Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Camere di commercio: Regioni su riforma
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 27 gennaio 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/002/SRB10/C11
INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART.53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99, PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Punto 10 - Elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni esprime la propria intesa, con la raccomandazione che nella disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, dello schema di Decreto legislativo, venga fatta chiarezza in caso di decadenza del Consiglio per cause non imputabili a responsabilità delle Regioni.
Al riguardo, le Regioni propongono una formulazione alternativa di seguito riportata, unitamente ad alcune osservazioni volte a chiarire meglio i contenuti dell’articolo 1, comma 17 e dell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo.
Roma, 27 gennaio 2010
Allegato Art. 1 co. 6 Modifiche all’Art. 5 L.580/93 (Scioglimento dei consigli) 1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell’amministrazione regionale. 2. I consigli sono sciolti dal Presidente della Regione interessata: a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio; c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1. |
Art. 1 co. 6 Modifiche all’Art. 5 L.580/93 (Scioglimento dei consigli) 1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell’amministrazione regionale. 2. I consigli sono sciolti dal Presidente della Regione interessata: a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio; c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1. d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. |