Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Spettacolo: accordo su requisiti per personale servizi di controllo
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 27 gennaio 2010
in allegato il dopcumento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/017/CR13b/C9
ACCORDO IN MERITO ALL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 6 OTTOBRE 2009 RECANTE "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, GLI AMBITI APPLICATIVI E IL RELATIVO IMPIEGO, DI CUI AI COMMI DA 7 A 13 DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94
PREMESSA
L’articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94" richiama il ruolo delle Regioni e Province Autonome nell’organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.
In tal senso il documento che segue contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l’iscrizione nell’elenco previsto all’art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l’esercizio dell’attività professionale. 2
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI
La formazione dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
La tematica in oggetto, inoltre, investe le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisito indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell’art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività:
1) controlli preliminari
2) controlli all’atto dell’accesso del pubblico
3) controlli all’interno del locale
ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste art. 3 del D.M.:
A). Area giuridica
Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.
Conoscenze
- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio
- funzioni e attribuzioni dell’addetto al controllo;
- norme penali e conseguente responsabilità dell’addetto al controllo
- collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali 3
B). Area tecnica
Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.
Conoscenze
- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni di primo soccorso sanitario
- nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti ….. AIDS
C) Area psicologico-sociale
Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.
Conoscenze
- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)
- tecniche di mediazione dei conflitti
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione Formativa.
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.
ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE
Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
La prova di verifica è finalizzata a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.
La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. 4
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato.
L’attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:
o Denominazione del soggetto formatore
o Dati anagrafici del corsista
o Titolo del corso e normativa di riferimento
o Durata del corso
o Firma del soggetto formatore
La certificazione rilasciata al termine del corso consente l’iscrizione all’elenco di cui all’art 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.
Roma, 27 gennaio 2010