Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Documenti di interesse culturale: modifiche per regolamento su deposito legale

giovedì 11 febbraio 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/019/CR5b/C6

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE DESTINATI ALL'USO PUBBLICO.

(DPR 3 MAGGIO 2006, N. 252)

Si riportano di seguito le proposte di modifica al Regolamento che si ritengono necessarie

Articolo 2 Definizioni –

Riformulare il comma1, lettera f, punto 5) nel seguente modo:

"documenti fotografici: prodotti editoriali costituiti da fotografie di qualsiasi natura, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, ufficialmente pubblicate, poste in vendita o diversamente distribuite e rispondenti alle tecniche, al sistema di stampa, alla tiratura e a tutti i dati editoriali formalmente dichiarati all'interno del prodotto editoriale."

Riformulare il comma1, lettera f, punto 6) nel seguente modo:

"grafica d'arte: prodotti editoriali costituiti da opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, su qualsiasi supporto, ufficialmente pubblicate, poste in vendita o diversamente distribuite e rispondenti alle tecniche, al sistema di stampa, alla tiratura e a tutti i dati editoriali formalmente dichiarati all'interno del prodotto editoriale"

Riformulare il comma1, lettera f, punto 7) nel seguente modo:

"video d'artista: prodotti editoriali costituiti da videogrammi di qualsiasi natura, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, ufficialmente pubblicati, posti in vendita o diversamente distribuiti e rispondenti alle tecniche di produzione e di diffusione, al supporto, alla tiratura e a tutti i dati editoriali formalmente dichiarati all'interno del prodotto editoriale".

Articolo 20 - Soggetti obbligati e istituti depositari -

Riformulare i commi 1 e 2 nel seguente modo:

Comma 1:

"Un esemplare del prodotto editoriale di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista è inviato all'Istituto Nazionale per la Grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. L'esemplare oggetto di deposito, composto di una o più parti, realizzato da uno o più autori, deve essere consegnato completo di tutti gli elementi."

Comma 2:

"Un ulteriore esemplare, completo di tutti gli elementi, è consegnato agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate dall'articolo 4" 2

Articolo 21 - Modalità di consegna -

Eliminare il comma 3 in quanto potrebbe indurre a pensare che si debba depositare la matrice.

Riformulare il comma 6 nel seguente modo:

"Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento."

Articolo 22 - Esonero totale

Riformulare il comma 1 nel seguente modo:

"Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:

a) esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;

b) ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista già depositati;

c) le edizioni di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista il cui numero di esemplari è inferiore a 50"

Di seguito eliminare lettera d).

Articolo 23 Esonero parziale

Riformulare il comma 1 nel seguente modo:

"Il soggetto obbligato può proporre istanza al Ministero(*) o, rispettivamente, alla Regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale e consegnare soltanto una copia del suo documento. Tale istanza può essere presentata per:

a) le edizioni di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista il cui numero di esemplari è inferiore a 200.

b) le edizioni di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista commissionati o prodotti per conto di enti pubblici o di altri soggetti giuridici di interesse pubblico che conservino a loro volta almeno un esemplare dell'edizione"

Di seguito eliminare lettera c).

(*) Si richiama l'attenzione sull'assenza di un'indicazione nel Regolamento circa l'Ufficio di competenza del Ministero al quale presentare l'istanza. 3

Articolo 24 - Elementi identificativi da apporre alle edizioni di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista

Riformulare il comma 1 lettera c) nel seguente modo:

"nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:

1) il nome dell'autore;

2) l'indicazione del titolo o del soggetto;

3) l'anno e il luogo di edizione;

4) la tecnica con la quale è stata realizzata la matrice, il formato nonché il sistema di stampa con il quale sono stati tirati gli esemplari;

5) l'indicazione della tiratura;

6) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.

7) prezzo di vendita al pubblico

8) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali (ISBN)"

Riformulare il comma 2, lettera c) nel seguente modo:

"nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:

1) il nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;

2) l'indicazione del titolo o del soggetto;

3) l'anno e il luogo di edizione;

4) l'indicazione del procedimento di stampa e il formato in cui sono stati realizzati gli esemplari;

5) l'indicazione della tiratura;

6) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;

7) prezzo di vendita al pubblico

8) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali (ISBN)"

Riformulare il comma 3 nel seguente modo:

"Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell'opera, il nome dell'autore, l'indicazione del titolo e la dicitura «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004 n.106». Nell'elenco di cui all'art. 21, comma 5, devono essere indicati:

1) il nome dell'autore;

2) l'indicazione del titolo o del soggetto;

3) l'anno e il luogo di edizione;

4) l'indicazione della tecnica, del supporto e l'aspect ratio;

5) l'indicazione della tiratura; 4

6) il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;

7) prezzo di vendita al pubblico

8) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali (ISBN)"

Roma, 11 febbraio 2010

110210depositolegale.pdf