Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sistema archivistico nazionale: accordo per promozione e attuazione

giovedì 11 febbraio 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

10/020/CR5a/C6

 

ACCORDO TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE E I COMUNI PER LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE

 

 

 

 

VISTI gli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ( di seguito denominato “Codice”), ed in particolare gli articoli 6, 102 e 112 ss.;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 (come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91), recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 27 marzo 2003 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 114 del 19 maggio 2003;  

PREMESSO CHE ai sensi dell’articolo 2 del Codice “sono beni culturali le cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico […]”;

PREMESSO altresì che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Accordo approvato nella Conferenza unificata Stato-Regioni del 27 marzo 2003 “il Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della Direzione generale per gli archivi, provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attività di censimento ed inventariazione degli archivi storici, ai fini della loro validità sull’intero territorio nazionale”;

PREMESSO altresì che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 233/2007 la Direzione generale per gli archivi elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

PREMESSO altresì che ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del D.P.R n. 233/2007 la Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all’attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l’applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione ed aggiornamento;

PREMESSO altresì che, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Codice “ Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e  inventariazione”;


 

CONSIDERATO che la Strategia di Lisbona, adottata nel 2000 dall’Unione Europea, individua la necessità di intraprendere una serie di riforme per predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate sulla conoscenza, migliorando le politiche in materia di società dell’informazione e di ricerca e sviluppo;

CONSIDERATO che le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, individuano fra le aree prioritarie l’informatica, la telecomunicazione e i beni culturali, secondo assi strategici che prevedono l’obiettivo dell’avanzamento della conoscenza;

CONSIDERATO CHE la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 6 maggio 2003 sugli archivi negli Stati membri, nel rammentare la risoluzione del Consiglio del 14 novembre 1991 sull'organizzazione degli archivi, nonché le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 1994, per una maggiore cooperazione nel settore degli archivi, sottolinea l'importanza degli archivi per la comprensione della storia e della cultura dell'Europa; che archivi ordinati e accessibili contribuiscono al funzionamento democratico delle nostre società, in particolare durante un periodo di grandi cambiamenti in Europa; ritiene che un'attenzione speciale debba essere accordata alle sfide poste dalla gestione degli archivi nel contesto dell'allargamento dell'Unione, e considera necessario sviluppare ulteriormente le applicazioni e le soluzioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore degli archivi;

CONSIDERATO che la Commissione Europea il 24 agosto 2006 ha adottato la Raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (2006/585/EC);

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Unione Europea il 13 novembre 2006 ha adottato le Conclusioni sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (2006/C 297/01);

CONSIDERATO che il Quadro Strategico Nazionale, approvato dalla Conferenza unificata e dal CIPE nel dicembre 2006, individua fra le priorità il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane - anche attraverso il rafforzamento e l’integrazione delle qualità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio - la promozione della ricerca, la valorizzazione dei beni culturali per aumentare la capacità attrattiva del paese e rafforzare la coesione sociale e la qualità della vita, e stabilisce le forme per il potenziamento e la razionalizzazione dei processi di governo;

CONSIDERATA la necessità di favorire e promuovere:

-     la più ampia conoscenza del patrimonio culturale italiano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice, nel rispetto degli standard internazionali e nazionali prescelti sulla base di quanto indicato all’articolo 17, comma 2, del medesimo Codice;

-     l’unitarietà di indirizzo e l’omogeneità dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale in rete;

-     il raccordo di iniziative regionali e locali con le politiche e le iniziative comunitarie e internazionali, con particolare riferimento a Europeana;

-     l’incremento della digitalizzazione del patrimonio culturale;

-     l’armonizzazione e la cooperazione tra i sistemi informativi sugli archivi, sostenendo la diffusione di standard per la digitalizzazione, l’interoperabilità e l’accessibilità dei contenuti;

-     il miglioramento dei servizi per l’accesso dei cittadini all’informazione e per la disponibilità delle risorse documentali, anche in formato digitale;

-     le opportune collaborazioni disciplinari per la pubblicazione e diffusione in rete delle conoscenze in specifici ambiti tematici favorendone l’accessibilità e la fruibilità;

 

 

 

FRA

 

 

Il Ministero per i beni e le attività culturali (d’ora innanzi Ministero), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’Unione province italiane (d’ora innanzi UPI) e l’Associazione nazionale comuni italiani (d’ora innanzi ANCI)

 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

 

 

Art. 1

(Oggetto dell’Accordo)

 

1. Il Ministero, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni collaborano per promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio archivistico nazionale, per provvedere alla sua gestione ed alla sua descrizione, oltre che per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.

 2. Sulla base di specifici accordi od intese, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela del patrimonio archivistico con le regioni che ne faranno richiesta.

 

Art. 2

(Sistema Archivistico Nazionale)

 

1.   Al fine di dare attuazione alle finalità indicate all’articolo 1 il Ministero, per il tramite della Direzione generale per gli archivi, d’intesa con le Regioni, le Province autonome, l’UPI e l’ANCI, promuove e realizza il Sistema Archivistico Nazionale (d’ora innanzi SAN).

2.   Il SAN si fonda sulla cooperazione tra il Ministero, le Regioni e le istituzioni locali, nonché gli altri soggetti pubblici e i privati possessori o detentori di archivi di interesse storico particolarmente importante, con speciale attenzione alle Università e agli Istituti di cultura.

3.   Il SAN, espressione di cooperazione interistituzionale, persegue i seguenti obiettivi:

a)   promuovere forme di coordinamento e condivisione nella progettazione, nel sostegno e nella realizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio archivistico nazionale e di sviluppo della sua conoscenza;

b)   sviluppare i servizi per l’accesso dell’utenza alla ricerca e alla consultazione degli archivi, anche in rete e in formato digitale;

c)   favorire la circolazione a livello locale, nazionale e internazionale delle informazioni sul patrimonio archivistico nazionale, sui luoghi di conservazione, sulle forme di consultazione, sugli strumenti della ricerca, sui contenuti documentali;

d)   armonizzare i percorsi di formazione e di crescita professionale degli archivisti e degli altri operatori del settore, anche d’intesa con le Università e le associazioni di categoria.

4.   Il SAN promuove la diffusione dell’innovazione e delle buone pratiche e la partecipazione condivisa a progetti internazionali.

 

 

Art. 3

(Poli archivistici e Comitati di coordinamento regionale)

 

1.   Il Ministero (su impulso e coordinamento della Direzione generale e per il tramite delle competenti Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 233/2007), le Regioni, le Province e i Comuni promuovono, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2, la costituzione di Poli archivistici di ambito regionale, territoriale o tematico.

2.   I Poli archivistici costituiscono forme organizzative per la gestione di strutture e di servizi archivistici nell’ambito delle finalità del presente Accordo. Ad essi possono aderire anche gli altri enti ed istituti pubblici nonché i soggetti privati indicati all’articolo 2, comma 2.

3.   Le Regioni possono costituire, sentita la Direzione Generale per gli archivi, Comitati di Coordinamento Regionale, anche con funzioni  propositive rispetto all’attività del SAN. In tali Comitati sono rappresentati i soggetti pubblici e privati aderenti e non ai Poli archivistici del territorio per i profili di interese comune.

 

 

Art. 4

(Criteri, metodi e strumenti)

 

1.   Il Ministero, per tramite della Direzione generale per gli archivi, su proposta del Comitato paritetico nazionale di coordinamento di cui all’articolo 7, stabilisce con proprio decreto le metodologie condivise di censimento, inventariazione, raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle risorse relative al patrimonio archivistico nazionale.

2.   Le modalità di comunicazione, scambio e diffusione dei dati, nell’ambito del SAN, sono definite dal Comitato paritetico nazionale di coordinamento di cui all’articolo 7, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, dei codici deontologici e del diritto d’autore.

 

Art. 5

(Portale Archivistico Nazionale)

 

1.   Per conseguire le finalità e gli obiettivi indicati agli articoli 1, comma 1, e 2, nonché per favorire un’efficace gestione e una più ampia fruizione dell’informazione sugli archivi, il Ministero, d’intesa con le Regioni, le Province autonome, l’UPI e l’ANCI, promuove e realizza, avvalendosi della Direzione generale per gli Archivi, il Portale Archivistico Nazionale (d’ora innanzi PAN).

2.   Il PAN, che si fonda sulla cooperazione tra il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti ed istituti pubblici (in special modo le Università e gli Istituti di cultura), in particolare:

      a) contribuisce alla promozione della conoscenza del patrimonio archivistico nazionale e quindi alla sua salvaguardia;

b)   promuove ed assicura l’accesso all’informazione archivistica disponibile in rete e l’integrazione delle risorse sulla base di metodologie e standard tecnici nazionali;

c)   promuove l’armonizzazione, la cooperazione e l’integrazione tra i sistemi di descrizione del patrimonio archivistico, anche attraverso il sostegno di specifici progetti condivisi;

d)   favorisce lo sviluppo e l’utilizzo di software a codice sorgente aperto e riutilizzabile.

3.   Il PAN è altresì aperto alla partecipazione e alla collaborazione di tutti i  soggetti, anche privati ai quali appartengano archivi o singoli documenti  riconosciuti di interesse storico particolarmente importante, che adottano le metodologie e gli standard tecnici nazionali e condividono i propri dati nel rispetto dell’articolo 4.

 

 

Art. 6

(Organi di governo)

 

1.   Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo e per garantire unitarietà negli indirizzi, nella gestione e nello sviluppo del SAN e del PAN, oltre che per favorire la cooperazione tra i soggetti partecipanti, sono istituiti i seguenti organi:

a)   Comitato paritetico nazionale di coordinamento;

b)   Comitato paritetico tecnico-scientifico.

2.   Gli organi di cui al presente articolo hanno durata quadriennale e non comportano l’attribuzione di compensi.

3.   I Comitati possono costituire gruppi di lavoro temporanei, per lo sviluppo di specifici progetti, che non comportano l’attribuzione di compensi.

 

 


 

Art. 7

(Comitato paritetico nazionale di coordinamento)

 

1.   Il Comitato paritetico nazionale di coordinamento è l’organo di indirizzo e programmazione per dare applicazione alle finalità e agli obiettivi indicati agli articoli 1, comma 1, e 2.

2.   Il Comitato paritetico nazionale di coordinamento ha il compito di:

a)   elaborare il documento strategico quadriennale contenente le linee programmatiche del SAN e del PAN e i relativi piani annuali di attuazione;

b)   verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività, nonché il livello della qualità dei servizi erogati;

c)   proporre, ai sensi dell’articolo 4, l’adozione di standard e di linee guida in materia di descrizione e di inventariazione degli archivi;

d)   deliberare sulla partecipazione del SAN a progetti nazionali e internazionali;

e)   proporre iniziative di diffusione della conoscenza del patrimonio archivistico.

3.   Il Comitato paritetico nazionale di coordinamento si avvale del Comitato paritetico tecnico-scientifico.

4.   Il Comitato è composto da dirigenti, funzionari, amministratori o esperti della materia:

a)   per lo Stato

-        il Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato con funzioni di presidente;

-        il direttore generale per gli archivi;

-        cinque designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

-        uno designato dal Ministero dell’università e ricerca;

-        uno designato dal Dipartimento pubblica amministrazione e innovazione;

-        uno designato dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

b)   per le Regioni e gli Enti locali

-        il Presidente della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome o l’assessore incaricato del coordinamento delle politiche regionali in materia di beni culturali o altro esponente da essi delegato con funzioni di vicepresidente;  

-        sei designati dalla Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome, assicurando l’adeguata rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome che si impegnano particolarmente nello sviluppo del SAN;

-        uno  designato dall’UPI;

-        due  designati dall’ANCI.

c)   per le Università

-        uno designato dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane.

5.   Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, si riunisce almeno due volte l’anno e adotta un regolamento interno.

 

 


 

Art. 8

(Comitato paritetico tecnico-scientifico)

 

1.   Il Comitato paritetico tecnico-scientifico è l’organo consultivo di supporto al Comitato paritetico nazionale di coordinamento.

2.   Il Comitato paritetico tecnico-scientifico ha il compito di:

a)     formulare proposte per l’elaborazione di linee guida, metodologie e standard per dare applicazione alla finalità e agli  obiettivi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2;

b)   formulare proposte ed esprimere pareri, se richiesto, sulle materie indicate all’articolo 7, comma 2;

c)   sovrintendere alle attività di redazione del PAN.

3.   Il Comitato è composto da quindici esperti della materia:

-     sei designati dalla Direzione generale degli archivi, uno dei quali con funzioni di presidente;

-     uno designato dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

-     cinque designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, uno dei quali con funzioni di vicepresidente;

-     uno  designato dall’UPI;

-     uno  designato dall’ANCI;

-     uno  designato dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane.

4.   Il Comitato è nominato con decreto del direttore generale per gli archivi entro sei mesi dalla firma del presente Accordo su proposta del Comitato paritetico nazionale di coordinamento e si riunisce almeno tre volte all’anno.

 

 

 

 

Roma, 11 febbraio 2010

 

accordo_prot_sist_archiv.pdf