Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Università: parere su ddl su organizzazione, personale accademico e reclutamento

giovedì 17 dicembre 2009


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/110/CSR/C9

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, LIMITATAMENTE ALL’ARTICOLO 4 E ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, LETT. E) E COMMA 5

 

Punto 1 - Elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminati gli articoli 4 e 5 comma 1, lett. e) e comma 5 del disegno di legge, esprime parere negativo, salvo l’accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento allegato.

 

 

 

 

 

Roma, 17 dicembre 2009

 

 


EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 4

 

Art. 4

Fondo per il merito

 

1. E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;

c) garantire prestiti d’onore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

 

 

c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

 

d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all’1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

 

 

i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

 

3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

 

4. La gestione della operatività del Fondo e dei rapporti amministrativi con  università e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:

a) gestire l’operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;

c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l’esposizione del Fondo;

d) selezionare con procedura competitiva l’istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

 

 

 

 

 

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso.

 

 

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

 

7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

 

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

 

 

 

9. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,” sono aggiunte le seguenti parole: “del Fondo per il merito”.

 

Art. 4

Fondo per l’eccellenza

 

1. E’ istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo speciale per l’eccellenza finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito  fra gli studenti .

Il Fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;

c) garantire prestiti d’onore.

Gli interventi previsti alle lettere a), b), c), sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell’art.8 della legge 2 dicembre 1991, n.390.

 

2. Il Fondo è attivato annualmente a seguito dell’esaurimento delle graduatorie degli idonei al conseguimento delle borse di studio, di cui all’art.8 della legge 2 dicembre 1991, n.390 .

Il Fondo e' ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

 

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

 

a) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti, secondo il principio che a parità di merito prevale il minor reddito;

 

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

 

c) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

d) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

e) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all’1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

g) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le regioni e le destinazioni di cui al comma 2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le Regioni gestiscono la quota di Fondo attribuita secondo i criteri e le modalità di cui al precedente comma 3 e predispongono idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso .

 

 

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

 

7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i contributi di cui al comma 3, lettera f) da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

 

 

 

 

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e dei donatori.

 

 

 

9. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,” sono aggiunte le seguenti parole: “del Fondo per l’eccellenza”.

 

 


EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 5

 

Riformulare il comma 5 dell’articolo 5 nel seguente modo:

 

 

5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

 

b) costituire un fondo nazionale a carico della fiscalità generale, che assicuri il finanziamento dei LEP, definendone i criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

c) prevedere la possibilità di specifici accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi con l’esclusione dei LEP, ricorrendo a specifici finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse destinate alla copertura dei LEP, anche nelle more dell’emanazione del decreto legislativo;

 

d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria, anche ricorrendo a specifici finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse destinate alla copertura dei LEP;

 

e)disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l’accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.

 

 

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