Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Rete per la valutazione tecnologie sanitarie: proposta di accordo Regione-Agenas
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 11 febbraio 2010
in allegato il documento in formato pdf
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RETE PER LA VALUTAZIONE SISTEMATICA DELLE TECNOLOGIE SANITARIE - HTA (RIHTA)
10/022/CR6d/C7
Accordo di collaborazione (ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modifiche ed integrazioni) per il supporto alla realizzazione ed allo sviluppo di iniziative, progetti ed interventi volti all’ottimizzazione delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie nell’ambito dei Servizi Sanitari Regionali
TRA
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ……………………
E
Regione Abruzzo rappresentata dal ;
Regione Basilicata rappresentata dal ,
Regione Calabria rappresentata dal ;
Regione Campania rappresentata dal ;
Regione Emilia Romagna rappresentata dal ;
Regione Friuli Venezia Giulia rappresentata dal ;
Regione Lazio rappresentata dal ;
Regione Liguria rappresentata dal ;
Regione Lombardia rappresentata dal ;
Regione Marche rappresentata dal ;
Regione Molise rappresentata dal ;
Regione Piemonte rappresentata dal ;
Regione Puglie rappresentata dal ;
Regione Sardegna rappresentata dal ;
Regione Sicilia rappresentata dal ;
Regione Toscana rappresentata dal ;
Regione Umbria rappresentata dal ;
Regione Valle D’Aosta rappresentata dal ;
Regione Veneto rappresentata dal ;
Provincia Autonoma di Bolzano rappresentata dal ;
Provincia Autonoma di Trento rappresentata dal .
Considerato che
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nel definire le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede, all’articolo 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- tra le attività di comune interesse è stata individuata la collaborazione in rete per la realizzazione e lo sviluppo di iniziative, progetti ed interventi volti all’ottimizzazione delle valutazioni sistematiche delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) nell’ambito dei Servizi Sanitari Regionali;
- le parti sopra indicate (Agenzia, le Regioni e P.A.) a tal fine intendono adottare comuni iniziative di supporto reciproco e di collaborazione di carattere scientifico e tecnico, comportanti il trasferimento e la condivisione delle conoscenze acquisite e maturate nei diversi contesti;
- è stata ravvisata l’opportunità di disciplinare con un apposito accordo il rapporto di collaborazione e supporto l’Agenzia e le sopra indicate Regioni e Province Autonome.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e modalità dell’accordo
1. Il presente accordo convenzionale definisce le attività che le parti si impegnano a porre in essere un modello sinergico di rete (RIHTA) al fine di realizzare e sviluppare iniziative, progetti ed interventi volti all’ottimizzazione delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie (HTA) nell’ambito dei Servizi Sanitari Regionali.
2. Il presente accordo viene firmato dal Direttore dell’Agenzia Dott. Fulvio Moirano e dai rappresentanti di ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata. La firma di ciascuna Regione e Provincia Autonoma viene acquisita attraverso la sottoscrizione di una scheda che riporta (fronte/retro) il testo completo del presente atto. Le schede, una volta sottoscritte dai rispettivi rappresentanti, verranno allegate al presente esemplare di cui formeranno parte integrante e sostanziale ed il tutto costituirà un unico documento originale. L’Agenzia provvederà ad inviare a ciascuna Regione una copia conforme dell’unico originale che resterà agli atti presso la sede dell’Agenzia Nazionale.
Articolo 2
Funzioni della rete
1. La rete svolge funzioni di valutazione tecnico-scientifica di tecnologie ed interventi sanitari rilevanti, basandosi sulle capacità e le competenze disponibili tra i partecipanti alla rete mediante: a) il confronto dei piani di lavoro, per l’individuazione dei diversi possibili livelli di collaborazione, dalla disseminazione di rapporti, valutazioni e informazioni, alla condivisione delle fasi tecniche di cui si compone la valutazione di una tecnologia sanitaria;b)l’individuazione delle tecnologie e interventi sanitari di cui le singole Regioni prevedono di doversi occupare nel prossimo futuro da affrontare in modo collaborativo per evitare eventuali duplicazioni; c) la condivisione di un metodo collaborativo che consenta la divisione dei compiti sulla base della expertise già presente nella rete; d) lo sviluppo di metodi per adattare a livello regionale valutazioni di tecnologie e interventi sanitari già esistenti a livello nazionale o internazionale.
2. La rete svolge altresì una funzione di sostegno allo sviluppo delle capacità e delle competenze regionali per l’HTA promuovendo, ove necessario, lo sviluppo di aree vaste per HTA tra Regioni interessate, attraverso una puntuale analisi dei contesti regionali, dei modelli di inclusione dell’HTA nei processi decisionali, del fabbisogno di competenze tecniche, concorrendo a identificare le iniziative formative più appropriate.
Articolo 3
Regole generali di organizzazione della collaborazione
1. Le Parti concordano che per la buona realizzazione delle attività oggetto della collaborazione dovranno essere impegnate risorse di elevata professionalità, con esperienza specifica sulle tematiche trattate.
2. Le parti saranno tenute a darsi reciproca assistenza per il raggiungimento delle finalità di studio e di ricerca poste in essere, senza che dagli eventuali esiti possano derivare obblighi di alcun genere e natura in capo alle Pubbliche Amministrazioni sottoscriventi il presente accordo.
3. Gli esiti delle ricerche effettuate non hanno carattere vincolante per le parto sottoscrittrici.
4. Le attività saranno realizzate mediante la costituzione di un Comitato di coordinamento insediato presso l’Agenzia e supportato da una segreteria tecnica.
Articolo 4
Comitato di Coordinamento
1. Ai fini del buon andamento delle attività oggetto della collaborazione è costituito un Comitato di Coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle parti aderenti al presente Accordo.
2. Per la partecipazione alle singole riunioni del Comitato di Coordinamento i componenti dello stesso potranno farsi sostituire da soggetti all’uopo dagli stessi designati in relazione agli specifici oggetti e temi da trattare.
3. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di approvare il piano di lavoro, monitorare l’andamento ed i risultati delle attività condotte dalla rete, supportare l’eventuale attivazione di Gruppi di lavoro tematici in relazione ad esigenze poste dalle parti, facilitando l’integrazione ed il perseguimento degli obiettivi di comune interesse.
4. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un Presidente eletto dai componenti del Comitato medesimo e dura in carica per tutta la durata del presente accordo convenzionale.
Articolo 5
Gruppi di Lavoro
1. Gruppi di lavoro sono costituiti su impulso del Comitato di Coordinamento e sono composti da referenti individuati delle Regioni e P.A. e coordinati da Agenas allo scopo di affrontare tematiche di volta in volta individuate dal Comitato di Coordinamento.
Articolo 6
Divulgazione
1. Le Parti aderenti al presente accordo si impegnano a favorire la reciproca informazione riguardo alle iniziative potenzialmente di comune interesse e a concorrere alla pubblicizzazione dei prodotti della rete.
2. Agenas si impegna a sviluppare gli strumenti tecnici appropriati per facilitare l’accesso ad informazioni, conoscenze ed esperienze, anche attraverso l’allestimento di un portale ad hoc, a partire dal programma di ricerca finalizzata in corso (Strumenti e metodi per il governo dei processi di innovazione tecnologica, clinica ed organizzativa nel Servizio Sanitario Nazionale - Un sistema integrato di ricerca).
Articolo 7
Risorse economiche
1. Il presente accordo di collaborazione non comporta spese poiché le attività svolte dalle singole parti sono e restano a totale carico di ciascuna di esse.
Articolo 8
Trattamento dei dati
1. Le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso nel corso delle attività del presente accordo, possono essere utilizzate per le finalità istituzionali dalle Parti firmatarie, ma non sono divulgabili fino alla pubblicizzazione dei prodotti finali in alcun modo e in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente accordo e per tutta la durata dell’accordo stesso.
2. In ogni caso le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole di correttezza, liceità e trasparenza contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso nel corso delle attività del presente accordo.
3. Le parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti, agli incaricati ed a eventuali collaboratori esterni la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell’esecuzione del presente accordo.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
Articolo 9
Durata dell’accordo
1. Il presente accordo avrà durata di 24 mesi, decorrente dalla data con la quale l’Agenzia comunicherà l’avvenuto perfezionamento dello stesso.
2. Il perfezionamento dell’accordo si avrà una volta che l’Agenzia, acquisita da tutte le Regioni e Province Autonome la rispettiva sottoscrizione, sottoscriva a sua volta l’accordo medesimo.
3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente. La parte che esercita la facoltà
di recesso dovrà comunicare il proprio intendimento con un motivato preavviso di almeno quindici giorni.
Roma,
L’ Age.Na.S.- Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali ……………………………….
Le Regioni: Abruzzo scheda 1; Molise scheda 11;
Basilicata scheda 2; Piemonte scheda 12;
Calabria scheda 3; Puglie scheda 13;
Campania scheda 4; Sardegna scheda 14;
Emilia Romagna scheda 5; Sicilia scheda 15;
Friuli Venezia Giulia scheda 6; Toscana scheda 16;
Lazio scheda 7; Umbria scheda 17;
Liguria scheda 8; Valle D’Aosta scheda 18;
Lombardia scheda 9; Veneto scheda 19;
Marche scheda 10; P.A.di Bolzano scheda 20;
P.A.di Trento scheda 21.