Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Disposizioni in favore dei territori montani: esame testo unificato

lunedì 25 gennaio 2010


in allegato il testo in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/024/CR3c/C1

 

 

ESAME DEL TESTO UNIFICATO RECANTE

“DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI”, PRODOTTO IN SEDE DI COMITATO RISTRETTO ED ADOTTATO DALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN DATA 2 FEBBRAIO 2010, AL QUALE È STATA ABBINATA LA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA REGIONALE C. 2932, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA

VALLE D’AOSTA

 

 

 

Le Regioni e le Province autonome valutano non congrua la proposta della Commissione parlamentare del testo in esame, ed in via pregiudiziale, ritengono assolutamente necessario un incontro urgente con il Governo volto a fare chiarezza sul suo orientamento a favore delle politiche della montagna.

 

Stato e Regioni devono sostenere i territori montani attraverso iniziative legislative organiche, nel rispetto dei propri ambiti di competenza, superando la conflittualità che ha caratterizzato i più recenti interventi in questa materia, anche nella prospettiva di attuazione della legge n. 42/2009.

 

Le Regioni ribadiscono la loro contrarietà rispetto ad iniziative che continuano a non tener conto del sistema costituzionale delle competenze.

 

Le Regioni chiamate ad analizzare il testo unificato non possono non evidenziare, preliminarmente, le connessioni sottese all’iniziativa con le misure introdotte nella legge finanziaria di quest’anno ed ancora oggi oggetto di modifiche e discussioni nell’ambito del disegno di legge di conversione del decreto legge 2 del 2010 che rappresentano una evidente testimonianza della mancanza di una linea politica del Governo chiara ed univoca.

 

Con questo, le Regioni, non intendono sottrarsi ad un’analisi accurata delle iniziative parlamentari, ma ritengono assolutamente prioritario confrontarsi con il Governo per capire, a monte, se vi è la volontà di affrontare in modo organico, in uno spirito di leale collaborazione le politiche a favore della montagna.

Le Regioni esprimono tutta la loro contrarietà a misure, come quelle inserite nel disegno di legge in esame, che affrontano in modo disorganico e assolutamente riduttivo problematiche rilevanti, come quelle a sostegno dei territori montani; la critica è rivolta in particolare all’istituzione di fondi con stanziamenti del tutto minimali e, per di più, gestiti a livello centrale. Questo sistema di distribuzione delle risorse deve ritenersi, oggi, del tutto incostituzionale.

È alla luce di tali considerazioni che le Regioni hanno esaminato il testo unificato, rispetto al quale evidenziano alcune questioni pregiudiziali.

 

In particolare, oltre a quanto già rilevato, è necessario che venga chiarito il rapporto dell’iniziativa in esame con la legislazione vigente, a partire dalla legge n. 97 del 1994 e le ragioni della definizione dei nuovi criteri per la classificazione dei territori montani limitata all’intervento legislativo proposto; si ritiene, al riguardo, che la nuova definizione di montanità debba necessariamente essere trasversale rispetto a qualsiasi intervento a favore della montagna.

L’esame del testo unificato è stato effettuato comparandolo al documento relativo alle principali questioni aperte del “sistema montagna” (di seguito denominato Documento), approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 19 marzo 2009.

Le Regioni, in primis, ritengono necessario ribadire l’assoluta necessità di procedere ad una modernizzazione e revisione dell’attuale legislazione a favore dei territori di montagna chiedendo un intervento volto a creare una normativa unica ed organica in materia e che tenga, anche, conto della ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Province autonome alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.

Entrando nel merito dei singoli articoli si fa presente quanto segue:

a)     l’articolo 1: rispecchia le finalità e, seppur in modo generico, prevede il rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e, quindi, non è in contrasto con il Documento, ma, si ribadisce la necessità dell’assunzione di un maggior impegno da parte dello Stato a promuovere nelle diverse sedi comunitarie il riconoscimento delle specificità dei territori montani, anche in deroga ai principi della concorrenza laddove questa non tenga in adeguata considerazione lo svantaggio economico intrinseco alle aree montane anche attraverso la previsione di esplicite misure di aiuto.

 

b)    l’articolo 2: in merito alla individuazione  dei nuovi criteri di classificazione dei territori montani, chiedono, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ed in relazione alla sentenza n. 27/2010, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle Comunità montane, la definizione di un criterio “misto”, formato da una combinazione di parametri altimetrici, fisici (ad es. acclività ed in genere parametri che caratterizzino il territorio montano), demografici, e indicatori di tipo socio-economico che evidenzino condizioni di “svantaggio” dei territori montani; tali parametri andrebbero poi articolati in modo da rappresentare le diverse criticità regionali, tenendo comunque presente la necessità della definizione di un limite altimetrico minimo per la definizione della montanità.


 

c)     l’articolo 3: prevede l’istituzione del Fondo Nazionale integrativo per i comuni montani con una dotazione pari a soli 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di determinate tipologie di progetti di sviluppo socio-economico, sostanzialmente gestito dal Ministro per i rapporti con le regioni. Questa previsione è contraria a quanto richiesto da sempre dalle Regioni e si chiede, quindi, il ripristino della dotazione delle risorse stanziate e ripartite per l’annualità 2003 del Fondo Nazionale Montagna (62 milioni di euro), la stabilizzazione dello stanziamento nel bilancio pluriennale dello Stato e la certezza della dotazione dei fondi destinati alla montagna.

 

d)    Altri articoli: il testo unificato si limita a prevedere alcuni interventi, a favore di particolari soggetti, organismi ed associazioni, di limitato impatto ed efficacia, affrontando aspetti e problematiche del tutto marginali rispetto alla realtà della montagna italiana.

 

Due articoli hanno più ampio respiro:

 

-         l’articolo 4, primo comma, che prevede una modifica al codice dei contratti pubblici per introdurre la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nei comuni montani. Lo stesso articolo introduce al comma 2, la possibilità di finanziare la realizzazione delle opere pubbliche, previa acquisizione dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell’importo complessivo, attraverso l’emissione da parte dei comuni di specifiche obbligazioni;

 

-         l’articolo 11 prevede la possibilità per gli imprenditori agricoli di montagna, in deroga alle disposizioni vigenti, di assumere in appalto lavori e servizi espressamente indicati per importi non superiori a 75.000 per ogni anno, prevedendo anche l’aggiornamento di tale limite.

 

Le Regioni ritengono, pertanto di poter condividere e mantenere gli articoli 4 (Lavori pubblici), 11 (Appalti pubblici per agricoltori di montagna), 12 (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano) e di eliminare gli altri.

 

 

 

Roma, 25 febbraio 2010

 

montagna250210.pdf