Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Deposito legale documenti di interesse culturale: modifiche per Regolamento
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 18 novembre 2009
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/099/CR/C6
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico” - proposta di modifica degli artt. 6 e 32
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 novembre 2009 ha approvato le proposte di modifica dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 252 del 2006 “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, con riferimento all’obbligo di conservazione della seconda copia.
Le proposte di modifica sono riportate in grassetto.
Art. 6.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.
2. Una copia e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4. Il Ministro potrà disporre l’obbligo di consegnare una sola copia a un unico Istituto depositario, su proposta della Conferenza Unificata, per i soggetti obbligati delle Regioni che ne abbiano fatto circostanziata richiesta.
4. Negli istituti……
Art. 32.
Soggetti obbligati e istituti depositari
1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
2. Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico, e' consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su supporto informatico e' consegnata alla Cineteca nazionale.
3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica e' consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 1.
4. Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente e' consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2. Il Ministro potrà disporre l’obbligo di consegnare una sola copia a un unico Istituto depositario, su proposta della Conferenza Unificata, per i soggetti obbligati delle Regioni che ne abbiano fatto circostanziata richiesta.
5. Per la consegna……..
Roma, 18 novembre 2009