARERE SULLO SCHEMA DI D.P.R. RECANTE RIORDINO DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 634, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, PREDISPOSTO SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.
Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti richieste di modifica allo schema di DPR in oggetto:
· All'art 1 si chiede di inserire nel Consiglio Direttivo un componente designato dalla regione interessata.
· All’art. 2 (Riordino del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso) dello schema di Dpr sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sono soppresse le parole: “del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e “nonché le parole: “e le provine autonome”;
b) Dopo il comma 1) è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al riordino del consiglio direttivo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, si provvede previa intesa con la regione Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dello statuto speciale di cui al Dpr 31 agosto 1972, n. 670, delle relative norme di attuazione, e dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; al Parco nazionale dello Stelvio non si applica quanto previsto dall’articolo 6 (Norme Transitorie) del presente decreto”.
· All'art. 5 al fine di raccordare le iniziative regionali con le iniziative stabilite dalle direttive comunitarie è necessario che nel Comitato partecipino in rappresentanza delle Regioni tre membri, uno per ogni macroarea geografica (Nord, Centro, Sud + Isole).
· All'art. 6, nel comma 1 dove si prevede che l'ente venga Commissariato qualora trascorsi 120 giorni non siano stati adeguati gli Statuti - si chiede di precisare meglio che trattasi della nomina di un Commissario ad Acta con il compito esclusivo di adeguare gli Statuti.
Roma, 6 maggio 2010