Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: registro europeo emissioni, proposte per Regolamento
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 29 aprile 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/117/CU/C5
PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE “REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DI UN REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI INQUINANTI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 91/689/CEE E 96/61/CE DEL CONSIGLIO”
(c.d.: schema di decreto “registro emissioni”)
Punto 22) O.d.g. Conferenza Unificata
Le proposte di emendamenti al testo dello Schema di decreto in oggetto, di seguito riportate, consentono di definire più correttamente i compiti dei soggetti coinvolti nella valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, garantendo un maggior rispetto dei ruoli dei medesimi.
In particolare, esse rispondono alla finalità di evitare di incardinare il compito di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori nell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che, per di più, nello schema di decreto esaminato, si sovrapporrebbe, in tale ruolo, alla valutazione effettuata dalle autorità competenti in materia di AIA, utilizzando altresì il supporto delle Agenzie per la protezione dell’Ambiente regionali e provinciali.
Dall’esame dello schema di decreto proposto, emerge, infatti, oltre ad una frammentarietà nell’allocazione dei compiti, contraria a qualsiasi principio di semplificazione e razionale distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli istituzionali, la duplicazione dei ruoli e delle attività, contraria a qualsiasi principio di economicità dell’azione amministrativa, che, nell’odierno ordinamento giuridico, assurge a principio regolatore dell’azione amministrativa, essendo sancito in una norma di valore para-costituzionale.
Pertanto, si ritiene necessario incardinare il compito di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori nelle Autorità che detengono la competenza autorizzatoria, che, secondo gli ordinari principi, decideranno in piena autonomia di avvalersi del contributo delle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell’ambiente o, nel caso dell’Autorità ministeriale, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Tale soluzione è più rispettosa dei ruoli spettanti alle Autorità competenti, che detengono le funzioni ed i compiti di amministrazione attiva, e del ruolo di amministrazione consultiva spettante all’Ispra e alle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e provinciali.
Ciò premesso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole al testo condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:
Proposte di emendamenti al testo del decreto
- All’art. 3, comma 2 dello schema di decreto, sostituire in principio le parole: “L’autorità competente”, con le parole: “Le autorità competenti” e, dopo le parole: “Presidente della Repubblica,”, sostituire le parole: “è l’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale che effettua tale valutazione, col supporto del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, sulla base della valutazione effettuata da”, con la parola: “sono”.
Motivazione: contrariamente a quanto attualmente disposto dall’art. 3, comma 2 dello schema di decreto, che individua come unica autorità competente alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), si ritiene che tale autorità debba essere più correttamente individuata nelle autorità di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 3, comma 2 dello schema di decreto.
- All’art. 3, comma 3 dello schema di decreto, eliminare le parole iniziali “Ai fini di quanto previsto al comma 2” e sostituire le parole “alle lettere a) e b) di cui allo stesso comma” con le parole: “al comma 2, lettera a) e b), diverse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,”.
Motivazione: tale emendamento si rende necessario, per evitare che il Ministero, ai sensi dell’art. 3, comma 3, trasmetta all’ISPRA il rapporto di valutazione di cui al medesimo articolo e comma, che viene redatto dallo stesso ISPRA ai sensi dell’art. 3, comma 4. È, quindi, opportuno limitare la trasmissione richiesta dall’articolo 3, comma 3 ai soggetti diversi dallo stesso Ministero dell’Ambiente.
- All’art. 3, comma 4 dello schema di decreto, dopo le parole: “per gli adempimenti di cui ai commi” sostituire le parole: “3 e 5”, con le parole: “2 e 5”e dopo le parole “dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” aggiungere “e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente”
Motivazione: tale emendamento, nella prima parte, consente al Ministero dell’Ambiente, per gli impianti di propria competenza, di prevedere espressamente il supporto dell’ISPRA per assolvere i compiti di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori.
- All’art. 3, comma 5 dello schema di decreto, sopprimere, al termine del comma, le parole: “, nonché l’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale ai fini della valutazione di cui al comma 2”.
Motivazione: non ritenendo, per quanto sopra già esposto, che ISPRA possa assumere il ruolo di autorità competente per la valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, risulta, ovviamente, non più necessario citare l’Istituto tra i soggetti nei cui confronti debba essere mantenuta a disposizione, da parte dei gestori, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate.
- All’art. 3, comma 6 dello schema di decreto, sostituire le parole: “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici”, con le parole: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” e, al termine del comma, sopprimere le parole: “, previa effettuazione della valutazione di cui al comma 2”.
Motivazione: oltre a correggere il refuso inerente la citazione dell’APAT in luogo dell’ISPRA, è necessario, a seguito degli emendamenti inerenti il ruolo di ISPRA, per coerenza logica interna dell’articolo nella nuova formulazione proposta, sopprimere il riferimento alla “previa effettuazione della valutazione di cui al comma 2”.
- All’art. 3 aggiungere il seguente comma 7: “L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.”
Motivazione: la proposta rappresenta un momento di sintesi necessario per avere una visione d’insieme dei rapporti di valutazione pervenuti, anche per le Autorità competenti.
- Inserire dopo l’articolo 5 il seguente nuovo articolo denominato Sanzioni: “Il gestore di cui al precedente articolo 4 che non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 11.000,00 euro”
Motivazione:L’articolo è inserito per dare attuazione all’obbligo posto in capo agli Stati Membri dall’art. 20 del regolamento 166/2006. La sanzione è fissata in analogia a quanto previsto all’articolo 16 del D lgs 59/2005 per il caso di mancata comunicazione di informazioni da parte del gestore
Osservazioni al testo degli allegati al decreto
- Si segnala che, nell'Allegato I allo Schema di decreto, al capitolo inerente la compilazione della Scheda 8, di seguito allo schema di tabella ivi riportato, il riferimento alla scheda 4 per i complessi PRTR che non hanno presentato dichiarazione ma soggetti all’obbligo sembrerebbe essere errato: le Ditte PRTR, soggette all'obbligo di dichiarazione ma che non hanno dichiarato, sono infatti riportate nella Scheda 2.
- Per quanto riguarda il testo delle linee guida, di cui all’allegato II allo Schema di decreto, si segnala che a pag. 14, nel paragrafo intitolato Emissioni nel suolo del Capitolo 2.2 “La dichiarazione PRTR: le informazioni”, è scritto: “Si precisa che lo spandimento di fanghi e letame è un’operazione di recupero che non deve essere considerata emissioni nel suolo”. Si suggerisce di modificare tale frase, conformemente alla normativa specifica sul recupero agronomico, riscrivendola nella forma seguente: “Si precisa che l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, dei reflui e degli effluenti zootecnici, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e dell’art. 112 del D.Lgs. 152/06, è un’operazione di recupero che non deve essere considerata emissioni nel suolo”.
- In termini generali si suggerisce di aggiornare alla normativa vigente gli allegati al decreto.
Roma, 29 aprile 2010